Corte costituzionale

Sentenza n. 357/1994

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/07/1994 · relatore Ugo Spagnoli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, primo

comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento

penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative

della libertà), come modificato dall'art. 15, primo comma, lettera

a) del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al

nuovo codice di procedura penale e provvedimenti in contrasto alla

criminalità mafiosa), convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356,

promosso con ordinanza emessa il 24 gennaio 1994 dal Tribunale di

sorveglianza di Bari nel procedimento di sorveglianza nei confronti

di Favia Matteo iscritta al n. 220 del registro ordinanze 1994 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima

serie speciale, dell'anno 1994;

Visti l'atto di costituzione di Favia Matteo nonché l'atto di

intervento del Presidente del consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 1994 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - In un procedimento promosso per l'ammissione al regime di

affidamento in prova al servizio sociale o, in alternativa, a quello

di semilibertà da un condannato alla pena di due anni e sei mesi di

reclusione per i reati di associazione per delinquere mafiosa e

detenzione di sostanze stupefacenti, il Tribunale di sorveglianza di

Bari, rilevato che, pur dovendosi escludere che l'istante mantenesse

collegamenti con la criminalità organizzata, ostavano alla

concessione dei benefici la condanna per il primo dei predetti reati,

in mancanza del presupposto della collaborazione con la giustizia

previsto dal primo comma, primo periodo, dell'art. 4- bis della legge

26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla

esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come

sostituito dall'art. 15, primo comma, lettera a), del decreto-legge 8

giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, o

di quello del riconoscimento delle circostanze attenuanti considerate

dal primo comma, secondo periodo del predetto articolo, ha sollevato,

in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 27 Cost., questione di

legittimità delle riferite disposizioni dell'ordinamento

penitenziario.

In particolare, a parere del giudice a quo, la previsione del

secondo periodo del primo comma dell'art. 4-bis, che subordina la

concedibilità dei benefici carcerari ai condannati per taluno dei

reati "ostativi" di cui al primo periodo del medesimo comma alla

condizione che a tali soggetti, pur in presenza di una collaborazione

oggettivamente irrilevante, sia stata applicata una delle circostanze

attenuanti di cui agli artt. 62, n. 6, 114 o 116, secondo comma, del

codice penale, contrasta con il principio di uguaglianza sancito

dall'art. 3 Cost., in quanto opera una irragionevole discriminazione

tra condannati che abbiano ugualmente avuto una partecipazione

all'attività delittuosa del tutto secondaria (come nel caso

dell'istante, significativamente condannato a una pena modesta in

relazione al titolo del reato), tale da non consentire una concreta

possibilità di utile collaborazione con la giustizia; e ciò sia

perché il riconoscimento delle specifiche attenuanti considerate

dalla norma non esaurisce l'area delle situazioni di marginalità

della partecipazione a sodalizi criminosi sia perché una di esse -

quella del risarcimento del danno - introduce una ulteriore

discriminazione tra soggetti a seconda delle loro capacità

economiche, senza peraltro rivestire alcun significato ai fini della

valutazione del grado di pericolosità sociale del condannato e,

quindi, della giustificabilità della irrilevanza del suo apporto

collaborativo.

La disposizione del primo periodo del primo comma sarebbe poi in

contrasto, in primo luogo, sia con il diritto di difesa tutelato

dall'art. 24 Cost. sia con i princìpi di uguaglianza e

ragionevolezza implicati dall'art. 3 Cost.: quanto al primo

parametro, perché la concedibilità dei benefici solo ai soggetti

collaboranti potrebbe indurre l'imputato, anche se innocente, a

dichiarare falsamente la sua colpevolezza, così tra l'altro da

intralciare il retto cammino della giustizia e il perseguimento delle

reali responsabilità penali; quanto al principio di uguaglianza,

perché il condannato innocente impossibilitato a collaborare viene

ad essere discriminato rispetto a chi, realmente criminale, è in

grado di tenere questo atteggiamento; quanto al principio di

ragionevolezza, perché la previsione condiziona irragionevolmente le

scelte difensive, nella fase della cognizione, al trattamento

penitenziario.

