Corte costituzionale

Ordinanza n. 180/2000

Altra decisione · depositata il 08/06/2000 · relatore Guido Neppi Modona

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 15legge 306/1992

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis comma 1,

primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme

sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà personale), come modificato

dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (Modifiche urgenti al nuovo codice

di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità

mafiosa), promosso con ordinanza emessa il 25 febbraio 1999 dal

Tribunale di sorveglianza di Sassari sul reclamo proposto da C. P.G.,

iscritta al n. 247 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale,

dell'anno 1999;

Visto l'atto di costituzione di C. P.G., nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 aprile 2000 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con ordinanza del 25 febbraio 1999 il Tribunale di

sorveglianza di Sassari ha sollevato su eccezione della difesa

questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis comma 1,

primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme

sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà personale), come modificato dal

decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7

agosto 1992, n. 356 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura

penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), in

riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione;

che il giudice a quo premette di essere investito del reclamo

avverso un provvedimento di diniego di permesso premio proposto da un

detenuto condannato per sequestro di persona a scopo di estorsione e

che, nel caso di specie, non sono ravvisabili i requisiti né

dell'utile collaborazione, né della "impossibilità" o

"inesigibilità" della condotta collaborativa, ma il detenuto in

esecuzione di pena dal luglio del 1991 (dopo aver sofferto anni due e

mesi quattro di custodia cautelare) ha abbondantemente espiato un

quarto della pena inflitta, e potrebbe ottenere il permesso premio

anche in ragione della positiva evoluzione della personalità nel

corso di circa dieci anni di detenzione";

che, secondo il rimettente, la norma censurata, nella parte

in cui subordina alla collaborazione con la giustizia l'ammissione ai

benefici penitenziari di soggetti condannati per determinati delitti

con sentenza passata in giudicato anteriormente all'entrata in vigore

della legge, si pone in contrasto con il principio di

irretroattività, applicabile a suo giudizio non soltanto alle norme

che disciplinano le fattispecie astratte di reato e le relative

conseguenze sanzionatorie, ma anche alle "norme che formano il

diritto dell'esecuzione e che incidono sulla qualità e quantità

della pena da espiare in concreto";

che si è costituita in giudizio la parte privata,

rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Lai e Dino Milia, che

nell'atto di intervento e nella memoria successivamente depositata

insiste per l'accoglimento della questione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'irrilevanza e comunque per l'infondatezza della

questione.

Considerato che, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di

rimessione, questa Corte con sentenza n. 137 del 1999 ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis comma 1, della legge

26 luglio 1975, n. 354, "nella parte in cui non prevede che il

beneficio del permesso premio possa essere concesso nei confronti di

condannati che, prima dell'entrata in vigore dell'art. 15, comma 1,

del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, abbiano raggiunto

un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto e per i

quali non sia accertata l'esistenza di collegamenti attuali con la

criminalità organizzata";

che appare pertanto necessario restituire gli atti al giudice

a quo affinché valuti se, alla stregua delle statuizioni contenute

in tale pronuncia, la questione sia tuttora rilevante (v., per

analoga decisione, ordinanza n. 397 del 1999).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di

Sassari.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'8 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:180 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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