Art. 34 c.p.p. — Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 ottobre 1996 al 7 novembre 1996. Leggi il testo vigente →

Il giudice che ha pronunciato o ha concorso a pronunciare sentenza in un grado del procedimento non puo' esercitare funzioni di giudice negli altri gradi, ne' partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento o al giudizio per revisione. Non puo' partecipare al giudizio il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare o ha disposto il giudizio immediato o ha emesso decreto penale di condanna o ha deciso sull'impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere. 13 27 29 32 35 41 51 58 59 64 72 73 77. Chi ha esercitato funzioni di pubblico ministero o ha svolto atti di polizia giudiziaria o ha prestato ufficio di difensore, di procuratore speciale, di curatore di una parte ovvero di testimone, perito, consulente tecnico o ha proposto denuncia, querela, istanza o richiesta o ha deliberato o ha concorso a deliberare l'autorizzazione a procedere non puo' esercitare nel medesimo procedimento l'ufficio di giudice.

Gli interventi su questo articolo(13)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

13

La Corte costituzionale, con sentenza 15 - 26 ottobre 1990, n. 496 (in G.U. 1a s.s. 31/10/1990, n. 43), ha dichiarato "l' illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al successivo giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura che abbia emesso l'ordinanza di cui all'art. 554, secondo comma, del medesimo codice."

Corte costituzionale

27

La Corte costituzionale, con sentenza 4 - 12 novembre 1991, n. 401 (in G.U. 20/11/1991, n. 46), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al successivo giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale che abbia emesso l'ordinanza di cui all'art. 409, quinto comma, del medesimo codice;".

Corte costituzionale

29

La Corte costituzionale, con sentenza 18-30 dicembre 1991, n. 502, (in G.U. 1a s.s. 08/01/1992 n. 2) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale di questo art. 34, secondo comma: - "nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari presso la pretura che abbia emesso l' ordinanza di cui all' articolo 554, secondo comma, dello stesso codice"; - "dichiara in via conseguenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale del medesimo art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale che abbia emesso l'ordinanza di cui all'art. 409, quinto comma, dello stesso codice"; - "nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a partecipare al giudizio del giudice per le indagini preliminari che ha rigettato la richiesta di decreto di condanna".

Corte costituzionale, con la sentenza 16-25 marzo 1992, n. 124

32

La Corte costituzionale, con la sentenza 16-25 marzo 1992, n. 124, (in G.U. 1a s. s. 01/04/1992 n. 14) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a partecipare all'udienza dibattimentale del giudice per le indagini preliminari presso la pretura che abbia respinto la richiesta di applicazione di pena concordata per la ritenuta non concedibilita' di circostanze attenuanti;".

Corte costituzionale, con la sentenza 13-22 aprile 1992, n. 186

35

La Corte costituzionale, con la sentenza 13-22 aprile 1992, n. 186 (in G.U. 1a s.s. 29/04/1992 n. 18) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, " nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' del giudice per le indagini preliminari che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all'art. 444 dello stesso codice a partecipare al giudizio ".

Corte costituzionale con la sentenza 19-26 ottobre 1992, n. 399

41

La Corte costituzionale con la sentenza 19-26 ottobre 1992, n. 399 (in G.U. 1a s.s. 4/11/1992, n. 46) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'34, secondo comma, " nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a procedere al dibattimento del pretore che, prima dell'apertura di questo, abbia respinto richiesta di applicazione di pena concordata per il ritenuto non ricorrere di un'ipotesi attenuata del reato contestato."

Corte costituzionale

51

La Corte costituzionale, con sentenza 2-16 dicembre 1993, n. 439 (in G.U. 1a s.s. 22/12/1993, n. 52) ha dichiarato l' illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo " nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a partecipare al giudizio abbreviato del giudice per le indagini preliminari che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all'art. 444 dello stesso codice".

