Corte costituzionale

Sentenza n. 68/1995

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 01/03/1995 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, primo

comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento

penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative

della libertà), come modificato dal decreto-legge 8 giugno 1992, n.

306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e

provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito,

con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, promossi con n.

2 ordinanze emesse il 15 aprile e il 13 luglio 1994 dal Tribunale di

sorveglianza di Roma nei procedimenti relativi alle istanze proposte

da Baddar Alaa Eddine, iscritte ai nn. 541 e 542 del registro

ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di costituzione di Baddar Alaa Eddine nonché gli

atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 febbraio 1995 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Uditi l'avv. Alberto Pisani per Baddar Alaa Eddine e l'avvocato

dello Stato Nicola Bruni per il Presidente del Consiglio dei

Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale di sorveglianza di Roma, nell'ambito di una

procedura di reclamo ex art. 30-bis della legge 26 luglio 1975, n.

354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle

misure privative e limitative della libertà), avverso il decreto con

il quale il Magistrato di sorveglianza aveva dichiarato

inammissibile, per difetto del presupposto della collaborazione con

la giustizia, la domanda di permesso premio presentata da Baddar Alaa

Eddine, detenuto condannato alla pena di anni tredici di reclusione

per il delitto di cui all'art. 75 della legge n. 685 del 1975, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 25, secondo

comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, della

citata legge n. 354 del 1975, come sostituito dall'art. 15 del

decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto

1992, n. 356, nella parte in cui prevede, relativamente ai condannati

per determinati reati, che il beneficio suddetto possa essere

concesso solo a coloro che abbiano prestato una condotta di

collaborazione con la giustizia nei termini indicati dall'art. 58-ter dell'ordinamento penitenziario (r.o. n. 541 del 1994).

L'organo rimettente sottolinea essere stata accertata l'assenza di

collegamenti attuali dell'istante con la criminalità organizzata, e

che, tenuto conto del positivo percorso rieducativo seguito durante

l'espiazione della pena, nonché dell'entità della pena da espiare,

non sussisterebbero ostacoli, al di fuori di quello derivante dalla

norma sottoposta a censura, alla concessione del beneficio.

Precisato che l'istituto del permesso premio integra una concreta

modalità del trattamento penitenziario, necessariamente

individualizzato ex art. 13 dell'ordinamento penitenziario, il

giudice a quo osserva che la norma impugnata possa ritenersi

confliggente, in primo luogo, con gli artt. 3 e 27 della

Costituzione, in quanto l'uguaglianza dinanzi alla pena significa

innanzi tutto proporzione della pena rispetto alle personali

responsabilità ed alle esigenze che ne conseguono, e il trattamento

penitenziario deve, per espresso dettato normativo, essere improntato

ai criteri di proporzionalità ed individualizzazione nel corso di

tutta l'esecuzione della pena.

Considerato poi che "l'irretroattività della legge penale sancita

dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione si estende a tutte le

norme che si riferiscono al quadro sanzionatorio", e che al momento

dell'entrata in vigore della normativa in questione l'istante vantava

tutti i requisiti di legge perché fosse valutata nel merito la

concedibilità del beneficio richiesto, può altresì ritenersi

configurata, secondo il rimettente, la violazione del suddetto

precetto costituzionale.

Quanto all'ammissibilità della questione, il giudice a quo

osserva che la natura giurisdizionale del procedimento di reclamo in

esame è avvalorata ora da "un significativo mutamento di indirizzo"

nella giurisprudenza della Corte costituzionale: ciò deriverebbe sia

dalla sent. n. 306 del 1993, con la quale è stata disposta la

restituzione degli atti per jus superveniens di numerose analoghe

questioni sollevate nell'ambito di procedure di reclamo avverso

declaratorie di inammissibilità di domande di permessi premio, sia

dalla motivazione della sent. n. 53 del 1993, che ha affermato, come

derivante dalla direttiva ex art. 2 n. 96 della legge-delega 16

febbraio 1987, n. 81, il principio di giurisdizionalizzazione di

tutti i provvedimenti, emessi nella fase della esecuzione,

concernenti le pene, tra i quali rientrerebbero senza dubbio quelli

relativi ai permessi premio.