Secondo il remittente, inoltre, la medesima disposizione,

estendendo la sua portata applicativa al passato, e in particolare

anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore (come nel

caso di specie, trattandosi di reato consumato nel 1989) contrasta

con il divieto di retroattività della legge penale, stabilito

dall'art. 25 Cost., dovendosi riconoscere alle norme dell'ordinamento

penitenziario natura sostanziale, atteso che la pena viene ad essere

specificata nel suo contenuto e nella sua concreta afflittività

proprio dalle disposizioni che regolano il trattamento esecutivo, in

genere, e da quelle relative alle misure alternative alla detenzione,

in specie. Nel caso di specie, si osserva, all'istante è stata

sottratta la possibilità di prevedere le conseguenze, in termini di

accesso ai benefici penitenziari, derivanti dalla sua condotta

processuale.

Infine, ad avviso del Tribunale, la previsione del primo periodo

del primo comma può ritenersi ledere il principio della finalità

rieducativa della pena di cui all'art. 27 Cost.. Essa, infatti,

vanifica, in mancanza del presupposto della collaborazione, ogni

prospettiva di reinserimento del condannato nel tessuto sociale

durante la espiazione della pena, rendendo così irrilevante la

partecipazione al processo di rieducazione che il medesimo può

compiere dopo la condanna.

2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha chiesto che le questioni siano dichiarate infondate.

Circa l'osservazione del remittente, secondo cui la disciplina in

esame non dà rilievo alla collaborazione oggettivamente irrilevante

al di fuori delle circostanze specificamente individuate dal

legislatore, l'Avvocatura sostiene che tale limitazione non è

irragionevole, considerata anche l'assimilazione a tale presupposto

della "collaborazione impossibile" affermata dalla Corte

costituzionale con la sentenza n. 306 del 1993.

Sarebbero infondati anche i dubbi di costituzionalità sollevati

con riferimento agli altri parametri.

Secondo la difesa del Governo, è contraddittorio fondare la

lesione dell'art. 24 Cost. sull'ipotesi di un imputato

impossibilitato a collaborare in quanto innocente, poiché tale

situazione è coperta dal giudicato di condanna, salvi gli istituti

previsti dall'ordinamento per rimediare all'errore giudiziario.

Non verrebbe in causa nemmeno il principio di irretroattività

della legge penale, perché, come sarebbe desumibile dalla citata

sentenza della Corte, in sede di ammissione ai benefici il giudice si

limita a valutare il comportamento del condannato alla stregua di

indici di pericolosità legalmente prefissati.

Infine, conclude l'Avvocatura, la questione è infondata anche

sotto il profilo dell'art. 27 Cost., in quanto, sempre alla stregua

dei princìpi affermati dalla sentenza n. 306, la finalità

rieducativa della pena va coordinata con la considerazione del grado

di pericolosità del condannato, sicché è ragionevole che il

legislatore riduca o circoscriva l'ambito di applicazione di certi

benefici subordinandoli al verificarsi di determinati presupposti.

3. - La parte privata ha depositato fuori termine atto di

costituzione nel giudizio, a sostegno della tesi della natura di

legge penale sostanziale delle norme disciplinanti le misure alternative alla detenzione. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di sorveglianza di Bari dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, secondo periodo, della

legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e

sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),

come sostituito dall'art. 15, primo comma, lettera a), del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di

procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità

mafiosa), convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, che subordina

la concedibilità dei benefici carcerari ai condannati per taluno dei

delitti "ostativi" indicati nel primo periodo del medesimo comma alla

condizione che a tali soggetti, pur in presenza di una collaborazione

oggettivamente irrilevante, sia stata applicata una delle circostanze

attenuanti di cui agli artt. 62, n. 6, 114 o 116, secondo comma, del

codice penale. Più precisamente, l'organo remittente rileva il

contrasto di tale previsione con il principio di uguaglianza sancito

dall'art. 3 Cost., per l'irragionevole discriminazione tra condannati

che abbiano ugualmente avuto una partecipazione all'attività

delittuosa del tutto secondaria, tale da non consentire una concreta

possibilità di utile collaborazione con la giustizia; e ciò sia

perché il riconoscimento delle specifiche attenuanti considerate

dalla norma non esaurisce l'area delle situazioni di marginalità

della partecipazione a sodalizi criminosi sia perché una di esse -

quella del risarcimento del danno - introduce una ulteriore

discriminazione tra soggetti a seconda delle loro capacità

economiche, senza peraltro rivestire alcun significato ai fini della

valutazione del grado di pericolosità sociale del condannato e,

quindi, della giustificabilità della irrilevanza del suo apporto

collaborativo.

