Codice penale

Art. 609-octies c.p. — Violenza sessuale di gruppo

[1]La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di piu' persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.

[2]Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo e' punito con la reclusione da otto a quattordici anni.

[3]Si applicano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.

[4]La pena e' diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena e' altresi' diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112. 386

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

386

La Corte Costituzionale, con sentenza 20 ottobre - 29 dicembre 2025, n. 202 (in G.U. 1ª s.s. 31/12/2025, n. 53), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 609-octies del codice penale, nella parte in cui non prevede che nei casi di minore gravita' la pena da esso comminata e' diminuita in misura non eccedente i due terzi".

Testo vigente dal 1 gennaio 2026

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 609-octies c.p., dalle Rassegne del Massimario.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 202/2025

    Ha colpito questo articolo
    29 dicembre 2025

    Il superamento del limite della ragionevolezza da parte del legislatore penale che consente l’adozione di pronunce costituzionali di accoglimento attiene a situazioni in cui l’arbitrarietà delle scelte legislative deriva dal diretto confronto tra fattispecie di reato sostanzialmente identiche, ma sottoposte a diverso trattamento sanzionatorio, ovvero in casi in cui era prevista la medesima pena sia per il delitto consumato, sia per il tentativo del medesimo delitto. (Precedenti: S. 287/2001 - mass. 26483; S. 341/1994 - mass. 20950; S. 102/1985 - mass. 10810).La crescente considerazione della necessaria e intrinseca ragionevolezza e proporzionalità della pena ha condotto alla necessità di prevedere delle c.d. valvole di sicurezza idonee a garantire la possibilità di adeguare la sanzione alle caratteristiche concrete del fatto. E ciò, in presenza soprattutto di due condizioni: un minimo edittale significativamente elevato e una latitudine normativa tale da includere nella medesima fattispecie di reato condotte dal disvalore marcatamente dissimile. (Precedenti: S. 91/2024 - mass. 46143; S. 120/2023 - mass. 45595, 45597; S. 244/2022 - mass. 45210; S. 68/2012 - mass. 36174).In tema di dosimetria delle pene, la giurisprudenza costituzionale, gradatamente affrancando il sindacato di conformità al principio di proporzione della pena edittale dalle strettoie segnate dalla necessità di individuare un preciso tertium comparationis, ha progressivamente privilegiato un modello di sindacato sulla proporzionalità intrinseca della pena, che – ferma restando l’ampia discrezionalità di cui il legislatore gode nella determinazione delle cornici edittali ? valuta direttamente se la pena comminata debba considerarsi manifestamente eccessiva rispetto al fatto sanzionato, ricercando poi nel sistema punti di riferimento già esistenti per ricostruire in via interinale un nuovo quadro sanzionatorio in luogo di quello colpito dalla declaratoria di incostituzionalità, nelle more di un sempre possibile intervento legislativo volto a rideterminare la misura della pena, nel rispetto dei principi costituzionali. (Precedenti: S. 91/2024 - mass. 46143; S. 136/2020 - mass. 43506; S. 284/2019 - mass. 41855).Fermo restando che le valutazioni discrezionali di dosimetria della pena spettano al legislatore, con il solo limite delle scelte sanzionatorie che si rivelino arbitrarie o manifestamente irragionevoli, nello scrutinio di legittimità costituzionale sulla ragionevolezza intrinseca e la proporzionalità della pena la giurisprudenza costituzionale valorizza due fattori: la latitudine normativa della disposizione censurata e l’eccessiva asprezza del minimo edittale. Quanto al primo profilo, la necessità di prevedere delle diminuenti per poter individualizzare la sanzione rispetto allo specifico disvalore della singola condotta e assicurare il rispetto dei princìpi fissati dagli artt. 3 e 27 Cost. si impone, in particolar modo, quando la formulazione della disposizione censurata sia di ampiezza tale da ricomprendere fattispecie significativamente diversificate sul piano criminologico e del tasso di disvalore. Quanto al secondo profilo, viene in rilievo il minimo edittale particolarmente elevato, tale da precludere al giudice di graduare la sanzione per adattarla al caso concreto e allo specifico disvalore della condotta incriminata. (Precedenti: S. 83/2025 - mass. 46777; S. 91/2024 - mass. 46143; S. 46/2024 - mass. 46029; S. 120/2023 - mass. 45595, 45597; S. 260/2022 - mass. 45211; S. 244/2022 - mass. 45210; S. 95/2022 - mass. 44715; S. 63/2022 - mass. 44730; S. 143/2021 - mass. 44024; S. 117/2021 - mass. 43897; S. 88/2019 - mass. 42546; S. 106/2014 - mass. 37900; S. 68/2012 - mass. 36174).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., l’art. 609-octies cod. pen., nella parte in cui non prevede che nei casi di minore gravità la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente i due terzi. È necessario riconsiderare il precedente della sent. 325/2005 riguardo la disposizione censurata dal GUP del Tribunale per i minorenni di Milano, la quale punisce la violenza sessuale di gruppo. Essa infatti è riconducibile a una gamma assai vasta di comportamenti, dal disvalore marcatamente diversificato, accomunati dall’idoneità a incidere comunque sulle facoltà della persona offesa di autodeterminarsi liberamente nella propria sfera sessuale, elevando a titolo autonomo di reato un’ipotesi, pur qualificata, di concorso di persone nel reato, senza un ampliamento della sfera del penalmente rilevante, ma con la previsione di una più severa forbice edittale rispetto al reato di violenza sessuale. Alla luce dell’evoluzione del quadro normativo – la legge n. 69 del 2019 ha elevato il minimo edittale da sei a otto anni di reclusione – e dei pertinenti indirizzi dela giurisprudenza costituzionale – con la progressiva maggiore attenzione mostrata in tema di margini di sindacabilità della dosimetria penale e di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione – sussistono infatti ragioni tali da rimeditare le conclusioni cui era pervenuta la suddetta decisione. In particolare, l’estesa latitudine normativa dell’art. 609-octies cod. pen. e il minimo edittale particolarmente elevato, senza che sia prevista una valvola di sicurezza che consenta al giudice di modulare la pena, può determinare l’irrogazione di una sanzione non proporzionata, riguardando condotte marcatamente dissimili, alcune delle quali anche difficilmente riconducibili alla logica sottesa alla severa cornice sanzionatoria in materia di violenza sessuale di gruppo. Né può assumere rilevanza l’attenuante prevista dal quarto comma dello stesso art. 609-octies cod. pen. per il partecipe la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell’esecuzione del reato, in quanto essa non consente di calibrare la sanzione alla gravità della fattispecie concreta posta in essere da tutti i compartecipi. La soluzione può essere individuata, sulla scorta di quanto indicato dal rimettente, nella diminuente applicabile alla figura di violenza sessuale di cui all’art. 609-bis cod. pen., soluzione già esistente nell’ordinamento e in qualche modo simmetrica rispetto alla fattispecie in esame. Ciò ovviamente non esclude una generale riconsiderazione da parte del legislatore della tematica in esame, che dovrà naturalmente tener conto dei canoni costituzionali di proporzionalità e di individualizzazione della pena. Va, infine, sottolineato che l’applicazione in concreto di tale diminuente può trovare ragionevole giustificazione limitatamente alle ipotesi di disvalore significativamente inferiore a quello normalmente associato alla realizzazione di un fatto conforme alla figura astratta del reato, trattandosi di condotta che incide comunque sulla libertà di autodeterminazione nella propria sfera sessuale della persona offesa).