2. - Si è costituito in giudizio Baddar Alaa Eddine,

rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Pisani, che ha insistito per

l'accoglimento della questione.

Osserva la parte privata in una memoria illustrativa, in primo

luogo, che l'ammissibilità della questione, fondantesi sulle

pronunce cui ha fatto riferimento l'ordinanza del Tribunale di

sorveglianza, alle quali va aggiunta anche la sentenza n. 349/1993,

non è contraddetta dalle precedenti decisioni della Corte con le

quali si era affermata la inammissibilità della questione della

inoppugnabilità della decisione del tribunale di sorveglianza in

sede di reclamo avverso il provvedimento di diniego di un permesso

premio, in quanto nel caso di specie il "giudice competente si duole

al contrario proprio di non potere esprimere la propria valutazione,

avente natura indiscutibilmente giurisdizionale, sull'istanza di

permesso avanzata dal condannato".

In punto di rilevanza, si ribadisce che, al momento dell'entrata

in vigore della nuova normativa, l'interessato aveva già maturato i

termini per beneficiare di permessi premio, e che era stata d'altra

parte indiscutibilmente acquisita la prova dell'assenza dei

collegamenti attuali del medesimo con la criminalità organizzata.

Nel merito, si sottolinea che il condannato, pur essendo

disponibile a una condotta collaborativa, si trova nella

impossibilità di fornire un contributo rilevante ai termini

dell'art. 58-ter dell'ordinamento penitenziario, posto che i fatti e

le responsabilità inerenti al sodalizio criminoso per il quale si

era proceduto erano stati compiutamente accertati.

Dopo aver ripreso e ulteriormente sviluppato le censure mosse

dall'ordinanza del Tribunale rimettente alla norma impugnata, la

difesa della parte privata sottolinea che dalla recente sentenza

della Corte costituzionale n. 357/1994 si ricava che l'irragionevole

discriminazione con essa dichiarata ha ad oggetto solo la posizione

di colui che, pur non avendo potuto legalmente beneficiare

dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., risulti comunque aver

avuto una limitata partecipazione al fatto criminoso. A parere della

parte privata, tale situazione non può non essere parificata a

quella di chi, come nel caso in esame, "si trovi nell'impossibilità

di fornire una qualsivoglia collaborazione per essere stati ormai,

fatti e responsabilità, definitivamente accertati".

3. - Con altra ordinanza (r.o. n. 542 del 1994) lo stesso

Tribunale di sorveglianza di Roma ha sollevato, in termini del tutto

analoghi a quelli del precedente atto introduttivo, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4-bis dell'ordinamento

penitenziario, in sede di esame di domanda di liberazione

condizionale proposta dal medesimo soggetto.

4. - Anche in questo giudizio si è costituito il Baddar Alaa

Eddine, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Pisani, concludendo

per l'accoglimento della questione.

Nel riportarsi a quanto dedotto relativamente alla questione di

cui all'ordinanza r.o. n. 541 del 1994, in una memoria illustrativa

si puntualizza che nessun rilievo può essere dato all'aspetto del

livello di partecipazione del soggetto nel sodalizio criminoso,

vertendosi in una situazione in cui la collaborazione risulta

obiettivamente impossibile per il pregresso documentato accertamento

di fatti e responsabilità.

Con specifico riferimento all'istituto della liberazione

condizionale, si osserva poi che dalla natura sostanziale e non

processuale del beneficio, e dal dato giurisprudenziale secondo cui

la gravità del reato e la capacità a delinquere palesatasi con esso

non possono influenzare negativamente il giudizio sulla

concedibilità della liberazione condizionale medesima, essendo

rilevante esclusivamente il comportamento successivo alla commissione

del reato, appare ancora più stridente il contrasto della norma

impugnata con i princip/' costituzionali indicati.

5. - È intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per l'infondatezza della questione di cui

all'ordinanza r.o. n. 541 del 1994 e per la manifesta infondatezza di

quella di cui all'ordinanza r.o. n. 542 del 1994. L'Avvocatura si è

a tal fine riportata ad altri atti di intervento depositati in

precedenti giudizi.

La difesa dello Stato ha successivamente depositato memoria a

sostegno delle già rassegnate conclusioni.