Il Tribunale sottopone altresì a scrutinio di costituzionalità

la previsione di cui al primo periodo del medesimo art. 4-bis, primo

comma, della legge n. 354 del 1975, che, relativamente ai condannati

per taluno dei delitti ivi indicati, subordina la concedibilità dei

benefici carcerari alla collaborazione con la giustizia. È al

riguardo dedotto il contrasto con l'art. 24 Cost., perché la

concedibilità dei benefici solo ai soggetti collaboranti potrebbe

indurre l'imputato, anche se innocente, a dichiarare falsamente la

sua colpevolezza; con l'art. 3 Cost., sotto il profilo sia della

disparità di trattamento, perché il condannato innocente

impossibilitato a collaborare viene ad essere discriminato rispetto a

chi, realmente criminale, è in grado di tenere questo atteggiamento,

sia della irragionevolezza, perché condiziona le scelte difensive,

nella fase della cognizione, al trattamento penitenziario; con l'art.

25 Cost., perché, estende la sua portata applicativa al passato,

dovendosi riconoscere alle norme dell'ordinamento penitenziario

natura penale sostanziale; e, infine, con l'art. 27 Cost., perché

vanifica, in mancanza del presupposto della collaborazione, ogni

prospettiva di reinserimento del condannato nel tessuto sociale

durante la espiazione della pena.

2. - La questione relativa al secondo periodo del primo comma

dell'art. 4- bis dell'ordinamento penitenziario è fondata.

Nell'illustrare per il Senato le finalità della disciplina sul

divieto di concessione dei benefici contenuta nel nuovo testo

dell'art. 4-bis, modificato dal decreto-legge n. 306 del 1992, il

Relatore (atto n. 328) osservava che non era "solo il contributo più

o meno significativo alle indagini a costituire il fulcro

dell'intervento governativo"; e che ciò "che le norme hanno inteso

esprimere è che, attraverso la collaborazione, chi si è posto nel

circuito della criminalità organizzata può dimostrare per facta

concludentia di esserne uscito". Ciò doveva considerarsi in armonia

con il principio costituzionale della funzione rieducativa della pena

"perché è solo la scelta collaborativa ad esprimere con certezza

quella volontà di emenda che l'intero ordinamento penale deve

tendere a realizzare". Si aveva d'altro canto cura di precisare che

la "via del ravvedimento operoso ( ..) è aperta a tutti", purché si

tratti di scelta inequivoca: "o continuare a percorrere le vie della

criminalità organizzata o scegliere la strada della società

civile".

Quanto alla disposizione impugnata, essa trae origine da un

emendamento, apportato al testo del decreto-legge n. 306 dalla

Commissione Giustizia del Senato, avente la finalità, sempre per

usare le parole del relatore, "di contemperare l'esigenza di

severità cui si ispira il decreto-legge con quella di non dettare

disposizioni criticabili sul piano della legittimità

costituzionale".

Con questa previsione sono stati normativamente definiti i casi in

cui la rottura dei collegamenti con la criminalità organizzata può

essere accertata anche prescindendo dal requisito della

collaborazione rilevante (come definita dall'art. 58- ter ord. pen.).

Seppure non chiaramente esplicitato dai lavori preparatori, è lecito

ritenere che la ratio della non preclusività della collaborazione

irrilevante sia legata a due ordini di particolari ed obiettive

situazioni. Una parte di esse si collega alla marginalità della

partecipazione del soggetto nel contesto del sodalizio criminoso,

tale da non rendere concretamente possibile una condotta

collaborativa significativa. È questo il caso dell'avvenuta

applicazione dell'art. 114 cod. pen. (riconoscimento della minima

importanza causale della condotta) ovvero, seppure con meno sicura

pertinenza, dell'art. 116, secondo comma, del medesimo codice

(diminuzione di pena per il concorrente che abbia voluto un reato

meno grave rispetto a quello poi commesso). Sfugge invece alla

dimensione del livello di partecipazione al fatto del soggetto agente

il riferimento al requisito alternativo del risarcimento del danno ex

art. 62, n. 6, cod. pen. (anche successivo alla condanna):

verosimilmente in questo caso il legislatore ha ritenuto un simile

comportamento post delictum presuntivamente incompatibile, per altra

via, con la sussistenza di collegamenti con la criminalità

organizzata.

