Corte costituzionale

Ordinanza n. 241/1987

Altra decisione · depositata il 23/06/1987 · relatore Giovanni Conso

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo

comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento

penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative

della libertà), promosso con ordinanza emessa il 10 aprile 1984

dalla Sezione di sorveglianza presso il Tribunale di Brescia nel

procedimento relativo all'applicazione di misure alternative alla

detenzione nei confronti di Dorici Albertino, iscritta al n. 1025 del

registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 25- bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1987 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che la Sezione di sorveglianza presso il Tribunale di

Brescia, con ordinanza del 10 aprile 1984, ha denunciato, in

riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, l'illegittimità

dell'art. 47, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, "nei

limiti in cui, prevedendo come presupposto imprescindibile

dell'affidamento in prova al Servizio Sociale l'osservazione

trimestrale della personalità, indirettamente esclude da tali

benefici i soggetti condannati a pene detentive pari o inferiori a

tre mesi (ovvero altri condannati a pene superiori per i quali non

sia stata espletata l'osservazione ma esistono aliunde elementi di

valutazione)";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e

comunque non fondata;

Considerato che, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di

rimessione, sono entrati in vigore: dapprima il decreto-legge 22

aprile 1985, n. 144 (Norme per la erogazione di contributi

finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione e di

reinserimento dei tossicodipendenti nonché per la distruzione di

sostanze stupefacenti o psicotrope sequestrate o confiscate), il cui

art. 4-bis, introdotto dalla legge di conversione 21 giugno 1985, n.

297, ha modificato l'art. 47, terzo comma, della legge 26 luglio

1975, n. 354, sostituendo le parole "per almeno tre mesi" con le

parole "per almeno un mese"; e, successivamente, la legge 19 ottobre

1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e

sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),

il cui art. 11 ha previsto che il condannato possa, a determinate

condizioni, beneficiare, anche senza la previa osservazione in

istituto, dell'affidamento in prova al servizio sociale;

e che, quindi, si rende necessario restituire gli atti alla

Sezione di sorveglianza presso il Tribunale di Brescia perché

verifichi se, alla stregua della normativa sopravvenuta, la questione

sollevata sia ancora rilevante.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Sezione di sorveglianza presso

il Tribunale di Brescia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1987.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:241 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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