In tale atto si rileva, anzitutto, l'impossibilità per la Corte

di delibare le deduzioni svolte dalla parte privata nella memoria

illustrativa (estensione dei principi enunciati nella sentenza n.

357/1994 anche a chi si trovi nella impossibilità di collaborare

essendo stati i fatti e le responsabilità definitivamente accertati)

in quanto incentrate su profili diversi da quelli affrontati nella

ordinanza di rimessione. D'altra parte, osserva ancora l'Avvocatura,

l'entità della pena inflitta nel caso di specie impedisce

l'applicazione del medesimo trattamento che la sentenza n. 357/1994

ha stabilito per coloro che hanno avuto una partecipazione marginale

ai fatti.

Nel merito delle questioni, la difesa dello Stato, passate in

rassegna le evoluzioni normative ed osservato come la più recente

disciplina costituisca il "naturale sviluppo della linea di fermezza

iniziata con il d.-l. n. 152 del 1991" ha rilevato che le esigenze di

prevenzione generale poste in risalto nella sentenza n. 306/1993

giustificano il regime retroattivo della disciplina di rigore oggetto

di impugnativa. Porre la collaborazione a presupposto per la

concessione dei benefici previsti dall'ordinamento penitenziario,

anche se i reati sono stati commessi in epoca antecedente alla

entrata in vigore della norma censurata, "è un modo - sostiene

l'Avvocatura - per agevolare la collaborazione stessa e perciò è

uno strumento di politica penale che non può non essere rimesso alla

prudente volontà del legislatore". A ciò va aggiunto, conclude

l'Avvocatura, che l'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario non

può considerarsi né una norma penale agli effetti dell'art. 25,

secondo comma, della Costituzione, né una norma che incide sulla

pena, "ma una norma che regola modalità di esecuzione della pena in

presenza di certi comportamenti", cosicché non può profilarsi un

problema di irretroattività. Considerato in diritto

1. - Le ordinanze sottopongono alla Corte questioni fra loro

intimamente connesse: i relativi giudizi vanno pertanto riuniti per

essere decisi con un'unica sentenza.

2. - Con due ordinanze di analogo contenuto pronunciate

rispettivamente il 15 aprile ed il 13 luglio 1994 in procedimenti

riguardanti, il primo, un reclamo proposto in tema di permesso premio

a norma dell'art. 30-bis dell'ordinamento penitenziario, e il secondo

l'esame della domanda di liberazione condizionale proposta dal

medesimo condannato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis,

primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme

sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà), come sostituito dall'art. 15

del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui

prevede che nei confronti dei condannati per determinati reati i

benefici previsti dall'ordinamento penitenziario e la liberazione

condizionale (quest'ultima in virtù del richiamo enunciato dall'art.

2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203) possano essere

concessi solo a coloro che abbiano prestato una condotta di

collaborazione con la giustizia nei termini indicati dall'art. 58-ter dell'ordinamento penitenziario.

Rileva anzitutto il giudice a quo in punto di fatto che nei

confronti del condannato può ritenersi accertata l'assenza di

collegamenti attuali con il crimine organizzato, così come a

risultati ampiamente positivi ha condotto il percorso rieducativo

scaturito dalla fattiva partecipazione del condannato medesimo al

trattamento intramurario: un trattamento, soggiunge il rimettente,

del quale gli istituti del permesso premio e della liberazione

condizionale - oggetto dei procedimenti a quibus - costituiscono concrete modalità volte ad assecondare il reinserimento sociale.

Ancorare, dunque, pregiudizialmente la concedibilità di tali

benefici nei confronti dei condannati per taluni delitti

all'esclusivo presupposto della condotta collaborativa, determina,

secondo il giudice a quo, una irragionevole preclusione idonea ad

eludere la funzione rieducativa della pena quale più volte delineata

dalla giurisprudenza di questa Corte, non potendosi intravedere una

correlazione necessaria tra scelta collaborativa ed evoluzione

comportamentale del soggetto nel corso della espiazione della

condanna. Sarebbero quindi violati, ad avviso del giudice rimettente,

gli artt. 3 e 27 della Costituzione, in quanto l'uguaglianza dinanzi

alla pena significa innanzi tutto proporzione della pena rispetto

alle personali responsabilità ed alle esigenze che ne conseguono, e

il trattamento penitenziario deve essere improntato, per espresso

dettato normativo, ai criteri di proporzionalità ed

individualizzazione nel corso di tutta l'esecuzione della pena.