Corte costituzionale

58

La Corte costituzionale, con sentenza 15-30 dicembre 1994, n. 453 (in G.U. 1a s.s. 4/1/1995, n. 1) ha dichiarato l' illegittimita' costituzionale del secondo comma del presente articolo " nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' alla funzione di giudizio del giudice per le indagini preliminari il quale, per la ritenuta diversita' del fatto, sulla base di una valutazione del complesso delle indagini preliminari, abbia rigettato la domanda di oblazione."

Corte costituzionale

59

La Corte costituzionale, con sentenza 15-30 dicembre 1994, n. 455 (in G.U. 1a s.s. 4/1/1995, n. 1) ha dichiarato l' illegittimita' costituzionale del secondo comma del presente articolo " nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' alla funzione di giudizio del giudice che abbia, all'esito di precedente dibattimento, riguardante il medesimo fatto storico a carico del medesimo imputato, ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero a norma dell'art. 521, comma 2, del codice di procedura penale."

Corte costituzionale

64

La Corte costituzionale, con sentenza 6-15 settembre 1995, n. 432 (in G.U. 1a ss. 20/9/1995, n. 39) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato."

Corte costituzionale, con la sentenza 17-24 aprile 1996, n. 131

72

La Corte costituzionale, con la sentenza 17-24 aprile 1996, n. 131 (in G.U. 1a s.s. 30/4/1996, n. 18) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede: l'incompatibilita' alla funzione di giudizio del giudice che come componente del tribunale del riesame (art. 309 cod. proc. pen.) si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato; l'incompatibilita' alla funzione di giudizio del giudice che come componente del tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato (art. 310 cod. proc. pen.) si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza anzidetta."

Corte costituzionale, con la sentenza 13-20 maggio 1996, n. 155

73

La Corte costituzionale, con la sentenza 13-20 maggio 1996, n. 155 (in G.U. 1a ss. 29/5/1996 n. 155) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale: -nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato e disporre l'applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice per le indagini preliminari che abbia disposto una misura cautelare personale; in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato e disporre l'applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice per le indagini preliminari che abbia disposto la modifica, la sostituzione o la revoca di una misura cautelare personale ovvero che abbia rigettato una richiesta di applicazione, modifica, sostituzione o revoca di una misura cautelare personale; in applicazione dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia disposto la modifica, la sostituzione o la revoca di una misura cautelare personale ovvero che abbia rigettato una richiesta di applicazione, modifica, sostituzione o revoca di una misura cautelare personale; in applicazione dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, nella parte in cui non prevede che non possa disporre l'applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice che, come componente del tribunale del riesame, si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato nonche' il giudice che, come componente del tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato, si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza anzidetta.

77

Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 553 convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 652 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Quando venga accolta la dichiarazione di astensione o di ricusazione del giudice per la sussistenza di taluna delle situazioni di incompatibilita' stabilite dall'articolo 34, comma 2, del codice di procedura penale in procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' gia' stata dichiarata l'apertura del dibattimento, si applicano le disposizioni di cui ai commi che seguono."

Testo in vigore dal 23 ottobre 1996 al 7 novembre 1996

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 34 c.p.p., dalle pronunce segnalate dalla Corte.

  • Cass. pen., Sez. V, sent. n. 7360/2026

    24 febbraio 2026

    La Quinta Sezione penale, in tema di misure cautelari personali, ha affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24, 111 Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 6 CEDU e 14, par. 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, nella parte in cui non prevede l’incompatibilità a decidere sulla medesima istanza cautelare del giudice per le indagini preliminari che, nell’ambito dello stesso procedimento, abbia già accolto quell’istanza, emettendo, a carico dell’indagato, un’ordinanza cautelare personale poi annullata dal Tribunale del riesame per il mancato espletamento dell’interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., atteso che la decisione in materia cautelare, non afferendo all’innocenza o alla colpevolezza, non può essere “pregiudicata” da altra decisione cautelare, quand’anche relativa al medesimo oggetto, non presentando i caratteri del “giudizio”, e che l’attività che si vorrebbe “pregiudicante” risulta svolta nella medesima fase processuale.

