Codice penale

Art. 628 c.p. — Rapina

[1]Chiunque, per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, e' punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire cinquemila a ventimila. 277 296 357

[2]Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a se' o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a se' o ad altri l'impunita'. 357

[3]La pena e' della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000:

  • 1)se la violenza o minaccia e' commessa con armi o da persona travisata, o da piu' persone riunite;
  • 2)se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacita' di volere o di agire.
  • 3)se la violenza o minaccia e' posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-bis; 128
  • 3-bis)se il fatto e' commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-bis) o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
  • 3-ter)se il fatto e' commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;
  • 3-quater)se il fatto e' commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro;
  • 3-quinquies)se il fatto e' commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.

[4]Se concorrono due o piu' delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena e' della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 2.500 a euro 4.000.

[5]Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. 349 376 7 125 233

Gli interventi su questo articolo(9)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234

7

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'". Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

125

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 ha disposto (con l'art. 7, commi 1 e 3) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. Alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

128

Il D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 1992, n. 172, ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 31 dicembre 1991.

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159

233

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto: - (con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione; - (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

L. 23 giugno 2017, n. 103

277

La L. 23 giugno 2017, n. 103 ha disposto (con l'art. 1, comma 8, lettera a)) che "al primo comma, le parole: «e' punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065» sono sostituite dalle seguenti: «e' punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500»".

L. 26 aprile 2019, n. 36

296

La L. 26 aprile 2019, n. 36 ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera a)) che "All'articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, la parola: «quattro» e' sostituita dalla seguente: «cinque»".

Corte Costituzionale

349

La Corte Costituzionale, con sentenza 22 novembre - 11 dicembre 2023, n. 217 (in G.U. 1ª s.s. 13/12/2023, n. 50), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 628, quinto comma, del codice penale, nella parte in cui non consente di ritenere prevalente o equivalente la circostanza attenuante prevista dall'art. 89 cod. pen., allorche' concorra con l'aggravante di cui al terzo comma, numero 3-bis), dello stesso art. 628".

Corte Costituzionale

357

La Corte Costituzionale, con sentenza 16 aprile - 13 maggio 2024, n. 86 (in G.U. 1ª s.s. 15/05/2024, n. 20), ha dichiarato: - "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 628, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata e' diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalita' o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuita' del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entita'"; - "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimita' costituzionale dell'art. 628, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata e' diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalita' o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuita' del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entita'."

Corte Costituzionale

376

La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 25 luglio 2025, n. 130 (in G.U. 1ª s.s. 30/07/2025, n. 31), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 628, quinto comma, del codice penale, nella parte in cui non consente di ritenere equivalente o prevalente la circostanza attenuante prevista dall'art. 89 cod. pen., allorche' concorra con l'aggravante di cui al terzo comma, numero 3-quater), dello stesso art. 628".

Testo vigente dal 4 marzo 2026

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 130/2025

    Ha colpito questo articolo
    25 luglio 2025

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 628, quinto comma, cod. pen., nella parte in cui non consente di ritenere equivalente o prevalente la circostanza attenuante prevista dall'art. 89 cod. pen., allorché concorra con l’aggravante di cui al terzo comma, numero 3-quater), dello stesso art. 628. Con la sentenza n. 217 del 2023 la disposizione censurata dal Tribunale di Macerata è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non consente di ritenere prevalente o equivalente la circostanza attenuante del vizio parziale di mente ove concorra con l’aggravante dell’aver commesso la rapina in un luogo di privata dimora. Ciò sul presupposto dell’equiparabilità tra la condizione dell’infermo parziale di mente e quella del minorenne, in favore del quale detta disposizione prevede una deroga al divieto di bilanciamento. Queste considerazioni risultano pienamente trasponibili anche al caso di specie, dove viene in rilievo la circostanza dell’aggravante dell’avere commesso il fatto nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro. La diversità tra l’aggravante attuale e quella che veniva allora in considerazione non giustifica infatti una soluzione di segno differente, posto che identiche sono le ragioni dell’attenuazione di pena fondate sulla notevole riduzione della capacità di intendere e volere della persona. (Precedente: S. 217/2023 - mass. 45908).