La norma censurata si porrebbe poi in contrasto con il principio

di irretroattività della legge penale sancito dall'art. 25, secondo

comma, della Costituzione, trattandosi di principio applicabile a

tutte le norme che si riferiscono al quadro sanzionatorio, fra le

quali, dunque, vanno annoverate anche quelle che disciplinano il

trattamento penitenziario, in quanto incidenti sulla quantità e

qualità in concreto della pena inflitta. Nei casi di specie, conclude il rimettente, le modifiche apportate dalla normativa del 1992

hanno sostanzialmente determinato una nuova valutazione del

comportamento tenuto dal condannato sulla base di parametri estranei

al processo rieducativo o comunque non necessariamente a questo

correlati, modificando in tal modo nei suoi aspetti fondamentali

l'entità della pena inflitta sotto forma delle relative modalità

esecutive.

3. - Nello sviluppare le considerazioni svolte dal giudice a quo,

la difesa della parte privata ha posto in particolare risalto la

circostanza che, essendo stati nel caso di specie compiutamente

accertati i fatti e le responsabilità, il condannato si trova nella

oggettiva impossibilità di prestare la condotta collaborativa

prevista dall'art. 58-ter dell'ordinamento penitenziario; sicché,

osserva la difesa, una simile ipotesi non può che essere parificata

a quella già esaminata da questa Corte nella sentenza n. 357/1994,

con la quale è stata affermata l'applicabilità dei benefici

penitenziari anche nel caso in cui non possa essere fornita utile

collaborazione per la limitata partecipazione al fatto criminoso.

Circa l'ammissibilità della questione sollevata nel corso del

procedimento promosso a norma dell'art. 30-bis dell'ordinamento

penitenziario, peraltro neppure contestata dall'Avvocatura Generale

dello Stato, la difesa del condannato ha ribadito le considerazioni

svolte dal giudice a quo sottolineando come, alla luce del più

recente orientamento di questa Corte (sentenze nn. 53 e 349 del

1993), debba oramai ritenersi pacificamente riconosciuta la natura

giurisdizionale del procedimento in questione.

4. - Sono fin troppo note le ragioni di politica criminale che

indussero il legislatore dapprima ad introdurre e poi a modificare,

secondo una linea di progressivo inasprimento, l'art. 4-bis della

legge 26 luglio 1975, n. 354. Basterà, infatti, anche un sommario

esame dei lavori parlamentari che si svilupparono in sede di

conversione del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, con il quale la

norma - già enunciata nei precedenti decreti nn. 5 e 76 del 1991,

entrambi decaduti - fu per la prima volta iscritta fra le

disposizioni che dettano i princip/' direttivi in tema di trattamento

penitenziario, e porre a raffronto i risultati di quel dibattito con

l'attività parlamentare svoltasi per la conversione in legge del

successivo decreto n. 306 del 1992, per avvedersi agevolmente di

come, al fondo di scelte sempre più regressive rispetto alla linea

già tracciata dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, stesse

l'avvertita esigenza di adeguare l'intero sistema penitenziario agli

ormai intollerabili livelli di pericolosità sociale raggiunti dal

triste fenomeno della criminalità organizzata.

Ma se unitaria può ritenersi la ragione ispiratrice che sostenne

tanto la primitiva stesura quanto la successiva modifica della norma

oggetto di impugnativa, sono proprio i "passaggi" che la stessa ha

subìto a mostrare come alla identità degli obiettivi perseguiti

abbiano poi finito per corrispondere "strategie" fra loro non poco

differenti.