    Art. 34 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Tutte le 228 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 27/2026

    Ha colpito questo articolo
    10 marzo 2026

    Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 3, primo comma, e 111, secondo comma, Cost., gli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che, dopo l’annullamento da parte della Corte di cassazione, non possa partecipare al giudizio di rinvio il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o di rigetto della richiesta di revoca (anche parziale) in sede esecutiva di sentenze irrevocabili di condanna emesse contro la stessa persona per il medesimo fatto, ai sensi dell’art. 669 del medesimo codice. L’omessa previsione della incompatibilità del giudice dell’esecuzione in sede di rinvio –censurata dal Tribunale di Milano, ottava sez. pen., in funzione di giudice dell’esecuzione – viola i parametri evocati, in quanto la decisione sulla richiesta di revoca ex art. 669 cod. proc. pen. presenta tutte le caratteristiche del «giudizio», come delineate dalla giurisprudenza costituzionale affinché ricorra una incompatibilità costituzionalmente necessaria a tutela della terzietà ed imparzialità del giudice. L’accertamento sulla sussistenza del bis in idem, pur svolgendosi nella fase esecutiva, richiede infatti valutazioni che travalicano la stretta esecuzione del giudicato di condanna, attingendo il livello della cognizione, e implicano apprezzamenti tecnico-giuridici che non possono prescindere dallo scrutinio del materiale probatorio, con effetti sul trattamento sanzionatorio inflitto in sede cognitiva. Esso, pertanto, è idoneo a pregiudicare la decisione cui il giudice dell’esecuzione è chiamato in sede di rinvio sulla medesima res iudicanda. (Precedenti: S. 7/2022 - mass. 44517; S. 224/2001 - mass. 26389; S. 200/2016 - mass. 39029; S. 183/2013 - mass. 37211, 37212).

    Art. 34 c.p.p. · Art. 623 c.p.p. · Art. 669 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 212/2025

