Codice penale

Art. 600-bis c.p. — Prostituzione minorile

[1]((E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

  • 1)recluta o induce alla prostituzione una persona di eta' inferiore agli anni diciotto;
  • 2)favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di eta' inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

[2]Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di eta' compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilita', anche solo promessi, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000)).

Testo vigente dal 23 ottobre 2012

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Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 23 ottobre 2012

Confronto con la versione in vigore dal 2 marzo 2006 al 23 ottobre 2012. 112 parole tolte, 70 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: Chiunqueaggiunto: E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

aggiunto: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di eta' inferiore agli anni diciotto tolto: ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioniaggiunto: ;

aggiunto: 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di eta' inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di eta' compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di tolto: denaro o di altra utilita' economica aggiunto: un corrispettivo in denaro o altra utilita', anche solo promessi, e' punito con la reclusione da tolto: sei mesi a tre aggiunto: uno a sei anni e con la multa tolto: non inferiore a euro 5.164.

tolto: Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

tolto: Se l'autore del fatto di cui al secondo comma e' persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi aggiunto: da euro 1.500 a euro 6.000.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art600bis · fonte del testo

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