L'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario, nel testo introdotto

dall'art. 1 del decreto-legge n. 152 del 1991, prevedeva, infatti,

due distinte "fasce" di condannati a seconda della più o meno

diretta riconducibilità dei titoli di reato a fatti di criminalità

organizzata od eversiva, e stabiliva che l'ammissione a taluni

benefici previsti dallo stesso ordinamento penitenziario potesse

essere disposta, per i condannati della prima categoria, soltanto se

fossero stati acquisiti "elementi tali da escludere l'attualità di

collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva" e per quelli

della seconda solo ove non risultassero "elementi tali da far

ritenere la sussistenza" di tali collegamenti. Accanto a ciò,

singole previsioni stabilivano, quale ulteriore requisito per

l'ammissione al lavoro all'esterno e per la concessione dei permessi

premio, della semilibertà e della liberazione condizionale, che i

condannati di cui innanzi si è detto avessero espiato un periodo

minimo di pena più elevato dell'ordinario, a meno che non si

trattasse di persone che avevano collaborato con la giustizia secondo

la nuova previsione dettata dall'art. 58-ter dell'ordinamento

penitenziario che lo stesso decreto-legge n. 152 del 1991 aveva

introdotto nel corpo della legge n. 354 del 1975.

Il trattamento di maggior rigore, quindi, veniva realizzato su due

piani fra loro complementari: da un lato, infatti, si stabiliva,

quale presupposto generale per l'applicabilità di alcuni istituti di

favore, la necessità di accertare (alla stregua di una graduazione

probatoria differenziata a seconda delle "fasce" di condannati)

l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva;

dall'altro, si postulava, attraverso l'introduzione o l'innalzamento

dei livelli minimi di pena già espiata, un requisito specifico per

l'ammissione ai singoli benefici, fondato sulla necessità di

verificare per un tempo più adeguato l'effettivo percorso di

risocializzazione di quanti si fossero macchiati di delitti

iscrivibili nell'area della criminalità organizzata o eversiva.

Requisito, a sua volta, dal quale il legislatore riteneva di poter

prescindere in tutti i casi in cui fosse lo stesso condannato ad

offrire prova dell'intervenuto distacco dal circuito criminale

attraverso la propria condotta collaborativa.

Ben diverso è lo scenario scaturito dalle modifiche apportate

all'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 ad opera dell'art. 15 del

decreto-legge n. 306 del 1992. Un primo dato è già offerto dalla

rassegna dei delitti per i quali trova applicazione la nuova

disciplina. Fra le fattispecie di reato che l'originario testo

iscriveva nella prima "fascia" di condannati, scompare, infatti, il

riferimento ai delitti commessi per finalità di terrorismo o di

eversione dell'ordinamento costituzionale, rendendo così subito

evidente come lo spirito della novella, attraverso la "degradazione"

delle fattispecie di tipo eversivo rispetto a quelle riconducibili

alla criminalità organizzata, fosse teso ad incentrare proprio su

quest'ultimo fenomeno il regime di maggior rigore che si intendeva

delineare. Nei confronti dei condannati della prima "fascia", poi,

viene stabilito che l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi

premio e le misure alternative alla detenzione, ad eccezione della

liberazione anticipata, possono essere concessi solo nei casi di

collaborazione con la giustizia, fatte salve alcune ipotesi per le

quali i benefici sono applicabili anche se la collaborazione offerta

risulti oggettivamente irrilevante e sempre che sussistano elementi

tali da escludere in maniera certa l'attualità dei collegamenti con

la criminalità organizzata.

Il mutamento di prospettiva è, dunque, evidente. Pur restando

infatti sullo sfondo, quale generale presupposto per la concessione

dei benefici, la verificata assenza di collegamenti con la

criminalità organizzata, il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,

convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 ha obliterato fino a

dissolverli i parametri probatori alla cui stregua condurre un

siffatto accertamento, per assegnare invece un risalto esclusivo ad

una condotta - quella collaborativa - che si assume come la sola

idonea a dimostrare, per facta concludentia, l'intervenuta

rescissione di quei collegamenti. Si passa, pertanto, da un sistema

fondato su di un regime di prova rafforzata per accertare

l'inesistenza di una condizione negativa (assenza dei collegamenti

con la criminalità organizzata), ad un modello che introduce una

preclusione per certi condannati, rimuovibile soltanto attraverso una

condotta qualificata (la collaborazione). Da ciò consegue, quindi,

che, essendo la funzione rieducativa della pena valore insopprimibile

che permea l'intero trattamento penitenziario, in tanto è possibile

subordinare ad una determinata condotta l'applicazione di istituti

che di quel trattamento sono parte integrante, in quanto la condotta

che si individua come presupposto normativo risulti oggettivamente

esigibile, giacché, altrimenti, residuerebbe nel sistema null'altro

che una preclusione assoluta, del tutto priva di bilanciamento

proprio sul piano dei valori costituzionali coinvolti.

