Corte costituzionale

Ordinanza n. 50/1996

Altra decisione · depositata il 23/02/1996 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis della

legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e

sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),

promosso con ordinanza emessa il 13 giugno 1995 dal tribunale di

sorveglianza di Roma sul reclamo proposto da Rizzi Daniele, iscritta

al n. 477 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno

1995;

Visto l'atto di costituzione di Rizzi Daniele, nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 1996 il giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il tribunale di sorveglianza di Roma ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis della legge

26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla

esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella

parte in cui stabilisce che i permessi premio possono essere concessi

alle persone condannate per taluni delitti solo nei casi in cui tali

persone collaborino con la giustizia a norma dell'art. 58-ter della

medesima legge, deducendo la violazione dell'art. 25, secondo comma,

della Costituzione, sul presupposto della natura sostanziale che a

parere del giudice a quo caratterizzerebbe "le norme concernenti

l'esecuzione della pena, e ancor più tra esse quelle attinenti il

trattamento penitenziario, poiché esse incisivamente intervengono

sulle modalità di esecuzione della pena variandone il contenuto e

l'afflittività";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

che nel giudizio si è altresì costituito l'avv. Alberto Pisani

per la parte privata Rizzi Daniele, formulando considerazioni adesive

alle censure svolte nella ordinanza di rimessione;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 504 del 1995,

successiva alla pronuncia della ordinanza di rimessione, ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1,

della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui prevede che la

concessione di ulteriori permessi premio sia negata nei confronti dei

condannati per i delitti indicati nel primo periodo del comma 1 dello

stesso art. 4-bis, che non si trovino nelle condizioni per

l'applicazione dell'art. 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354,

anche quando essi ne abbiano già fruito in precedenza e non sia

accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità

organizzata;

che, pertanto, avuto riguardo al novum rappresentato dalla

richiamata pronuncia ed in considerazione di quanto lo stesso giudice

a quo prospetta in punto di fatto, si impone la restituzione degli

atti al medesimo giudice perché venga riesaminata la rilevanza della

sollevata questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al tribunale di sorveglianza di

Roma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:50 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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