Corte costituzionale

Ordinanza n. 280/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/2001 · relatore Guido Neppi Modona

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis della

legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e

sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta),

promosso dal tribunale di sorveglianza di Sassari, con ordinanza

emessa il 20 luglio 2000, iscritta al n. 646 del registro ordinanze

2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, 1a

serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 2001 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha

sollevato, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4-bis [primo comma, primo periodo] della legge 26 luglio

1975, n. 354, recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla

esecuzione delle misure privative e limitative della libertà" [come

modificato dall'art. 15 del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito,

con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356], nella parte in

cui prevede che il permesso premio non può essere concesso ai

soggetti condannati per i reati ivi indicati che non collaborino con

la giustizia a norma dell'art. 58-ter del medesimo ordinamento

penitenziario, anche nell'ipotesi in cui la sentenza di condanna è

precedente all'entrata in vigore della legge di modifica;

che il tribunale di sorveglianza di Sassari - investito del

reclamo avverso il decreto di diniego di permesso premio, proposto da

persona, detenuta in espiazione pena dal luglio 1991, condannata con

sentenza del maggio 1990 a venti anni di reclusione per sequestro di

persona a scopo di estorsione e altri reati commessi nel 1983 - aveva

già sollevato la questione con ordinanza del 25 febbraio 1999, sul

presupposto che il principio di irretroattività della legge penale

si riferisce "non soltanto alle norme che disciplinano le fattispecie

astratte di reato e le conseguenze sanzionatorie [...] ma anche a

quelle che formano il diritto dell'esecuzione della pena e che

incidono sulla quantità e sulla qualità della pena da espiare in

concreto";

che con ordinanza n. 180 del 2000 questa Corte aveva disposto

la restituzione degli atti al giudice a quo per una nuova valutazione

della rilevanza della questione alla luce della sentenza n. 137 del

1999, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale

dell'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario "nella parte in cui

non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere

concesso nei confronti dei condannati che prima dell'entrata in

vigore dell'art. 15, comma 1, del d.l. 8 giugno 1992, n. 306,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,

abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio

richiesto e per i quali non sia accertata la sussistenza di

collegamenti attuali con la criminalità organizzata";

che con ordinanza del 20 luglio 2000, introduttiva del

presente giudizio, il rimettente ripropone la stessa questione

affermandone la perdurante rilevanza in quanto al momento

dell'entrata in vigore della nuova disciplina non era ancora decorso

il termine previsto per l'accesso al beneficio richiesto, non avendo

il detenuto espiato un quarto della pena inflittagli;

che, quanto al grado di rieducazione raggiunto dal detenuto,

il rimettente osserva che l'esecuzione della pena è iniziata il

3 luglio 1991 e che, stante la brevità del periodo di osservazione

scientifica della personalità del condannato, "non si può

ragionevolmente affermare che quest'ultimo abbia raggiunto prima

dell'entrata in vigore della disciplina restrittiva un grado di

rieducazione adeguato al permesso premio";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

che, in particolare, l'Avvocatura rileva che l'art. 25,

secondo comma, della Costituzione si riferisce alle sole disposizioni

strettamente incriminatrici, mentre le regole relative al trattamento

penitenziario sfuggono alla previsione costituzionale, che "non

potrebbe essere applicata alla materia de qua senza il robusto

contributo di una lettura per così dire "adeguatrice" del principio

di irretroattività della legge penale sfavorevole";

che, infatti, lo stesso rimettente esclude "la possibilità

di individuare nella commissione del "fatto il momento al quale fare

riferimento per determinare "non solo l'entità della pena che da

questo può conseguire ma anche il tipo di trattamento penitenziario

", indicando quale momento di riferimento il passaggio in giudicato

della sentenza.

Considerato che il tribunale di sorveglianza di Sassari solleva

questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, primo

comma, primo periodo, dell'ordinamento penitenziario, come modificato

dall'art. 15 deld.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con

modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui

preclude l'accesso ai permessi premio ai soggetti condannati per i

reati ivi indicati che non collaborino con la giustizia a norma

dell'art. 58-ter del medesimo ordinamento penitenziario, anche

nell'ipotesi in cui la sentenza di condanna è precedente all'entrata

in vigore della legge di modifica, assumendo il contrasto di tale

disciplina con il principio di irretroattività della legge penale di

cui all'art. 25, secondo comma, Cost;

che il giudice a quo, rinviando alle argomentazioni svolte

nella precedente ordinanza del 25 febbraio 1999, ritiene che il

principio di irretroattività della legge penale vada riferito non

soltanto alle norme che disciplinano le fattispecie astratte di reato

e le conseguenze sanzionatorie, ma anche a quelle che formano il

diritto dell'esecuzione e che incidono sulla qualità e quantità

della pena da espiare in concreto;

che sarebbe pertanto violato l'art. 25, secondo comma, Cost.,

in quanto la disciplina censurata ha operato un innegabile

peggioramento del trattamento sanzionatorio del condannato, che, ove

non fosse intervenuta la nuova e più restrittiva disciplina,

potrebbe ora usufruire del permesso premio;

che con sentenza n. 273 del 2001 questa Corte ha dichiarato

non fondata analoga questione di legittimità costituzionale della

disciplina che preclude ai soggetti che non collaborino con la

giustizia di essere ammessi alla liberazione condizionale

(artt. 4-bis, primo comma, dell'ordinamento penitenziario e 2 del

d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, nella

legge 12 luglio 1991, n. 203), sollevata, sempre in riferimento

all'art. 25, secondo comma, Cost., dallo stesso tribunale con

ordinanza del 15 giugno 2000;

che nella menzionata sentenza la Corte ha rilevato che, "in

relazione all'esecuzione delle pene detentive per i delitti indicati

dal primo comma, primo periodo, dell'art. 4-bis la collaborazione con

la giustizia - già rilevante nell'ordinamento sul terreno del

diritto penale sostanziale (...) - assume, non irragionevolmente, la

diversa valenza di criterio di accertamento della rottura dei

collegamenti con la criminalità organizzata, che a sua volta è

condizione necessaria, sia pure non sufficiente, per valutare il

venir meno della pericolosità sociale ed i risultati del percorso di

rieducazione e di recupero del condannato, a cui la legge subordina,

ricorrendo a varie formulazioni sostanzialmente analoghe,

l'ammissione alle misure alternative alla detenzione e agli altri

benefici previsti dall'ordinamento penitenziario";

che tale conclusione riposa sulla constatazione che nei

confronti degli autori dei delitti di cui al primo periodo del primo

comma dell'art. 4-bis, che sono espressione di forme di criminalità

organizzata connotate da livelli di pericolosità particolarmente

elevati, "la collaborazione con la giustizia è un comportamento che

deve necessariamente concorrere ai fini della prova che il condannato

ha reciso i legami con l'organizzazione criminale di provenienza";

che pertanto, per effetto delle modifiche apportate nel 1992

alla disposizione censurata, "l'atteggiamento di chi non si adoperi

"per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze

ulteriori o per aiutare "concretamente l'autorità di polizia o

l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la

ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli

autori dei reati (art. 58-ter dell'ordinamento penitenziario) è

valutato come indice legale della persistenza dei collegamenti con la

criminalità organizzata";

che la persistenza di tali collegamenti esclude che possano

ritenersi sussistenti le condizioni a cui la legge subordina

l'ammissione alle misure alternative alla detenzione e ai vari

benefici dell'ordinamento penitenziario considerati dall'art. 4-bis;

che analoghe considerazioni possono essere svolte nei

confronti della disciplina che preclude di concedere i permessi

premio ai condannati che non collaborano con la giustizia, atteso che

l'accesso a tale beneficio implica l'assenza di pericolosità

sociale, che ne costituisce un presupposto sostanziale, mentre la

norma censurata individua un criterio legale di valutazione di un

comportamento che deve necessariamente concorrere al fine di

accertare che il condannato abbia reciso i collegamenti con la

criminalità organizzata e, quindi, non risulti socialmente

pericoloso;

che la questione deve pertanto essere dichiarata

manifestamente infondata, in quanto la disciplina impugnata, non

comportando una modificazione dei presupposti sostanziali dei

permessi premio, rimane estranea alla sfera di applicazione del

principio di irretroattività della legge penale di cui all'art. 25,

secondo comma, Cost.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4-bis della legge 26 luglio

1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione

delle misure privative e limitative della liberta), sollevata, in

riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, dal

tribunale di sorveglianza di Sassari, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:280 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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