Corte costituzionale

Sentenza n. 445/1997

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/12/1997 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

citata

  • art. 15legge 306/1992

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis della

legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e

sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),

promosso con ordinanza emessa il 24 settembre 1996 dal tribunale di

sorveglianza di Roma sull'istanza proposta da Rizzi Daniele, iscritta

al n. 1308 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno

1996;

Visto l'atto di costituzione di Rizzi Daniele;

Udito nella camera di consiglio del 1 ottobre 1997 il giudice

relatore Giuliano Vassalli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il tribunale di sorveglianza di Roma, premesso di dover

decidere sulla istanza di semilibertà proposta da persona condannata

ad anni ventuno di reclusione per il delitto di cui all'art. 630 cod.

pen., e nei cui confronti non poteva essere ritenuto sussistente il

requisito della utile collaborazione ex art. 58-ter dell'Ordinamento

penitenziario (legge 26 luglio 1975 n. 354, come modificata dal d.-l.

13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n.

203) né ricorreva il presupposto della "collaborazione inesigibile",

dopo aver passato in rassegna il percorso rieducativo del condannato

alla luce, anche, della giurisprudenza costituzionale che ha preso in

esame il regime dei divieti stabilito dall'art. 4-bis

dell'Ordinamento penitenziario, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale del medesimo art. 4-bis della legge 26

luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla

esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),

deducendone il contrasto con gli artt. 3, 27, terzo comma, e 25,

secondo comma, della Costituzione.

Rileva a tal proposito il giudice a quo che questa Corte, con la

sentenza n. 306 del 1993, ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale della previsione contenuta nell'art. 15, comma 2, del

d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n.

356 e concernente la revoca delle misure alternative in caso di

mancata collaborazione con la giustizia, sul presupposto che, con la

concessione del beneficio, l'aspettativa del condannato a vedere

riconosciuto l'esito positivo del percorso di risocializzazione già

compiuto si consolida in un nuovo status, corrispondente ad uno

stadio avanzato del processo di risocializzazione, che non può

venire meno in assenza di motivi di demerito da parte del detenuto.

Principi, questi, sviluppati nella sentenza n. 504 del 1995, ove si

assimilò alla revoca delle misure alternative la inibitoria alla

concessione di permessi premio al condannato che ne avesse già

fruito, osservandosi come l'interruzione dei permessi per ragioni non

addebitabili al condannato si ponesse in contrasto con il principio

di progressività del trattamento.

Ed è proprio alla luce di tali principi che si profilerebbe un

contrasto tra la norma impugnata e l'art. 27, terzo comma, della

Costituzione. Dalle citate sentenze, osserva infatti il tribunale

rimettente, sembra che questa Corte non abbia soltanto inteso

"cristallizzare la posizione del condannato contro interventi

peggiorativi da parte del legislatore, ma abbia ritenuto di dover far

salva la progressione trattamentale nei confronti di coloro che già

si siano dimostrati meritevoli di risocializzazione". Da ciò due

rilievi. Da un lato, se si afferma che l'esperienza dei permessi

premio non può interrompersi perché funzionale alla concessione

delle misure alternative, la norma che nella medesima situazione di

fatto rende queste ultime inapplicabili si espone al medesimo dubbio

di costituzionalità. Sotto altro profilo, si è determinata una

fascia di soggetti che, ammessi a fruire dei permessi premio,

maturano aspettative ulteriori di reinserimento ma, per ragioni

contingenti, non possono accedere ai benefici che dovrebbero

rappresentare il naturale sviluppo del processo di risocializzazione,

senza che ciò si giustifichi in base alla pericolosità sociale o a

collegamenti con la criminalità organizzata, già esclusi in sede di

concessione dei permessi. Da ciò, quindi, anche la violazione

dell'art. 3 della Costituzione, attesa l'irragionevole disparità di

trattamento che si genera rispetto a quanti sono ammessi a fruire

delle misure alternative sol perché concesse con provvedimento

anteriore alla entrata in vigore della norma censurata.

Violato sarebbe, infine, l'art. 25, secondo comma, della

Costituzione, in quanto anche le norme che regolano la esecuzione

della pena devono ritenersi assoggettate al divieto di

retroattività, giacché le disposizioni "che istituiscono e

disciplinano i benefici penitenziari, determinandone fra l'altro i

requisiti di ammissibilità, si saldano con le norme sanzionatorie

concorrendo con queste nella determinazione in concreto della pena da

espiare".