Il regime scaturito dalla modifiche apportate all'art. 4- bis ord.

pen. dal decreto-legge n. 306 del 1992, come modificato dalla legge

di conversione n. 356 del 1992, è quindi compendiabile, ai fini che

qui interessano, nelle seguenti proposizioni: a) i condannati per

determinati delitti ricollegabili all'area della delinquenza

organizzata, individuati nel primo periodo del primo comma dell'art.

4-bis, non possono ottenere i benefici penitenziari se non è

raggiunta la prova certa della rottura dei collegamenti tra essi e

l'ambiente criminale di cui facevano parte; b) tale prova non può

considerarsi raggiunta se l'interessato non collabori efficacemente

con la giustizia a norma dell'art. 58-ter; c) proprio perché la

collaborazione, a prescindere dai risultati che essa può produrre

nella lotta contro il crimine, è presa in considerazione dalla norma

quale dimostrazione del distacco del condannato dal mondo della

criminalità organizzata, essa può valere ai fini della concessione

dei benefici anche se oggettivamente irrilevante, qualora ciò trovi

giustificazione o nella marginalità della partecipazione criminosa

(artt. 114 e 116, secondo comma, cod. pen.) o in altri indici legali

(art. 62, n. 6, cod. pen.).

A questo quadro va aggiunto che, in forza della sentenza di questa

Corte n. 306 del 1993, alla collaborazione oggettivamente irrilevante

è equiparata la collaborazione impossibile, perché (ricorrendo

sempre i requisiti legali di cui si è detto) "fatti e

responsabilità sono già stati completamente acclarati o perché la

posizione marginale nell'organizzazione non consente di conoscere

fatti e compartecipi pertinenti al livello superiore".

3. - Il giudice a quo deduce appunto che anche altre situazioni,

diverse da quelle nominativamente individuate dalla disposizione

impugnata, avrebbero dovuto essere considerate dal legislatore,

seguendo la medesima ratio, come meritevoli di considerazione in

presenza di collaborazione oggettivamente irrilevante.

Secondo l'apprezzamento dell'organo rimettente, l'istante,

condannato alla pena complessiva di due anni e sei mesi di reclusione

per il reato (ostativo, ex art. 4- bis primo comma, primo periodo) di

associazione per delinquere di stampo mafioso e per quello di

detenzione illecita di sostanza stupefacente, non manterrebbe più

collegamenti con la criminalità organizzata; e l'impossibilità di

collaborare con la giustizia deriverebbe dalla marginalità della sua

partecipazione all'associazione criminosa, come si ricaverebbe anche

dalla mite pena irrogatagli.

Ora, nel giudizio di costituzionalità definito con la citata

sentenza n. 306 del 1993, questa Corte, nell'esaminare questioni

riguardanti la medesima disposizione, pur dichiarandone

l'inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza, aveva

osservato che quelle di cui agli artt. 62, n. 6, 114 e 116, cod.

pen., erano "fattispecie normativamente assai ristrette", e che

potevano "darsi ipotesi ad esse così prossime sul piano fattuale, da

poterne sostenere ragionevolmente l'assimilazione".

Questa valutazione non può qui che essere confermata.

Tralasciando il riferimento normativo all'art. 116 cod. pen., che

integra una fattispecie del tutto particolare, e quello all'art. 62,

n. 6, del medesimo codice, che, come si è già sottolineato, è

estraneo al profilo del livello di partecipazione criminosa del

soggetto agente, va in primo luogo osservato che l'attenuante di cui

all'art. 114 non può essere riconosciuta, a norma del secondo comma

di tale articolo, "nei casi indicati nell'art. 112", tra cui è

quello del numero dei concorrenti (cinque o più), elemento che, se

può rilevare ai fini della non concedibilità dell'attenuante

(trattandosi in sostanza di una valutazione legale di plusvalenza di

una aggravante), non esprime alcun particolare significato ai fini

della individuazione del grado di coinvolgimento nel fatto criminoso

di questo o quel concorrente. Inoltre, trattandosi di attenuante

facoltativa, essa può non essere applicata, come afferma la

giurisprudenza, per motivi del tutto diversi dal dato obiettivo della

minima partecipazione, ad esempio per la gravità del reato ai sensi

dell'art. 133 cod. pen. Secondo l'orientamento giurisprudenziale

prevalente, poi, l'attenuante in questione non potrebbe essere

applicata nell'ambito delle fattispecie plurisoggettive necessarie,

quali sono buona parte di quelle considerate dall'art. 4- bis, primo

comma, primo periodo.

Se ne ricava innanzi tutto che, nell'economia della disposizione

impugnata, l'art. 114 (non diversamente dagli artt. 116 e 62, n. 6)

costituisce un termine di riferimento disomogeneo e comunque

inappagante. Infatti, partendo dal dato del minimo contributo causale

rispetto al fatto-reato, altro è valutare, in sede di cognizione, se

l'imputato sia meritevole, anche sotto il profilo soggettivo, di una

diminuzione di pena, altro è stabilire, nel quadro delle finalità

della esecuzione penale, se, obiettivamente, al condannato non sia

possibile offrire una collaborazione che superi la soglia della

irrilevanza.

Ma, più in generale, deve ritenersi che una collaborazione

rilevante a termini dell'art. 58- ter ord. pen. possa essere resa

impossibile da una partecipazione al fatto secondaria, o comunque

limitata, ma non tale da corrispondere a quella "minima importanza

nella preparazione o nell'esecuzione del reato") considerata

dall'art. 114 cod. pen. Giova al riguardo sottolineare che, stando

alla giurisprudenza (che ha fatto una applicazione molto restrittiva

della fattispecie in esame), non basta ai fini del riconoscimento di

tale attenuante la "minore" efficienza causale dell'attività di un

concorrente rispetto a quella degli altri, occorrendo invece una

"minima" efficienza causale, tale da configurare l'apporto del

concorrente come sostanzialmente trascurabile nel quadro

dell'economia generale del reato.

Se, dunque, la ratio della non preclusività della collaborazione

irrilevante si collega tra l'altro alla marginalità della

partecipazione del soggetto nel contesto del sodalizio criminoso,

tale appunto da non rendere concretamente possibile una condotta

collaborativa significativa, consegue che la norma impugnata

irragionevolmente discrimina, ai fini dell'ammissione ai benefici

penitenziari, il condannato che, per il suo limitato patrimonio di

conoscenze di fatti o persone, al di là dei casi di applicazione

degli artt. 62, n. 6, 114 e 116, secondo comma, cod. pen., non sia in

grado di prestare un'utile collaborazione con la giustizia ai sensi

dell'art. 58- ter ord. pen.

Resta fermo che, trattandosi di apprezzamento che attiene

all'accertamento della responsabilità definita con la sentenza di

condanna, è solo a questa che occorre fare riferimento per valutare

se ricorrano le condizioni sopra indicate, essendo inevitabilmente

preclusa, per l'intangibilità del giudicato, ogni diversa

valutazione degli organi che presiedono alla fase esecutiva.

4. - Va pertanto dichiarata, per contrasto con l'art. 3 Cost.,

l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, secondo

periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non

prevede che i benefici di cui al primo periodo del medesimo comma

possano essere concessi anche nel caso in cui la limitata

partecipazione al fatto criminoso, come accertata nella sentenza di

condanna, renda impossibile un'utile collaborazione con la giustizia,

sempre che siano stati acquisiti elementi tali da escludere in

maniera certa l'attualità di collegamenti con la criminalità

organizzata.

5. - Una volta dichiarata l'illegittimità costituzionale del

secondo periodo del primo comma dell'art. 4-bis, nei termini sopra

precisati, si rende superflua la questione riguardante il primo

periodo del medesimo comma, che va pertanto dichiarata inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, primo

comma, secondo periodo, della legge 26 luglio 1975,

n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle

misure privative e limitative della libertà), come sostituito

dall'art. 15, primo comma, lettera a), del decreto-legge 8 giugno

1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e

provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito

nella legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui non prevede che

i benefici di cui al primo periodo del medesimo comma possano essere

concessi anche nel caso in cui la limitata partecipazione al fatto

criminoso, come accertata nella sentenza di condanna, renda

impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, sempre che

siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa

l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

del primo periodo del medesimo art. 4-bis, primo comma, sollevata, in

riferimento agli artt. 24, 3, 25 e 27 della Costituzione, dal

Tribunale di sorveglianza di Bari con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 19 luglio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:357 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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