5. - Più volte chiamata a pronunciarsi sull'art. 4-bis

dell'ordinamento penitenziario, questa Corte ha avuto modo di

affrontare tematiche assai prossime a quelle che formano oggetto del

presente giudizio. Con la sentenza n. 306/1993, infatti, vennero

anzitutto poste in risalto, in linea generale, le "serie

perplessità" cui dava luogo - secondo l'originario testo che

compariva nel decreto-legge n. 306 del 1992, solo in parte temperato

nella conversione in legge - la vanificazione dei programmi e dei

percorsi rieducativi che sarebbe conseguita alla drastica

impostazione del decreto, "particolarmente nei confronti di soggetti

la cui collaborazione sia incolpevolmente impossibile o priva di

risultati utili e, comunque, per i soggetti per i quali la rottura

con le organizzazioni criminali sia adeguatamente dimostrata". Ma,

soprattutto, si sottolineò come alla ipotesi della collaborazione

oggettivamente irrilevante introdotta dalla legge di conversione

potesse "agevolmente assimilarsi, per identità di ratio, quella in

cui un'utile collaborazione non sia possibile perché fatti e

responsabilità sono già stati completamente acclarati o perché la

posizione marginale nell'organizzazione non consente di conoscere

fatti e compartecipi pertinenti al livello superiore".

Con la sentenza n. 357/1994, invece, questa Corte, nell'affrontare

la questione della preclusione ai benefici penitenziari riguardante i

condannati che, per la limitata partecipazione al fatto criminoso,

non sono in grado di prestare un'utile collaborazione con la

giustizia, ha affermato l'irragionevolezza di una previsione che

determinava effetti discriminatori nei confronti del condannato che

"per il suo limitato patrimonio di conoscenze di fatti o persone" non

fosse in grado di prestare un'utile collaborazione con la giustizia a

norma dell'art. 58-ter dell'ordinamento penitenziario, ribadendosi,

nella circostanza, come alla collaborazione oggettivamente

irrilevante dovesse essere interpretativamente equiparata la

collaborazione impossibile, derivante, tra l'altro, dalla circostanza

che fatti e responsabilità erano già stati completamente acclarati.

A simili conclusioni la Corte è pervenuta essenzialmente sulla base

della considerazione che il requisito della collaborazione è

richiesto dalla disciplina in esame "quale dimostrazione del distacco

del condannato dal mondo della criminalità organizzata", sicché,

ove un utile contributo non possa essere offerto a causa della

limitata partecipazione al fatto criminoso, non possono, per ciò

solo, scaturirne effetti pregiudizievoli sul piano della ammissione

ai benefici penitenziari. Ancorché successiva alle ordinanze di

rimessione, la pronuncia da ultimo ricordata appare quindi

intimamente connessa ai profili che il giudice a quo deduce,

cosicché nell'esame e nello sviluppo di questi non potrà

prescindersi dai risultati cui questa Corte è da ultimo pervenuta.

6. - Già nella sentenza n. 306/1993 e, come si è detto anche

nella sentenza n. 357/1994, questa Corte ha dunque avuto modo di

evidenziare, sia pure in un più generale contesto, l'equiparazione

che è possibile tracciare sul piano della identità di ratio tra la

collaborazione oggettivamente irrilevante e l'ipotesi di

collaborazione impossibile perché "fatti e responsabilità sono già

stati completamente acclarati", operando, tuttavia, all'interno di

uno sviluppo ermeneutico dell'art. 4-bis che faceva comunque salva la

necessità che sussistessero "i requisiti legali" che la stessa norma

presuppone (assenza di collegamenti con la criminalità organizzata,

risarcimento del danno ovvero applicazione delle circostanze

attenuanti di cui agli artt. 114 o 116, secondo comma, c.p.).