    Art. 628 c.p. · Art. 89 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 86/2024

    Ha colpito questo articolo
    13 maggio 2024

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., l’art. 628, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. Come per l’estorsione – per la quale è stabilita la medesima pena e che ha subito parallele modifiche nel trattamento sanzionatorio – anche per la rapina impropria l’elevato minimo edittale previsto dalla disposizione censurata dal Tribunale di Cuneo (cinque anni di reclusione), introdotto per contenere fenomeni criminali seriamente lesivi della persona e del patrimonio, eccede lo scopo quando l’offensività concreta del fatto non ne giustifichi una punizione così severa, determinando l’irrogazione di una pena irragionevole, sproporzionata e quindi inidonea alla rieducazione. Anche nella rapina infatti – connotata da una latitudine oggettiva e una varietà di condotte materiali non meno ampia di quella dell’estorsione – la violenza o la minaccia possono essere, come nel caso oggetto del giudizio a quo, di modesta portata e il danno cagionato di valore infimo. Occorre pertanto prevedere anche in relazione a tale fattispecie un’attenuante ad effetto comune, analoga a quella introdotta dalla sentenza n. 120 del 2020 per l’estorsione, quale “valvola di sicurezza”, che consenta al giudice nei casi di lieve entità di temperare la sanzione. Gli indici di detta attenuante – estemporaneità della condotta, scarsità dell’offesa personale alla vittima, esiguità del valore sottratto, assenza di profili organizzativi – garantiscono che la riduzione della pena sia riservata alle ipotesi di lesività davvero minima, per una condotta che pur sempre incide sulla libertà di autodeterminazione della persona. (Precedenti: S. 141/2023 - mass. 45820; S. 120/2023 - mass. 45597; S. 244/2022 - mass. 45210; S. 68/2012 - mass. 36174).

    Art. 628 c.p. · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 217/2023

    Ha colpito questo articolo
    11 dicembre 2023

    Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Torino, sez. prima pen., in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost. e per asserita irragionevole equiparazione, sul piano sanzionatorio, di fatti di reato di differente disvalore e violazione dei principi di proporzionalità e personalità della pena – dell’art. 628, quinto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di equivalenza o prevalenza dell’attenuante del vizio parziale di mente (art. 89 cod. pen.) sulle circostanze aggravanti indicate dal terzo comma, n. 3-bis), del medesimo articolo. La disposizione censurata, nel precludere al giudice di ritenere equivalenti o prevalenti tutte le circostanze attenuanti diverse dalla minore età rispetto alle aggravanti ivi espressamente elencate, tra cui quella, rilevante nella specie, dell’aver commesso la rapina in un luogo di privata dimora, prevede al tempo stesso che le relative diminuzioni siano operate sulla pena già aumentata per effetto dell’applicazione delle aggravanti. Diversamente, quindi, dal divieto oggetto della sentenza n. 73 del 2020, richiamata dal rimettente, la preclusione in esame non determina una totale “neutralizzazione” dell’attenuante del vizio parziale di mente, di cui il giudice dovrà comunque tenere conto ai fini della commisurazione della sanzione, secondo il previsto meccanismo di calcolo. Il che consente di escludere, nel caso in esame, la fondatezza delle censure proposte sotto i profili dell’irragionevole equiparazione, sul piano sanzionatorio, di fatti di reato aventi disvalore soggettivo differente – e segnatamente del fatto commesso da persona in condizioni di normalità psichica, da un lato, e da persona affetta da vizio parziale di mente, dall’altro – e della violazione dei principi di proporzionalità e personalità della pena. (Precedenti: S. 197/23 - mass. 45842, 45843, 45844, 45845; S. 259/2021 - mass. 44434; S. 117/2021 - mass. 43901; S. 55/2021 - mass. 43738; S. 190/2020 - mass. 43265; S. 73/2020 - mass. 43274; S. 88/2019 - mass. 42547; S. 222/2018 - mass. 40938; S. 251/2012 - mass. 36711).

    Art. 628 c.p. · Art. 89 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (9)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Versioni nel tempo

16 versioni dal 1930

1930oggi
  1. 4 marzo 2026 — oggiin vigoreper 7 mesi
  2. 25 febbraio 2026 — 4 marzo 2026per 7 giorni
  3. 31 luglio 2025 — 25 febbraio 2026per 7 mesi
  4. 16 maggio 2024 — 31 luglio 2025per un anno
  5. 14 dicembre 2023 — 16 maggio 2024per 5 mesi
  6. 18 maggio 2019 — 14 dicembre 2023per 5 anni
  7. 3 agosto 2017 — 18 maggio 2019per un anno
  8. 16 ottobre 2013 — 3 agosto 2017per 4 anni
  9. 13 ottobre 2011 — 16 ottobre 2013per 2 anni
  10. 8 agosto 2009 — 13 ottobre 2011per 2 anni
  11. 2 gennaio 1992 — 8 agosto 2009per 18 anni
  12. 13 maggio 1991 — 2 gennaio 1992per 8 mesi
  13. 29 settembre 1982 — 13 maggio 1991per 9 anni
  14. 6 novembre 1974 — 29 settembre 1982per 8 anni
  15. 25 maggio 1945 — 6 novembre 1974per 29 anni
  16. 26 ottobre 1930 — 25 maggio 1945testo originarioper 15 anni

Che cosa è cambiato dal 4 marzo 2026

Confronto con la versione in vigore dal 25 febbraio 2026 al 4 marzo 2026. 177 parole tolte, 297 parole aggiunte in 12 capoversi.

aggiunto: Chiunque, per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, e' punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire cinquemila a ventimila.

aggiunto: Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a se' o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a se' o ad altri l'impunita'.

La pena e' della reclusione da tolto: dieci a venticinque aggiunto: sei a venti anni e della multa da euro tolto: 6 aggiunto: 2.000 a euro tolto: 9.000 se il fatto aggiunto: 4.000:

aggiunto: 1) se la violenza o minaccia e' commessa con armi o da persona travisata, o da piu' persone riunite;

aggiunto: 2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacita' di volere o di agire.

aggiunto: 3) se la violenza o minaccia e' posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-bis;

aggiunto: 3-bis) se il fatto e' commesso nei luoghi di cui all'articolo tolto: 628, primo comma, e' commesso in danno aggiunto: 624-bis) o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;

aggiunto: 3-ter) se il fatto e' commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;

Mostra gli altri 4 capoversi cambiati

aggiunto: 3-quater) se il fatto e' commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postalitolto: , sportelli automatici, veicoli adibiti al trasporto di valori o locali attrezzati per il deposito e la custodia di valori, da un gruppo organizzato che scorre in armi le campagne o le pubbliche vie ovvero fa uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, armi, sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, o impiega ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o sabotaggioSe l'aggravante di cui al primo comma concorre con una aggiunto: o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro;

aggiunto: 3-quinquies) se il fatto e' commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.

aggiunto: Se concorrono due o piu' delle circostanze di cui al terzo comma tolto: dell'articolo 628 o aggiunto: del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena e' della reclusione da tolto: dodici a venticinque aggiunto: sette a venti anni e della multa da euro tolto: 7.000 a euro 9 aggiunto: 2.500 a euro 4.000. tolto: Si applica il quinto comma dell'articolo 628. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o nel recupero dei proventi del delitto o degli strumenti utilizzati per la commissione dello stesso, la pena e' diminuita da un terzo a due terzi

aggiunto: Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Le note di aggiornamento ufficiali

  • D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234

    Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'". Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

  • La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 ha disposto (con l'art. 7, commi 1 e 3) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. Alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

  • Il D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 1992, n. 172, ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 31 dicembre 1991.

  • D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto: - (con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione; - (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

  • L. 23 giugno 2017, n. 103

    La L. 23 giugno 2017, n. 103 ha disposto (con l'art. 1, comma 8, lettera a)) che "al primo comma, le parole: «e' punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065» sono sostituite dalle seguenti: «e' punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500»".

  • L. 26 aprile 2019, n. 36

    La L. 26 aprile 2019, n. 36 ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera a)) che "All'articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, la parola: «quattro» e' sostituita dalla seguente: «cinque»".

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 22 novembre - 11 dicembre 2023, n. 217 (in G.U. 1ª s.s. 13/12/2023, n. 50), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 628, quinto comma, del codice penale, nella parte in cui non consente di ritenere prevalente o equivalente la circostanza attenuante prevista dall'art. 89 cod. pen., allorche' concorra con l'aggravante di cui al terzo comma, numero 3-bis), dello stesso art. 628".

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 16 aprile - 13 maggio 2024, n. 86 (in G.U. 1ª s.s. 15/05/2024, n. 20), ha dichiarato: - "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 628, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata e' diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalita' o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuita' del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entita'"; - "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimita' costituzionale dell'art. 628, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata e' diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalita' o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuita' del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entita'."

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 25 luglio 2025, n. 130 (in G.U. 1ª s.s. 30/07/2025, n. 31), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 628, quinto comma, del codice penale, nella parte in cui non consente di ritenere equivalente o prevalente la circostanza attenuante prevista dall'art. 89 cod. pen., allorche' concorra con l'aggravante di cui al terzo comma, numero 3-quater), dello stesso art. 628".

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art628 · fonte del testo

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