2. - Con memoria depositata fuori termine si è costituita la parte

privata, la quale ha insistito per l'accoglimento della questione

sulla base delle argomentazioni svolte davanti al giudice a quo

allorché ebbe a formulare l'eccezione di illegittimità

costituzionale poi recepita dal Tribunale rimettente. Considerato in diritto

1. - Il tribunale di sorveglianza di Roma, chiamato a pronunciarsi

sulla istanza di semilibertà proposta da persona condannata nel 1986

per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione ed

altro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 27, terzo comma, 3 e

25, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354

(Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà).

Dopo aver posto in risalto il positivo comportamento intramurario

del condannato e le relative vicende esecutive, venutesi ad

intrecciare alle modifiche normative e agli interventi operati da

questa Corte in materia penitenziaria, il giudice a quo ha

sottolineato come, nella sentenza n. 306 del 1993, pur essendosi

ritenuta in sé non censurabile la scelta legislativa di privilegiare

finalità di prevenzione generale e di sicurezza della collettività,

condizionando alla collaborazione, per gli autori di determinati

delitti, la concedibilità delle misure alternative alla detenzione,

si è reputato che tale scelta di rigore incontrasse un limite

costituzionale nel rispetto dell'iter riabilitativo, giacché

l'aspettativa del condannato a vedere riconosciuto l'esito positivo

del percorso di risocializzazione si consolida in un nuovo status,

non vanificabile in assenza di motivi di demerito. Una linea, questa,

rammenta ancora il giudice a quo, portata ad ulteriori conseguenze

nella sentenza n. 504 del 1995, ove è stata assimilata alla revoca

delle misure alternative la mancata concessione dei permessi premio,

nell'ipotesi in cui il condannato ne avesse già fruito in

precedenza.

Posto, dunque, che la giurisprudenza di questa Corte ha inteso

salvaguardare la progressione del trattamento nei confronti dei

soggetti che si siano già dimostrati meritevoli di

risocializzazione, la norma impugnata si porrebbe in contrasto con

l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, in quanto nei confronti

delle persone ammesse a fruire dei permessi premio e che hanno

maturato aspettative ulteriori di reinserimento, l'esclusione dalle

misure alternative determina un arresto del percorso rieducativo, non

giustificato dalla pericolosità sociale o da collegamenti con la

criminalità organizzata. Compromesso risulterebbe di riflesso anche

il principio di uguaglianza, in quanto si determina una irragionevole

disparità di trattamento rispetto a chi fruisce delle misure

alternative per il sol fatto che il relativo provvedimento di

concessione è stato adottato prima della entrata in vigore della

norma impugnata.

Violato sarebbe, infine, l'art. 25, secondo comma, della

Costituzione, in quanto, saldandosi le norme che disciplinano i

benefici penitenziari a quelle sanzionatorie, concorrendo nella

determinazione in concreto delle pene da espiare, le stesse devono

soddisfare la medesima garanzia di prevedibilità da parte dei

consociati circa le conseguenze della propria condotta.

2. - La questione è fondata.

Già nella sentenza n. 306 del 1993, infatti, questa Corte non

mancò di sottolineare come la scelta operata dal legislatore di

inibire l'accesso alle misure alternative alla detenzione nei

confronti dei condannati per taluni gravi reati avesse comportato una

rilevante compressione della finalità rieducativa della pena,

considerato che la tipizzazione per titoli di reato non appare lo

strumento più idoneo per realizzare appieno i principi di

proporzione e di individualizzazione della pena che caratterizzano il

trattamento penitenziario. Il tutto non disgiunto dalla preoccupante

tendenza - resa evidente dalle evoluzioni subite dalla disposizione

oggetto di impugnativa - alla configurazione normativa di "tipi di

autore", per i quali la rieducazione non sarebbe possibile o potrebbe

non essere perseguita. Da tali premesse e dal rilievo che la revoca

di una misura che ha comportato una sostanziale modificazione nel

grado di privazione della libertà personale dovesse necessariamente

conformarsi al canone della ragionevolezza ed a quelli di

proporzionalità e individualizzazione della pena, cui l'esecuzione

deve essere improntata, trasse quindi spunto la declaratoria di

illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 2, del d.-l. 8

giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7

agosto 1992, n. 356, nella parte in cui prevedeva che la revoca

delle misure alternative alla detenzione fosse disposta per i

condannati non collaboranti, anche quando non fosse stata accertata

la sussistenza di collegamenti attuali dei medesimi con la

criminalità organizzata.

Tale linea venne successivamente ripresa e sviluppata nella

sentenza n. 504 del 1995. In quella occasione, infatti, la Corte,

chiamata a pronunciarsi in tema di permessi premio, non mancò di

ribadire come l'esperienza dei permessi rappresentasse parte

integrante del programma di trattamento, al punto da far considerare

quell'istituto quale fondamentale strumento di rieducazione in quanto

idoneo a consentire un iniziale reinserimento del condannato nella

società, così da potersene trarre elementi utili per l'eventuale

concessione di misure alternative alla detenzione. La funzione

pedagogico-propulsiva assolta dal permesso premio consentiva dunque

di individuare una progressione nella premialità, cui fa da

contrappunto una regressione nella medesima nei casi di mancato

rientro in istituto o di altri gravi comportamenti da cui risulti che

il soggetto non si è dimostrato meritevole del beneficio. Si

dedusse, quindi, che privare di ulteriori permessi premio il

condannato per uno dei reati previsti nel primo periodo del comma 1

dell'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario, quando non sia stata

accertata la sussistenza di collegamenti con la criminalità

organizzata e sia stata viceversa accertata l'assenza di

pericolosità sociale in conseguenza della regolare condotta in

istituto, comprovata dalla concessione di precedenti permessi premio,

è situazione del tutto analoga, proprio per il profilo di

progressività del trattamento che qualifica il beneficio, alla

revoca delle misure alternative alla detenzione, già ritenuta non

conforme alla Costituzione dalla sentenza n. 306 del 1993.

È proprio il principio della progressività trattamentale a

rappresentare, dunque, il fulcro attorno al quale si è dipanata la

giurisprudenza di questa Corte, doverosamente attenta a rimarcare

l'esigenza che ciascun istituto si modelli e viva nel concreto come

strumento dinamicamente volto ad assecondare la funzione rieducativa,

non soltanto nei profili che ne caratterizzano l'essenza, ma anche

per i riflessi che dal singolo istituto scaturiscono sul più

generale quadro delle varie opportunità trattamentali che

l'ordinamento fornisce. Ogni misura si caratterizza, infatti, per

essere parte di un percorso nel quale i diversi interventi si

sviluppano secondo un ordito unitario e finalisticamente orientato,

al fondo del quale sta il necessario plasmarsi in funzione dello

specifico comportamento serbato dal condannato. Qualsiasi regresso

giustifica, pertanto, un riadeguamento del percorso rieducativo,

così come, all'inverso, il maturarsi di positive esperienze non

potrà non generare un ulteriore passaggio nella "scala" degli

istituti di risocializzazione. Ebbene, di tale biunivoca correlazione

che deve necessariamente stabilirsi tra la progressione del

trattamento rieducativo e la risposta che lo stesso ottiene sul piano

comportamentale, il caso di specie rappresenta emblematico esempio.

Come emerge, infatti, dalla stessa ordinanza di rimessione, il

comportamento intramurario del condannato è stato caratterizzato,

nel corso dei molti anni di detenzione, da correttezza e adesione

alle regole istituzionali, e il gruppo di osservazione ha rilevato

convinta partecipazione al trattamento e volontà di superare il

passato deviante. Alla luce di tali positivi risultati, il condannato

è stato ammesso ai permessi premio sin dal 1988 e, nell'aprile 1992,

era stato approvato il programma di trattamento che prevedeva il

lavoro all'esterno, rimasto poi ineseguito per effetto della entrata

in vigore della disciplina limitativa della concessione dei benefici

penitenziari, introdotta dal decreto-legge n. 306 del 1992,

convertito nella legge n. 356 del 1992. Superato l'ostacolo normativo

per i permessi premio, a seguito della richiamata sentenza n. 504 del

1995, viene ora in discorso la richiesta di concessione della

semilibertà, per la quale continua ad operare la preclusione dettata

dalla norma oggetto di impugnativa, avuto riguardo al titolo di reato

(art. 630 cod. pen.) in relazione al quale è stata a suo tempo

pronunciata la condanna in corso di esecuzione. Il positivo evolversi

del trattamento ha dunque subito, nel caso di specie, una brusca

interruzione, senza che ad essa abbia in alcun modo corrisposto un

comportamento colpevole del condannato, mostratosi, anzi, meritevole

di proseguire quel cammino rieducativo che proprio gli istituti

previsti dall'ordinamento penitenziario - e fra essi, in particolare,

la semilibertà - sono chiamati ad assecondare.

La ratio decidendi posta a fondamento delle richiamate pronunce di

incostituzionalità, viene, quindi, nuovamente in discorso. Soltanto

postulando, infatti, la piena coerenza della scelta normativa di

espungere dal panorama delle opportunità rieducative istituti di

fondamentale risalto, quale certamente è la semilibertà, anche nei

confronti dei soggetti - che come nella specie - già si trovavano da

tempo in fase di espiazione all'atto della entrata in vigore della

nuova e più rigorosa disciplina, potrebbe ritenersi non compromesso

il principio di uguaglianza e, al tempo stesso, non frustrata la

funzione rieducativa della pena. Ma è proprio quella coerenza a

risultare gravemente incrinata nelle ipotesi in cui il condannato

avesse già maturato a quell'epoca positive esperienze, al punto da

essere iscritto in un programma di trattamento fortemente

caratterizzato da adesioni comportamentali, in sé sintomatiche di un

percorso rieducativo difficilmente regredibile. D'altra parte, a

proposito della norma impugnata, questa Corte ha in più occasioni

avuto modo di osservare come, pur rimanendo "sullo sfondo, quale

generale presupposto per la concessione dei benefici, la verificata

assenza di collegamenti con la criminalità organizzata", la

normativa introdotta dal decreto-legge n. 306 del 1992, convertito

nella legge n. 356 del 1992, "ha obliterato fino a dissolverli i

parametri probatori alla cui stregua condurre un siffatto

accertamento, per assegnare invece un risalto esclusivo ad una

condotta - quella collaborativa - che si assume come la sola idonea a

dimostrare, per facta concludentia l'intervenuta rescissione di quei

collegamenti". Donde la conseguenza che, incentrandosi sulla condotta

il presupposto per il conseguimento dei benefici, la compatibilità

con la funzione rieducativa della pena rimane esclusa tutte le volte

in cui la collaborazione non "risulti oggettivamente esigibile" (v.

la sentenza n. 68 del 1995 e la sentenza n. 504 del 1995).

Se, dunque, la collaborazione impossibile consente di rimuovere

l'ostacolo alla verifica dei presupposti per l'accesso ai benefici

penitenziari e se, ancora, è proprio la condotta collaborativa ad

essere riguardata come elemento dimostrativo della assenza di

collegamenti con la criminalità organizzata, agli identici risultati

non può non pervenirsi ove sia stata la stessa condotta

penitenziaria a consentire di accertare il raggiungimento di uno

stadio del percorso rieducativo adeguato al beneficio da conseguire.

In presenza di una tale situazione, la innovazione legislativa che

vieta la concessione di misure alternative alla detenzione finisce

quindi per atteggiarsi alla stregua di un meccanismo a connotazioni

sostanzialmente ablative, riproducendo così quei caratteri di

"revoca" non fondata sulla condotta colpevole del condannato che

questa Corte ha già censurato.

La norma impugnata deve quindi essere dichiarata costituzionalmente

illegittima in parte qua per contrasto con gli artt. 3 e 27 della

Costituzione, restando assorbiti gli ulteriori profili dedotti dal

giudice rimettente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1,

della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento

penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative

della libertà), nella parte in cui non prevede che il beneficio

della semilibertà possa essere concesso nei confronti dei condannati

che, prima della data di entrata in vigore dell'art. 15, comma 1, del

d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella

legge 7 agosto 1992, n. 356, abbiano raggiunto un grado di

rieducazione adeguato al beneficio richiesto e per i quali non sia

accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità

organizzata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1997.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1997:445 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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