Corte costituzionale

Ordinanza n. 308/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/2001 · relatore Guido Neppi Modona

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis della

legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e

sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta),

promosso dal tribunale di sorveglianza di Roma con ordinanza emessa

il 14 novembre 2000, iscritta al n. 857 del registro ordinanze 2000 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima

serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 luglio 2001 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il tribunale di sorveglianza di Roma ha sollevato,

in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, (primo

comma, primo periodo) della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante

"Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà" (come modificato dall'art. 15

del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con

modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356), nella parte in cui

prevede che il permesso premio non può essere concesso ai condannati

per i reati ivi indicati che non collaborino con la giustizia a norma

dell'art. 58-ter del medesimo ordinamento penitenziario, anche

nell'ipotesi in cui l'esecuzione della pena era già iniziata al

momento dell'entrata in vigore della legge di modifica;

che il tribunale rimettente - investito del reclamo avverso

un provvedimento del magistrato di sorveglianza che aveva dichiarato

inammissibile la richiesta di permesso premio presentata da un

detenuto condannato con sentenza dell'aprile 1985 per sequestro di

persona a scopo di estorsione ed altri reati e in espiazione della

pena dal giugno 1989 - rileva che la richiesta non potrebbe essere

accolta, perché, come risulta anche da precedenti provvedimenti, il

condannato non ha collaborato con la giustizia e non ricorrono le

condizioni di cui alla sentenza n. 137 del 1999 della Corte

costituzionale;

che la norma censurata, nel prevedere, in relazione a

determinati delitti, una diversa e più restrittiva disciplina delle

condizioni per l'accesso ai permessi premio, al lavoro all'esterno e

alle altre misure alternative previste dal capo VI dell'ordinamento

penitenziario, violerebbe, ad avviso del giudice a quo, l'art. 25

Cost., in quanto "il principio costituzionale di irretroattività

della norma penale incriminatrice deve essere riferito non solo alle

norme che disciplinano le fattispecie astratte di reato e le

conseguenze sanzionatorie ma anche alle norme che regolano

l'esecuzione della pena", sul presupposto che le disposizioni

"concernenti l'ordinamento penitenziario, incidendo sulle modalità

di esecuzione della pena in termini di contenuto e/o afflittività

hanno indubbiamente natura sostanziale e non processuale";

che il "momento in cui sorge una situazione di affidamento

meritevole di essere tutelata" sarebbe quello in cui inizia

l'esecuzione, in quanto "in tale momento lo Stato esercita la propria

pretesa punitiva in cambio di un adeguato impegno del condannato sul

piano del trattamento rieducativo, sicché le modifiche peggiorative

apportate dovrebbero essere ininfluenti nei confronti di quei

condannati che, al momento della loro entrata in vigore, stiano già

espiando la pena" ed abbiano quindi fondatamente ritenuto "di doversi

confrontare durante la propria detenzione con le norme allora in

vigore";

che sarebbe inoltre violato l'art. 3 della Costituzione, in

quanto l'applicabilità dei benefici penitenziari verrebbe a

dipendere da un dato temporale "variabile per contingenze diverse" e

dal "diverso momento in cui ha avuto inizio l'esecuzione della pena";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Considerato che il tribunale di sorveglianza di Roma dubita della

legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, primo

periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante "Norme

sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà", come modificato dall'art. 15

del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con

modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui

preclude l'accesso ai permessi premio ai condannati per i reati ivi

indicati che non collaborino con la giustizia a norma

dell'art. 58-ter del medesimo ordinamento penitenziario, anche

nell'ipotesi in cui l'esecuzione della pena era già iniziata al

momento dell'entrata in vigore della legge di modifica;

che tale disciplina violerebbe il principio di

irretroattività della legge penale, che andrebbe riferito "non

soltanto alle norme che disciplinano le fattispecie astratte di reato

e le conseguenze sanzionatorie ma anche alle norme che regolano

l'esecuzione della pena [...] che hanno indubbiamente natura

sostanziale e non processuale", nonché il principio di eguaglianza

per l'assenta diversità di trattamento di "posizioni sanzionatorie

assolutamente identiche, a seconda del diverso momento in cui ha

avuto inizio l'esecuzione della pena";

che questa Corte con ordinanza n. 280 del 2001, che a sua

volta richiama le argomentazioni svolte nella sentenza n. 273 del

2001, ha dichiarato manifestamente infondata analoga questione di

legittimità costituzionale sollevata dal tribunale di sorveglianza

di Sassari in riferimento all'art. 25, secondo comma, della

Costituzione, rilevando che l'accesso al beneficio del permesso

premio "implica l'assenza di pericolosità sociale, che ne

costituisce un presupposto sostanziale, mentre la norma censurata

individua un criterio legale di valutazione di un comportamento che

deve necessariamente concorrere al fine di accertare che il

condannato abbia reciso i collegamenti con la criminalità

organizzata e, quindi, non risulti socialmente pericoloso";

che con la menzionata sentenza n. 273 del 2001 la Corte aveva

infatti affermato che, "in relazione all'esecuzione delle pene

detentive per i delitti indicati dal primo comma, primo periodo,

dell'art. 4-bis, la collaborazione con la giustizia - già rilevante

nell'ordinamento sul terreno del diritto penale sostanziale (...) -

assume, non irragionevolmente, la diversa valenza di criterio di

accertamento della rottura dei collegamenti con la criminalità

organizzata, che a sua volta è condizione necessaria, sia pure non

sufficiente, per valutare il venir meno della pericolosità sociale

ed i risultati del percorso di rieducazione e di recupero del

condannato, a cui la legge subordina, ricorrendo a varie formulazioni

sostanzialmente analoghe, l'ammissione alle misure alternative alla

detenzione e agli altri benefici previsti dall'ordinamento

penitenziario";

che tale conclusione riposa sulla constatazione che nei

confronti degli autori dei delitti di cui al primo periodo del primo

comma dell'art. 4-bis, che sono espressione di forme di criminalità

organizzata connotate da livelli di pericolosità particolarmente

elevati, "la collaborazione con la giustizia è un comportamento che

deve necessariamente concorrere ai fini della prova che il condannato

ha reciso i legami con l'organizzazione criminale di provenienza";

che pertanto, per effetto delle modifiche apportate nel 1992

alla disposizione censurata, "l'atteggiamento di chi non si adoperi

"per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze

ulteriori o per aiutare "concretamente l'autorità di polizia o

l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la

ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli

autori dei reati (art. 58-ter dell'ordinamento penitenziario) è

valutato come indice legale della persistenza dei collegamenti con la

criminalità organizzata";

che la norma impugnata, non comportando una modificazione dei

presupposti sostanziali dei permessi premio, rimane estranea alla

sfera di applicazione del principio di irretroattività della legge

penale di cui all'art. 25, secondo comma, della Costituzione;

che è priva di fondamento anche la censura riferita

all'art. 3 Cost., in quanto la diversità di trattamento "nel tempo",

che consegue cioè al mutamento del regime giuridico, è effetto

connaturato alla successione delle leggi ed è quindi fenomeno in

relazione al quale non è configurabile la lesione del principio di

eguaglianza (vedi, ex plurimis, sentenza n. 410 del 1995);

che la questione deve pertanto essere dichiarata

manifestamente infondata con riferimento ad entrambi i parametri

costituzionali evocati dal rimettente.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4-bis della legge 26 luglio

1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione

delle misure privative e limitative della liberta), sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, dal

tribunale di sorveglianza di Roma, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:308 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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