    Ha colpito questo articolo
    30 dicembre 2025

    La disciplina sull’incompatibilità del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento trova la sua ratio nella salvaguardia dei valori della terzietà e imparzialità del giudice, mirando a escludere che questi possa pronunciarsi condizionato dalla “forza della prevenzione”, cioè dalla tendenza a confermare una decisione o a mantenere un atteggiamento già assunto, derivante da valutazioni che sia stato precedentemente chiamato a svolgere in ordine alla medesima res iudicanda. L’imparzialità del giudice richiede, infatti, che le funzioni del giudicare siano assegnate a un soggetto “terzo”, scevro di interessi propri che possano far velo alla rigorosa applicazione del diritto e anche sgombro da convinzioni precostituite in ordine alla materia su cui pronunciarsi. (Precedenti: S. 182/2025 - mass. 47111; S. 93/2024 - mass. 46187; S. 172/2023 - mass. 45789; S. 64/2022 - mass. 44655; S. 16/2022 - mass. 44520, 44521; S. 7/2022 - mass. 44517; S. 183/2013; S. 153/2012; S. 177/2010; S. 224/2001).La c.d. incompatibilità “orizzontale” (art. 34, comma 2, cod. proc. pen.) – ossia l’incompatibilità attinente alla relazione tra la fase del giudizio e quella che la precede –, presuppone una relazione tra due termini: una “fonte di pregiudizio” (cioè un’attività giurisdizionale atta a generare la forza della prevenzione) e una “sede pregiudicata” (ossia un compito decisorio, al quale il giudice, che abbia posto in essere “l’attività pregiudicante”, non risulta più idoneo). L’attività pregiudicante, a sua volta, sussiste quando si verificano le seguenti condizioni: (a) le preesistenti valutazioni cadono sulla medesima res iudicanda; (b) il giudice è stato chiamato a effettuare una valutazione di atti anteriormente compiuti, in maniera strumentale all’assunzione di una decisione (e non semplicemente aver avuto conoscenza di essi); (c) tale valutazione attiene al merito dell’ipotesi accusatoria (e non già al mero svolgimento del processo); (d) le precedenti valutazioni devono collocarsi in una diversa fase del procedimento. Quanto alla “sede pregiudicata”, essa va individuata nella partecipazione al «giudizio», dovendosi per tale intendere ogni processo che, in base a un esame delle prove, pervenga a una decisione di merito; nozione cui va ricondotto non solo il giudizio dibattimentale ma anche, ad esempio, il giudizio abbreviato, l’applicazione della pena su richiesta delle parti, e l’udienza preliminare. (Precedenti: S. 182/2025 - mass. 47112; S. 209/2024 - mass. 46551; S. 93/2024 - mass. 46187; S. 74/2024 - mass. 46126; S. 172/2023 - mass. 45789; S. 91/2023 - mass. 45600; S. 64/2022 - mass. 44655; S. 16/2022 - mass. 44520, 44521; S. 400/2008 - mass. 33001; S. 224/2001 - mass. 26389).L’inclusione dell’udienza preliminare tra i momenti di «giudizio» si deve all’evoluzione operata dalla legge n. 479 del 1999, oltre che, successivamente, dal d.lgs. n. 150 del 2022. Con la prima novella l’udienza preliminare ha subito una profonda trasformazione sul piano sia della quantità e qualità di elementi valutativi che vi possono trovare ingresso, sia dei poteri correlativamente attribuiti al giudice, sia, infine, per ciò che attiene alla più estesa gamma delle decisioni che lo stesso giudice è chiamato ad adottare. Con la seconda novella si è invece prevista una nuova regola di giudizio, in base alla quale il GUP deve disporre il rinvio a giudizio solo quando, all’esito dell’udienza, ritenga possibile formulare una ragionevole previsione di condanna, divenendo un momento delibativo privo dei caratteri di sommarietà che originariamente la caratterizzavano. (Precedente: S. 224/2001 - mass. 26389).Se l’originario orientamento della giurisprudenza costituzionale era quello di ritenere che il merito dell’accusa e le cautele appartenessero ad àmbiti distinti per oggetto e funzione, con la conseguenza che le pronunce sulla libertà personale, comprese quelle assunte in sede di riesame o di appello de libertate, non comportavano valutazioni idonee a tradursi in un giudizio che interferisse con quello sul merito della res iudicanda, le successive novelle legislative hanno fatto sì che oggi le decisioni relative all’applicazione delle misure cautelari sono, in linea di principio, idonee a costituire attività pregiudicante, in quanto presuppongono sempre un giudizio prognostico sulla responsabilità dell’imputato, divenuto, anche alla luce del nuovo codice di rito e delle modifiche introdotte dalla legge n. 332 del 1995, più approfondito che in passato e tale da superare la distinzione tra valutazioni di tipo indiziario. Tale principio va affermato anche con riferimento al componente del tribunale del riesame o dell’appello de libertate che si sia pronunciato su una misura cautelare personale (ove, per l’ipotesi ex art. 310 cod. proc. pen., egli si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell’ordinanza che provvede sulla misura). E ciò sulla base della considerazione che, anche in questi casi, il giudice è chiamato a effettuare un giudizio prognostico sulla responsabilità penale secondo il parametro dei gravi indizi di colpevolezza, nella prospettiva di una consistente probabilità di condanna dell’imputato e della sua sottoposizione in concreto a una pena. (Precedenti: S. 290/1998 - mass. 24164; S. 131/1996 - mass. 22334; S. 432/1995 - mass. 22759).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., l’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l’incompatibilità con la funzione di giudice dell’udienza preliminare del giudice che, come componente del tribunale dell’appello avverso l’ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell’indagato o dell’imputato – ex art. 310 cod. proc. pen. –, si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell’ordinanza anzidetta. La disposizione censurata dalla Corte d’appello di Caltanissetta viola i parametri evocati stante la pacifica riconducibilità dell’udienza preliminare, come oggi disciplinata, alla nozione di «giudizio»).

    Art. 34 c.p.p. · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 179/2024

    Ha colpito questo articolo
    14 novembre 2024

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., l’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non può partecipare al giudizio il giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale nel caso previsto dall’art. 554-ter, comma 3, dello stesso codice. L’omessa previsione – censurata dal Tribunale di Siena – dell’incompatibilità del giudice dell’udienza di comparizione che ha fissato la data dell’udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso, ma che si trovi poi investito anche del successivo dibattimento, viola i principi di terzietà e imparzialità della giurisdizione, in quanto il giudice è chiamato a decidere sulla base degli atti e secondo una regola di giudizio – la ragionevole previsione di condanna – identica a quella prevista per l’udienza preliminare che, implicando un giudizio sull’utilità del dibattimento nella prospettiva di una sentenza di condanna al di là di ogni ragionevole dubbio, crea un evidente rischio di condizionamento nel successivo giudizio. Né è sufficiente a garantire il giusto processo la previsione della mera diversità del giudice dibattimentale rispetto a quello predibattimentale. Violato è anche il principio di uguaglianza per irragionevole disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell’udienza preliminare.

    Art. 34 c.p.p. · Art. 554-ter c.p.p. · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 554-quater c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (21)

Se ne mostrano 14 su 21, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

33 versioni dal 1988

1988oggi
  1. 12 marzo 2026 — oggiin vigoreper 7 mesi
  2. 1 gennaio 2026 — 12 marzo 2026per 2 mesi
  3. 21 novembre 2024 — 1 gennaio 2026per un anno
  4. 30 maggio 2024 — 21 novembre 2024per 6 mesi
  5. 27 gennaio 2022 — 30 maggio 2024per 2 anni
  6. 20 gennaio 2022 — 27 gennaio 2022per 7 giorni
  7. 18 luglio 2013 — 20 gennaio 2022per 9 anni
  8. 11 dicembre 2008 — 18 luglio 2013per 5 anni
  9. 15 aprile 2004 — 11 dicembre 2008per 5 anni
  10. 12 luglio 2001 — 15 aprile 2004per 3 anni
  11. 8 giugno 2000 — 12 luglio 2001per un anno
  12. 2 gennaio 2000 — 8 giugno 2000per 5 mesi
  13. 24 luglio 1999 — 2 gennaio 2000per 5 mesi
  14. 24 giugno 1999 — 24 luglio 1999per un mese
  15. 23 luglio 1998 — 24 giugno 1999per 11 mesi
  16. 4 luglio 1998 — 23 luglio 1998per 19 giorni
  17. 21 marzo 1998 — 4 luglio 1998per 4 mesi
  18. 27 novembre 1997 — 21 marzo 1998per 4 mesi
  19. 30 ottobre 1997 — 27 novembre 1997per 28 giorni
  20. 7 novembre 1996 — 30 ottobre 1997per 12 mesi
  21. 23 ottobre 1996 — 7 novembre 1996per 15 giorni
  22. 30 maggio 1996 — 23 ottobre 1996per 5 mesi
  23. 1 maggio 1996 — 30 maggio 1996per 29 giorni
  24. 21 settembre 1995 — 1 maggio 1996per 7 mesi
  25. 5 gennaio 1995 — 21 settembre 1995per 9 mesi
  26. 23 dicembre 1993 — 5 gennaio 1995per un anno
  27. 5 novembre 1992 — 23 dicembre 1993per un anno
  28. 30 aprile 1992 — 5 novembre 1992per 6 mesi
  29. 2 aprile 1992 — 30 aprile 1992per 28 giorni
  30. 9 gennaio 1992 — 2 aprile 1992per 3 mesi
  31. 21 novembre 1991 — 9 gennaio 1992per un mese
  32. 1 novembre 1990 — 21 novembre 1991per un anno
  33. 24 ottobre 1988 — 1 novembre 1990testo originarioper 2 anni

Che cosa è cambiato dal 23 ottobre 1996

Confronto con la versione in vigore dal 30 maggio 1996 al 23 ottobre 1996.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 553 convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 652 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Quando venga accolta la dichiarazione di astensione o di ricusazione del giudice per la sussistenza di taluna delle situazioni di incompatibilita' stabilite dall'articolo 34, comma 2, del codice di procedura penale in procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' gia' stata dichiarata l'apertura del dibattimento, si applicano le disposizioni di cui ai commi che seguono."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art34 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari