Codice penale

Art. 609-bis c.p. — Violenza sessuale

[1]Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorita', costringe taluno a compiere o subire atti sessuali e' punito con la reclusione ((da sei a dodici anni)).

[2]Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

  • 1)abusando delle condizioni di inferiorita' fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
  • 2)traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

[3]Nei casi di minore gravita' la pena e' diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Testo vigente dal 9 agosto 2019

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 295/2000

    Questione inammissibile
    17 luglio 2000

    Manifesta inammissibilità, per carenza di motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimità costituzionale, dell'art. 609-bis del codice penale, introdotto dalla legge 15 febbraio 1996, n. 66, censurato, in riferimento all'art. 25, secondo comma della Costituzione, in quanto, accomunando sotto un'unica previsione fatti che prima integravano i distinti reati di violenza carnale e di atti di libidine violenti e unificando le condotte incriminate mediante la locuzione "atti sessuali", senza ulteriore descrizione o definzione, difetterebbe, ad avviso del giudice rimettente, del requisito della determinatezza.

    Art. 609-bis c.p. · Art. 25 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (14)

Se ne mostrano 11 su 14, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 9 agosto 2019

Confronto con la versione in vigore dal 6 marzo 1996 al 9 agosto 2019. 3 parole tolte, 3 parole aggiunte.

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorita', costringe taluno a compiere o subire atti sessuali e' punito con la reclusione da tolto: cinque a dieci aggiunto: sei a dodici anni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art609bis · fonte del testo

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