Corte costituzionale

Sentenza n. 311/1997

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/10/1997 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del

codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse:

1) il 16 settembre 1996 dal giudice dell'udienza preliminare

presso il tribunale per i minorenni di Catania, nel procedimento

penale a carico di G.G., iscritta al n. 1310 del registro ordinanze

1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50,

prima serie speciale, dell'anno 1996;

2) il 10 dicembre 1996 dal giudice dell'udienza preliminare presso

il tribunale per i minorenni di Trieste, nel procedimento penale a

carico di S.G. ed altri, iscritta al n. 5 del registro ordinanze 1997

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima

serie speciale, dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale per i

minorenni di Catania ha sollevato, con ordinanza del 16 settembre

1996 (r.o. 1310 del 1996), questione di legittimità costituzionale

dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3,

primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, 27, secondo comma e

101, secondo comma, della Costituzione.

Nell'ordinanza di rinvio si premette che il presidente del collegio

chiamato a trattare l'udienza preliminare è lo stesso magistrato che

in precedenza, quale giudice per le indagini preliminari, ha

disposto, contestualmente alla convalida dell'arresto in flagranza,

la misura della custodia cautelare in istituto penale per minorenni

nei confronti dell'indagato.

Il rimettente richiama i numerosi interventi della Corte

costituzionale sull'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., che ne hanno

ampliato l'ambito di applicazione in vista del più rigoroso rispetto

del principio del "giusto processo", nel suo aspetto della necessaria

imparzialità del giudice, riconoscendo l'incostituzionalità della

citata norma in tutte le mancate previsioni di incompatibilità alla

funzione giudicante - quale si ravvisa in ogni decisione in ordine ai

profili della responsabilità, della colpevolezza e del trattamento

penale - a causa di una precedente pronuncia su temi, come quello

della libertà personale, che rappresentano un'anticipazione del

merito, effettuata secondo criteri omogenei di valutazione, come, ad

esempio, per il profilo del giudizio prognostico sulla concedibilità

del beneficio della sospensione condizionale della pena (art. 275,

comma 2-bis cod. proc. pen.). In particolare, il giudice a quo

riporta alcuni passaggi della sentenza n. 155 del 1996 della Corte

costituzionale.

Relativamente allo svolgimento dell'udienza preliminare, osserva

poi il rimettente, proprio i princìpi elaborati dalla giurisprudenza

costituzionale in tema di incompatibilità pongono in risalto una

fondamentale distinzione tra processo ordinario e processo minorile.

Nel processo penale ordinario, le ipotesi nelle quali il giudice

dell'udienza preliminare è chiamato a una funzione di giudizio sono

identificabili solo nello svolgimento dei riti alternativi, con i

quali il giudice definisce nel merito il processo; fuori di tali

casi, il giudice dell'udienza preliminare non svolge una

giurisdizione piena di merito, limitandosi a verificare se vi siano

elementi sufficienti al passaggio alla fase dibattimentale, con una

valutazione che, anche dopo l'ampliamento della regola stabilita a

tale riguardo (art. 425 cod. proc. pen., come modificato dalla legge

8 aprile 1993, n. 105), non integra il "giudizio" nel senso

anzidetto.

Sono diverse la struttura e la funzione dell'udienza preliminare

nel processo minorile, che è caratterizzata in modo del tutto

peculiare, "tanto da potersi considerare in sé quale rito

alternativo".

Nell'udienza preliminare minorile, infatti, l'alternativa

proscioglimento-rinvio a giudizio non è necessitata e anzi risulta

in concreto la meno frequente. Al termine dell'udienza preliminare,

il giudice ha diverse possibilità di conclusione del procedimento,

tutte aventi contenuto decisorio: può sospendere il processo e

mettere alla prova l'imputato, con successiva declaratoria di

estinzione del reato in caso di esito positivo della prova (artt. 28

e 29 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, recante le disposizioni

sul processo penale a carico di imputati minorenni); può dichiarare

non luogo a procedere per irrilevanza del fatto (artt. 27 e 32 del

d.P.R. citato), per concessione del perdono giudiziale o per difetto

di imputabilità o per incapacità di intendere e di volere (artt. 26

e 32 del d.P.R. citato); può, ancora, disporre l'applicazione di una

sola sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria (art. 32, comma 2,

dello stesso d.P.R.). Ed è il contenuto decisorio di tali esiti che

spiega la composizione collegiale del giudice dell'udienza

preliminare in questione (art. 50-bis dell'ordinamento giudiziario).

Queste ipotesi presuppongono una valutazione e un convincimento

sulla colpevolezza, in base allo stato degli atti disponibili,

poiché le formule elencate possono essere adottate se e in quanto un

fatto-reato sussista e l'imputato lo abbia commesso (come, del resto,

si desume dalla sentenza n. 77 del 1993 della Corte costituzionale);

ne è riprova la facoltà di opposizione (artt. 32 e 32-bis del

d.P.R. richiamato) dinanzi al Tribunale per i minorenni, attribuita

all'imputato (sentenza n. 77 del 1993) proprio per recuperare il

giudizio dibattimentale, altrimenti evitato.

Tutte le ipotesi ricordate costituiscono un "giudizio", dagli esiti

non preventivabili in anticipo. Il rispetto dei princìpi

costituzionali (uguaglianza di trattamento, diritto di difesa,

precostituzione del giudice naturale, presunzione di non

colpevolezza, terzietà del giudice) che delineano il giusto processo

impone dunque che alle suddette ipotesi venga applicata la medesima

previsione di incompatibilità, in ragione della precedente

valutazione sulla libertà personale, a presidio dell'imparzialità

del giudice. Né una diversa soluzione potrebbe giustificarsi

sostenendo che al processo penale minorile debbano accordarsi

garanzie inferiori a quelle del processo ordinario.

Il rimettente conclude esponendo che osservazioni analoghe

potrebbero essere formulate relativamente a ulteriori e diversi casi,

esemplificativamente indicati ma dichiaratamente non rilevanti nel

giudizio a quo.

2. - Con ordinanza del 10 dicembre 1996 (r.o. 5 del 1997) il

giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale per i minorenni

di Trieste ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non

prevede che non possa partecipare all'udienza preliminare del

processo a carico di imputati minorenni il giudice per le indagini

preliminari che abbia, in precedenza, rigettato la richiesta del

pubblico ministero per la declaratoria di non luogo a procedere nei

confronti del minore per irrilevanza del fatto, a norma dell'art. 27

del d.P.R. n. 448 del 1988.

Alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale in

ipotesi analoghe, anche nel caso in esame, nel quale il giudice per

le indagini preliminari ha conosciuto del fatto e ha espresso un

giudizio, di contenuto e non formale, sulla responsabilità

dell'indagato, si configura - ad avviso del giudice a quo - quella

prevenzione che giustifica l'incompatibilità alla successiva

ulteriore valutazione del medesimo fatto nell'ambito dell'udienza

preliminare; udienza che, nel processo minorile, è sede processuale

con "prevalente carattere decisorio". In difetto, si verificherebbe

la lesione dei parametri costituzionali dedotti (artt. 3, 24, 25 e

101 della Costituzione). Considerato in diritto

1. - Il giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale per i

minorenni di Catania dubita della legittimità costituzionale

dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non

prevede che non possa partecipare all'udienza preliminare del

processo penale minorile, concorrendo a comporne il collegio, il

giudice che, in qualità di giudice per le indagini preliminari,

abbia disposto una misura cautelare personale nei confronti

dell'imputato.

Il giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale per i

minorenni di Trieste, a sua volta, dubita della legittimità

costituzionale del medesimo art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella

parte in cui non prevede che non possa partecipare all'udienza

preliminare del processo minorile quello stesso giudice che, come

giudice delle indagini preliminari, abbia rigettato la richiesta

formulata dal pubblico ministero di sentenza di non luogo a procedere

per irrilevanza del fatto, a norma dell'art. 27 del d.P.R. 22

settembre 1988, n. 448 (Disposizioni sul processo penale a carico di

imputati minorenni).

In entrambi i casi, i giudici rimettenti ritengono l'esistenza di

un pregiudizio del giudice che ne compromette l'imparzialità, con

violazione del principio costituzionale del "giusto processo", quale

risulterebbe dagli artt. 3, primo comma; 24, secondo comma; 25, primo

comma; 27, secondo comma (parametro questo indicato solo dal primo

giudice) e 101, secondo comma, della Costituzione.

2.- Le due questioni, riguardando entrambe problemi di

compatibilità del giudice alla partecipazione all'udienza

preliminare del giudizio penale minorile sotto il profilo del

rispetto dell'esigenza costituzionale di imparzialità del giudice,

possono essere riunite per essere decise in un'unica sentenza.

3.- La questione sollevata dal giudice dell'udienza preliminare

presso il tribunale per i minorenni di Catania è fondata.

Fuori discussione, dopo la sentenza n. 432 del 1995 di questa

Corte, confermata in varie successive occasioni, è l'esigenza,

imposta dalla Costituzione, di escludere la possibilità che il

medesimo giudice, quale persona fisica, possa pronunciarsi nei

confronti del medesimo imputato, sia in sede cautelare personale, sia

in sede di giudizio sul merito dell'accusa. Il caso proposto dal

giudice rimettente è costituito, per l'appunto, da un giudice che si

è pronunciato in sede cautelare personale. L'esistenza dell'elemento

pregiudicante non può dunque essere negata. È invece da verificare

l'altro termine della relazione d'incompatibilità, l'elemento

pregiudicato. A tal fine occorre chiarire la natura delle pronunce

che possono essere adottate in sede di udienza preliminare nel

giudizio penale minorile.

La giurisprudenza di questa Corte, considerando che può farsi

questione d'incompatibilità del giudice in conseguenza di precedenti

decisioni prese nel corso del procedimento solo in quanto egli sia

chiamato a rendere un giudizio sul merito dell'accusa, mentre

all'attività cui il giudice è chiamato nell'udienza preliminare

deve riconoscersi, anche dopo la modifica dell'art. 425 cod. proc.

pen. operata dalla legge 8 aprile 1993, n. 105 (v. sentenza n. 71 del

1996), una funzione essenzialmente processuale, in quanto controllo

sulla legittimità della domanda di giudizio avanzata dal pubblico

ministero e non quale giudizio anticipato rispetto a quello

dibattimentale (sentenza n. 82 del 1993), è ferma nell'escludere

l'estensibilità della regola dell'incompatibilità prevista nel

comma 2 dell'art. 34 cod. proc. pen. al giudice dell'udienza

preliminare (sentenza n. 64 del 1991; ordinanze nn. 24, 232, 279, 333

e 410 del 1996, e n. 97 del 1997).

Tuttavia, nel processo penale minorile l'udienza preliminare si

presenta con caratteristiche tali da escludere la riferibilità ad

essa delle anzidette considerazioni, valide per il processo penale

comune.

Deve considerarsi che nel processo penale a carico dei minori, il

giudice dell'udienza preliminare - costituito da un collegio composto

da un magistrato e da due giudici onorari, a norma dell'art. 50-bis,

comma 2, del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (inserito dall'art. 14 delle

"Norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo

processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni", in

allegato al d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449) - è chiamato a

prendere decisioni che non trovano riscontro nell'udienza preliminare

del giudizio penale comune.

In particolare, oltre a poter pronunciare d'ufficio sentenza di

non luogo a procedere per irrilevanza del fatto (artt. 27 e 32 del

d.P.R. n. 448 del 1988), può sospendere il processo e mettere alla

prova l'imputato e, dopo non oltre tre anni o un anno a seconda dei

casi, dichiarare l'estinzione del reato, prendendo provvedimenti

conseguenti circa l'affidamento del minorenne ai servizi minorili

dell'amministrazione della giustizia e impartendo prescrizioni

dirette alla riparazione delle conseguenze del reato e alla

conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato (artt. 28

e 29); può pronunciare sentenza di non luogo a procedere per

concessione del perdono giudiziale (art. 32, comma 1) o (in

conseguenza del rinvio operato dall'art. 32, comma 1, all'art. 425

cod. proc. pen.) per difetto di imputabilità (v. sentenza n. 41 del

1993), nonché sentenza di condanna a sola pena pecuniaria o a

sanzione sostitutiva (art. 32, comma 2).

Questa più ampia gamma di esiti dell'udienza preliminare nel

processo penale minorile, che è giustificata dalla necessità di

evitare fin dove è possibile la celebrazione del giudizio

dibattimentale, in considerazione delle speciali esigenze di

protezione della personalità dei minori coinvolti, fa sì che la

funzione di tale udienza non possa ritenersi di natura analoga a

quella dell'udienza preliminare nel giudizio penale comune, cioè

esclusivamente processuale. Non potrebbe ritenersi che il giudice

dell'udienza preliminare minorile sia chiamato a svolgere

essenzialmente un'attività di controllo sull'azione del pubblico

ministero al fine di aprire o chiudere la possibilità dello

svolgimento del processo nella sede propria del dibattimento: la sua

è infatti una funzione di giudizio che include la possibilità di

adottare pronunce altrimenti riservate all'organo del dibattimento e

che può perfino sfociare in una sentenza di condanna o in una

sentenza che presuppone comunque l'accertamento della responsabilità

(v. sentenza n. 77 del 1993).

Per le considerazioni che precedono circa la natura di alcune delle

decisioni che il giudice dell'udienza preliminare è chiamato a

prendere, il riferimento più pertinente che può farsi alla

giurisprudenza di questa Corte è alla sentenza n. 155 del 1996, con

la quale venne affermato che la precedente pronuncia in ordine a una

misura cautelare personale nei confronti dell'imputato determina un

pregiudizio dell'imparzialità del giudice, qualora lo stesso venga

chiamato nell'udienza preliminare, su iniziativa delle parti, a

pronunciarsi in sede di giudizio abbreviato (artt. 438 e seguenti

cod. proc. pen.), ovvero a disporre l'applicazione della pena su

richiesta (artt. 444 e seguenti cod. proc. pen.). Pur nella

diversità delle situazioni, il punto comune è rappresentato da

pronunce terminative del giudizio che contengono o presuppongono

l'affermazione di responsabilità dell'imputato. La possibilità di

tali pronunce dimostra l'esistenza di un giudizio, con la

partecipazione al quale, in conseguenza dell'esigenza di

imparzialità che questa Corte in numerose pronunce ha ritenuto

essere aspetto determinante del "giusto processo" voluto dalla

Costituzione, deve ritenersi incompatibile il giudice che in

precedenza si sia pronunciato in ordine a una misura cautelare

personale nei confronti del medesimo imputato.

4. - La questione sollevata dal giudice dell'udienza preliminare

presso il tribunale per i minorenni di Trieste è invece infondata

per l'assenza di forza pregiudicante nella pronuncia del giudice per

le indagini preliminari che respinge la richiesta formulata dal

pubblico ministero di sentenza di non luogo a procedere per

irrilevanza del fatto.

Contrariamente a quanto asserito dal giudice rimettente, la

valutazione che il giudice per le indagini preliminari è chiamato a

svolgere a norma dell'art. 27, comma 1, delle disposizioni sul

processo penale a carico di imputati minorenni, non può affatto

ritenersi quale "giudizio contenutistico e non meramente formale

sulla responsabilità" dell'imputato, giudizio che, per la

giurisprudenza di questa Corte, è idoneo a determinare pregiudizio

per l'imparzialità del giudice. Tale valutazione concerne infatti,

oltre l'apprezzamento del pregiudizio che il procedimento penale in

sé considerato reca alle esigenze educative del minore, la

fondatezza delle ragioni che inducono il pubblico ministero a

richiedere la peculiare declaratoria, ragioni che il citato art. 27,

comma 1, indica nella tenuità del fatto e nell'occasionalità del

comportamento. Ma è evidente che il giudice per le indagini

preliminari è chiamato a pronunciarsi sulla richiesta del pubblico

ministero in astratto e assumendo l'ipotesi accusatoria, per

l'appunto, come mera ipotesi, e non dopo aver accertato in concreto

che il fatto è stato effettivamente commesso e che l'imputato ne

porta la responsabilità. Una tale valutazione non sarebbe del resto

nemmeno possibile, data la fase processuale in cui si versa,

anteriore tanto al dibattimento quanto all'udienza preliminare.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2,

del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede

l'incompatibilità alla funzione di giudice dell'udienza preliminare

nel processo penale a carico di imputati minorenni del giudice per le

indagini preliminari che si sia pronunciato in ordine a una misura

cautelare personale nei confronti dell'imputato;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101 della Costituzione, dal

giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale per i minorenni

di Trieste, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:311 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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