L'ulteriore passaggio, quindi, non può che essere quello di

condurre alle naturali conseguenze i principi già enunciati nella

richiamata sentenza n. 357/1994. Una volta affermata, infatti, la

necessità di consentire l'applicazione dei benefici penitenziari al

condannato che, per il suo limitato patrimonio di conoscenze di fatti

o persone non sia in grado di prestare un'utile collaborazione con la

giustizia, e ciò anche a prescindere dai casi di applicazione degli

artt. 62 n. 6, 114 e 116, secondo comma, c.p., è doveroso pervenire

alle medesime conclusioni, proprio per l'identità di ratio di cui

innanzi si è detto, anche nel caso in cui la collaborazione sia

impossibile perché i fatti e le responsabilità risultano ormai

integralmente accertati nella sentenza irrevocabile. Collaborazione

irrilevante e collaborazione impossibile, dunque, finiscono per

saldarsi all'interno di un quadro unitario di collaborazione

oggettivamente inesigibile, che permette di infrangere lo sbarramento

preclusivo previsto dalla norma proprio perché privato, in simili

casi, della funzione stessa che il legislatore ha inteso imprimergli.

Introdurre, quindi, come presupposto per la applicazione di istituti

funzionali alla rieducazione del condannato un comportamento che

obiettivamente non può essere prestato perché nulla aggiungerebbe a

quanto è stato già accertato con la sentenza irrevocabile, equivale

evidentemente ad escludere arbitrariamente una serie importante di

opportunità trattamentali, con chiara frustrazione del precetto

sancito dall'art. 27 della Costituzione e senza alcuna

"contropartita" sul piano delle esigenze di prevenzione generale

sulle quali pure questa Corte non ha mancato di soffermarsi nelle

pronunce più volte richiamate. È evidente, infatti, che le persone

condannate prima dell'entrata in vigore della norma oggetto di

impugnativa, in tanto possono essere indotte a serbare una condotta

collaborativa, in quanto residui in concreto uno spazio per

collaborare e offrire, per questa via, un tangibile segno della

propria dissociazione dal crimine organizzato. Se invece tale spazio

manchi, come accade nell'ipotesi devoluta all'esame di questa Corte,

gli effetti della norma sono esattamente opposti agli obiettivi che

con essa si è inteso perseguire, giacché il condannato viene ad

essere posto in una condizione di sostanziale indifferenza rispetto

alla scelta se recidere o meno i collegamenti con il mondo del

crimine. Conseguenze, quelle appena accennate, che ancor più si

appalesano in stridente antinomia con il sistema e con lo stesso

principio di uguaglianza ove si consideri che le medesime finiscono

in concreto per scaturire da un profilo del tutto estrinseco ed

occasionale, quale è quello rappresentato dalla maggiore o minore

ampiezza ed incisività degli accertamenti compiuti e dei risultati

conseguiti nel corso del procedimento dal quale è derivata la

condanna.

La norma va dunque dichiarata costituzionalmente illegittima in

parte qua per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione,

ferma restando, peraltro, la necessità che siano stati acquisiti

elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità di

collegamenti con la criminalità organizzata.

La declaratoria di incostituzionalità della norma per violazione

degli indicati parametri esime la Corte dal prendere in esame

l'ulteriore censura avanzata con riferimento all'art. 25 della

Costituzione.

Caducata, poi, la preclusione normativa prevista dall'art. 4-bis

della legge n. 354 del 1975, automatici ne risultano gli effetti

anche per ciò che concerne l'istituto della liberazione

condizionale, considerato che tanto il giudice a quo che la

giurisprudenza di legittimità interpretano come formale il rinvio al

medesimo art. 4-bis enunciato dall'art. 2 del già citato decreto-legge n. 152 del 1991 (v., in proposito, la sentenza n. 39/1994).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, primo

comma, secondo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme

sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà), come sostituito dall'art. 15,

primo comma, lettera a), del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306

(Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e

provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito

nella legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui non prevede che

i benefici di cui al primo periodo del medesimo comma possano essere

concessi anche nel caso in cui l'integrale accertamento dei fatti e

delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile renda

impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, sempre che

siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa

l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo

comma, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti

urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di

trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa),

convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, nella parte in cui non

prevede che i condannati per i delitti indicati nel comma 1 dell'art.

4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, possano essere ammessi alla

liberazione condizionale anche nel caso in cui l'integrale

accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza

irrevocabile renda impossibile un'utile collaborazione con la

giustizia, sempre che siano stati acquisiti elementi tali da

escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità

organizzata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 1 marzo 1995.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1995:68 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari