Codice penale

Art. 416 c.p. — Associazione per delinquere

[1]Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere piu' delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da tre a sette anni.

[2]Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni.

[3]I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

[4]Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

[5]La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o piu'.

[6]Se l'associazione e' diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 ((, 601-bis)) e 602, nonche' all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ((nonche' agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91,))si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

[7]Se l'associazione e' diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto e' commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto e' commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma. 33 96 125 233

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 31 maggio 1965, n. 575

33

La L. 31 maggio 1965, n. 575 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso da persona gia' sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione.

L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre 1982, n. 646

96

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre 1982, n. 646 ha disposto: - (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione; -(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

125

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione.

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159

233

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto: - (con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione; - (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Testo vigente dal 7 gennaio 2017

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 190/2015

    Parametro
    24 luglio 2015

    ordina la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Bologna. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2015. F.to: Marta CARTABIA, Presidente Giorgio LATTANZI, Redattore Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2015. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella Paola MELATTI

    Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 27 cost. · Art. 416 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 257/2008

    Parametro
    10 luglio 2008

    riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 69, quarto comma, e 99 del codice penale, come modificati dagli artt. 3 e 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato p…

    Art. 69 c.p. · Art. 99 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 90/2008

    Parametro
    4 aprile 2008

    riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 69, quarto comma, e 99, quarto comma, del codice penale, come modificati dagli artt. 3 e 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circost…

    Art. 69 c.p. · Art. 99 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (6)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 7 gennaio 2017

Confronto con la versione in vigore dal 23 ottobre 2012 al 7 gennaio 2017. 22 parole aggiunte.

Se l'associazione e' diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601aggiunto: , 601-bis e 602, nonche' all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti … sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286aggiunto: , nonche' agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91,si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art416 · fonte del testo

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