    Art. 609-octies c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 170/2006

    Questione infondata
    21 aprile 2006

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 609- octies del codice penale, nella parte in cui per il reato di violenza sessuale di gruppo non prevede una circostanza attenuante per i «casi di minore gravità»: analoga questione è già stata dichiarata infondata con la sentenza n. 325 del 2005. > >- La determinazione del trattamento sanzionatorio per condotte penalmente rilevanti rientra nella discrezionalità del legislatore: sentenze n. 26/1979 e n. 325/2005. > >- Infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 609- octies del codice penale, nella parte in cui per il reato di violenza sessuale di gruppo non prevede una circostanza attenuante per i «casi di minore gravità», per l'improponibilità di una diretta comparazione con le regole concernenti la violenza sessuale monosoggettiva, e per non essere tale omessa previsione palesemente irragionevole, arbitraria o ingiustificata, così da determinare un contrasto con l'art. 3 Cost., e dunque, in forza della pretesa incongruenza della pena, la violazione dell'art. 27, terzo comma, Cost.: sentenza n. 325/2005.

    Art. 609-octies c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 609-bis c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 325/2005

    Questione infondata
    26 luglio 2005

    Non è fondata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 609-octies del codice penale (Violenza sessuale di gruppo), nella parte in cui, a differenza di quanto dispone l'art. 609-bis, terzo comma, dello stesso codice, relativo al delitto di violenza sessuale, non prevede l'applicabilità dell'attenuante dei “casi di minore gravità”.

    Art. 609-octies c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 2019 al 1 gennaio 2026.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 20 ottobre - 29 dicembre 2025, n. 202 (in G.U. 1ª s.s. 31/12/2025, n. 53), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 609-octies del codice penale, nella parte in cui non prevede che nei casi di minore gravita' la pena da esso comminata e' diminuita in misura non eccedente i due terzi".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art609octies · fonte del testo

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