Corte costituzionale

Ordinanza n. 307/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/07/2001 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis della

legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e

sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta) -

inserito dall'art. 1 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti

urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di

trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa),

convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203,

come modificato dall'art. 15 del d.l. 8 giugno 1992, n. 306

(Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e

provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito,

con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356 -, promosso dal

tribunale di sorveglianza dell'Aquila con ordinanza emessa il

21 gennaio 2000, iscritta al n. 757 del registro ordinanze 2000 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, 1ª serie

speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 luglio 2001 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il tribunale di sorveglianza dell'Aquila ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4-bis [primo comma, primo periodo] della legge 26 luglio

1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione

delle misure privative e limitative della liberta) - inserito

dall'art. 1 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in

tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon

andamento dell'attività amministrativa), convertito, con

modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, come modificato

dall'art. 15 del d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al

nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla

criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, nella legge

7 agosto 1992, n. 356 - nella parte in cui subordina alla

collaborazione con la giustizia la concessione della semilibertà nei

confronti di soggetti condannati per i delitti ivi indicati e

sottoposti alla misura di sicurezza della casa di lavoro;

che il rimettente premette di essere investito di una

richiesta di ammissione alla semilibertà formulata da un internato

in esecuzione della misura di sicurezza della casa di lavoro,

ordinata per la durata di un anno dalla Corte di assise di Palermo in

data 10 dicembre 1990 con la sentenza di condanna ad anni cinque e

mesi quattro di reclusione per il delitto di cui all'art. 416-bis del

codice penale (associazione di tipo mafioso);

che dall'ordinanza emerge che la misura di sicurezza è stata

dichiarata eseguibile a norma dell'art. 679 del codice di procedura

penale dal magistrato di sorveglianza di Catania in data 11 novembre

1994 e che il termine per il riesame obbligatorio della pericolosità

del condannato è fissato al 5 marzo 2000;

che il rimettente espone che la verifica effettuata dalla

autorità di pubblica sicurezza in ordine alla offerta di lavoro

prospettata dal condannato ha avuto esito positivo e che nelle

informazioni fornite sempre dalla autorità di pubblica sicurezza

"non si riferisce alcunché in merito alla attualità dei

collegamenti con la criminalità organizzata, giacché ci si limita

ad elencare i trascorsi criminali del soggetto";

che tuttavia il rimettente rileva che sussiste "una

condizione ostativa all'esame del merito dell'istanza, che sotto ogni

altro profilo si appalesa ammissibile", non trovandosi il richiedente

nelle condizioni di cui all'art. 58-ter dell'ordinamento

penitenziario (anche sotto il profilo della impossibilità o

inesigibilità della condotta collaborativa);

che, a giudizio del tribunale, la disposizione censurata si

porrebbe in contrasto con gli artt. 3 (sotto il profilo della

irragionevolezza) e 27, terzo comma, della Costituzione (per

violazione del principio della finalità rieducativa della pena);

che il divieto di ammissione alla semilibertà, previsto in

assenza del requisito della collaborazione nei confronti degli

internati condannati per i delitti indicati dall'art. 4-bis, primo

comma, primo periodo, dell'ordinamento penitenziario, sarebbe privo

di ragionevolezza in quanto tali soggetti possono fruire, ai sensi

dell'art. 53 del medesimo ordinamento, delle licenze, "che

concretamente implicano una limitazione della libertà personale e

possibilità di controllo di gran lunga inferiori rispetto alla

semilibertà, che non interrompe il legame con l'istituzione

penitenziaria e richiede un preciso supporto esterno" e possono

addirittura essere ammessi alla libertà vigilata, in sostituzione

della misura detentiva della casa di lavoro, a seguito del riesame

della pericolosità sociale effettuato a norma dell'art. 230, comma

2, cod. pen;

che, inoltre, risulterebbe violato l'art. 27, terzo comma,

della Costituzione, in quanto la norma censurata, ispirata a

finalità di prevenzione generale, introduce "una presunzione

assoluta di inidoneità dell'internato alla fruizione di determinati

benefici" equiparabile alle "presunzioni di pericolosità sociale,

non consentite" in contrasto con le "finalità specialpreventive e

risocializzanti" proprie delle misure di sicurezza;

che nei confronti dei soggetti sottoposti a misura di

sicurezza non dovrebbero essere consentite valutazioni estranee al

giudizio di pericolosità sociale e che il legislatore non potrebbe

quindi prevedere "norme di sfavore in funzione della natura del reato

commesso e quindi con finalità di prevenzione generale";

che la disciplina restrittiva introdotta dall'art. 4-bis

dell'ordinamento penitenziario si tradurrebbe "nella configurazione

normativa di una categoria di reclusi presuntivamente ad alto grado

di pericolosità", ispirata a finalità estranee a quelle proprie

delle misure di sicurezza e suscettibile di determinare un aumento di

afflittività della pena fissata in sentenza anche in ragione della

indeterminatezza temporale che caratterizza le misure di sicurezza

per la mancanza di un termine finale di durata;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

che, ad avviso dell'Avvocatura, sarebbe tutt'altro che

irragionevole la scelta del legislatore di escludere l'accesso a

determinati benefici (come, nella specie, la semiliberta), la cui

concessione presuppone la non pericolosità sociale del soggetto, nei

confronti di chi è sottoposto ad una misura di sicurezza che quella

pericolosità presuppone ancora attuale, in conseguenza della

commissione di reati di particolare gravità, senza che siano

intervenuti elementi quali la collaborazione con la giustizia o

equipollenti, che consentano di ritenere più attenuata la

pericolosità stessa.

Considerato che il rimettente dubita, in riferimento agli artt. 3

e 27, terzo comma, della Costituzione, della legittimità

costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, primo periodo, della

legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e

sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta) -

come modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. 8 giugno 1992, n. 306

(Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e

provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito,

con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356 - nella parte in

cui subordina alla collaborazione con la giustizia la concessione

della semilibertà nei confronti di soggetti condannati per i delitti

ivi indicati e sottoposti alla misura di sicurezza della casa di

lavoro;

che, per quanto concerne i profili di rilevanza della

questione, il giudice a quo da un lato si limita a fare presente che

la verifica effettuata dall'autorità di pubblica sicurezza in ordine

all'offerta di lavoro ha avuto esito positivo e che nelle

informazioni acquisite "non si riferisce alcunché in merito

all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata",

dall'altro afferma apoditticamente che la richiesta dell'internato di

essere ammesso alla semilibertà "sotto ogni altro profilo si

appalesa ammissibile";

che, trattandosi nel caso di specie di soggetto sottoposto

alla misura di sicurezza della casa di lavoro, disposta a norma

dell'art. 417 del codice penale a seguito di sentenza di condanna per

il reato di associazione di tipo mafioso, si deve ritenere che,

essendo applicata una misura di carattere detentivo invece della

libertà vigilata, l'internato sia portatore di un livello elevato di

pericolosità sociale;

che pertanto il rimettente, nel motivare sulla rilevanza

della questione, avrebbe quantomeno dovuto dare conto dell'attuale

grado di pericolosità dell'internato, al fine di verificarne la

compatibilità con l'ammissione alla semilibertà, con particolare

riferimento ai progressi compiuti nel corso dell'esecuzione della

pena e della misura di sicurezza e alle condizioni per un graduale

reinserimento nella società, come richiesto dall'art. 50, quarto

comma, dell'ordinamento penitenziario per la concessione di tale

misura (per analoghe considerazioni sull'onere di motivazione, con

riferimento ad una questione concernente la misura alternativa della

detenzione domiciliare, v. ordinanza n. 77 del 2000);

che la questione va quindi dichiarata manifestamente

inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4-bis della legge 26 luglio

1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione

delle misure privative e limitative della liberta) - inserito

dall'art. 1 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in

tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon

andamento dell'attività amministrativa), convertito, con

modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, come modificato

dall'art. 15 del d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al

nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla

criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, nella legge

7 agosto 1992, n. 356 - sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27,

terzo comma, della Costituzione, dal tribunale di sorveglianza

dell'Aquila, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:307 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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