Corte costituzionale

Sentenza n. 496/1990

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/10/1990 · relatore Ugo Spagnoli

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 16 marzo 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura di Massa nel procedimento penale a carico di Dalle Lucche

Alfredo, iscritta al n. 389 del registro ordinanze 1990 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie

speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 16 marzo 1990 il Giudice per le indagini

preliminari presso la Pretura di Massa ha sollevato, in riferimento

agli artt. 76, 77, 3, 25 e 101 Cost., una questione di legittimità

costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del cod. proc. pen. del

1988, "nella parte in cui non prevede che il giudice il quale abbia

ordinato al P.M. di formulare l'imputazione, debba obbligatoriamente

astenersi dal partecipare al giudizio".

Nella specie il giudice per le indagini preliminari aveva disposto

l'archiviazione chiesta dal P.M. solo per uno dei due reati

ipotizzati, mentre per l'altro aveva ordinato di formulare

l'imputazione; ed essendosi per questo proceduto, su richiesta

dell'imputato, a giudizio abbreviato, il difensore eccepiva in limine

che il medesimo giudice per le indagini preliminari versava in un

caso di incompatibilità analogo a quello di cui all'art. 34, secondo

comma, cod. proc. pen. (emissione del provvedimento conclusivo

dell'udienza preliminare) e che comunque avrebbe dovuto astenersi ai

sensi dell'art. 36, lettera h), cod. proc. pen.

Il giudice a quo, dopo aver escluso che tali disposizioni, in

quanto di carattere eccezionale, siano suscettibili di estensione

analogica e che sia applicabile la seconda - perché avente rilievo

solo soggettivo - osserva però che nel concetto di "giudizio"

rispetto al quale il compimento di determinati atti dà luogo

all'incompatibilità ex art. 34, secondo comma, cod. proc. pen., deve

essere ricompresa qualsiasi deliberazione conclusiva di una fase

giurisdizionale, che implichi una decisione sulla responsabilità

penale.

Ora, poiché nel procedimento pretorile manca il filtro

dell'udienza preliminare previsto in quello davanti al Tribunale, lo

stesso giudice per le indagini preliminari che ha ordinato di

formulare l'imputazione ritenendo non sussistere gli estremi

dell'archiviazione - e quindi che gli elementi acquisiti siano idonei

a sostenere l'accusa - si trova a dover decidere in base agli stessi

atti sulla colpevolezza o innocenza dell'imputato.

Ad avviso del giudice rimettente, ciò contraddice ai caratteri

del sistema accusatorio che il legislatore delegato doveva attuare in

base all'art. 2 della legge n. 81 del 1987, dato che questo implica

una netta separazione tra gli uffici requirente e giudicante: onde la

lesione degli artt. 76 e 77 Cost.

Sarebbero violati, inoltre, gli artt. 25 e 101 Cost., dato che la

garanzia del "giudice naturale precostituito per legge" sarebbe

effettivamente osservata solo se il magistrato abbia tutti i

requisiti che ne sostanziano lo status di giudice, tra i quali è

essenziale, specie nel nuovo sistema, quello dell'indipendenza intesa

come garanzia di imparzialità e "terzietà" del singolo magistrato.

E questa, ad avviso del rimettente, è minata quando vi sia anche

solo il sospetto che il giudice si sia formato un convincimento prima

del giudizio, giacché ciò toglie serenità alla funzione ed incide

negativamente sui diritti dei suoi destinatari.

Sarebbe violato, infine, anche l'art. 3 Cost., dato che nel caso

in questione non è previsto quell'obbligo di astenersi dallo

svolgere le funzioni di giudicante che invece sussiste (arg. ex artt.

34, secondo comma e 565, secondo comma, cod. proc. pen.) nell'analogo

caso del giudice che abbia emesso il decreto penale, pur quando sia

richiesto il giudizio abbreviato.

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto per il

tramite dell'Avvocatura dello Stato, nega che vi sia violazione della

delega, dato che la direttiva n. 67 prevede l'incompatibilità solo

in caso di partecipazione allo stesso procedimento "giudicando nel

merito", mentre nell'ipotesi in esame la decisione - diversamente da

quella assunta in esito all'udienza preliminare - attiene non al

merito ma solo al controllo giurisdizionale sull'azione penale, e

cioè alla sussistenza delle condizioni per il suo inizio.

Il semplice sospetto che il giudice si sia formato un

convincimento prima della decisione non basterebbe, d'altra parte, a

ritenere violati gli artt. 25 e 101 Cost. Al riguardo, l'Avvocatura

osserva che le ipotesi di incompatibilità disciplinate dall'art. 34,

secondo comma, mirano ad evitare che lo stesso giudice pronunci due

volte sul merito e che il suo convincimento sia pregiudicato

dall'aver preso cognizione precedente degli atti contenuti nel

fascicolo delle indagini e non utilizzabili anche per la decisione

dibattimentale. Nel caso in questione, invece, il giudice non si è

pronunciato nel merito e d'altra parte "essendovi stata richiesta di

giudizio abbreviato, non può porsi neppure alcuna differenza fra gli

atti utilizzabili per l'uno o per l'altro provvedimento".

Quanto, infine, alla censura riferita all'art. 3 Cost., l'ipotesi

di cui all'art. 565, secondo comma, non può secondo l'Avvocatura

dirsi analoga a quella in esame, giacché nella prima l'obbligo di

astenersi in caso di giudizio abbreviato chiesto con l'opposizione al

decreto penale sorge dal fatto che lo stesso giudice, emettendo il

decreto, ha già esercitato la giurisdizione e deciso nel merito,

mentre nella seconda non vi è stato alcun esercizio della

giurisdizione. Considerato in diritto

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per le

indagini preliminari presso la Pretura di Massa dubita della

legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice

di procedura penale, in quanto non prevede tra le ipotesi di

incompatibilità ivi disciplinate quella del giudice per le indagini

preliminari presso la Pretura che, decidendo sulla richiesta di

archiviazione del P.M., abbia ordinato di formulare l'imputazione e

sia poi chiamato egli stesso a decidere sul merito di questa a

seguito di richiesta di giudizio abbreviato. A suo avviso, ciò

contrasterebbe:

- con gli artt. 76 e 77 Cost., giacché sarebbe violata la

direttiva della legge delega (n. 81 del 1987) che impone l'attuazione

del sistema accusatorio e quindi una netta separazione tra funzioni

requirenti e giudicanti;

- con gli artt. 25 e 101 Cost., perché anche il solo sospetto

di un giudizio precostituito minerebbe l'indipendenza del giudice,

intesa come certezza di imparzialità e terzietà, con ciò facendo

venir meno un requisito del suo status essenziale ai fini del

rispetto del principio del giudice naturale;

- con l'art. 3 Cost., in quanto l'incompatibilità è invece

prevista nel caso - ritenuto analogo - in cui sia stato emesso il

decreto penale e sia poi stato richiesto, a seguito di opposizione,

il giudizio abbreviato.

2. - Occorre preliminarmente ricordare che nel processo pretorile,

data l'esclusione dell'udienza preliminare disposta dal legislatore

delegato (direttiva n. 103), il problema del controllo

giurisdizionale sulla richiesta di archiviazione del pubblico

ministero è stato risolto dettando una disciplina notevolmente

semplificata rispetto a quella prevista per il procedimento davanti

al Tribunale dagli artt. 408-415. Si è cioè stabilito che il

giudice per le indagini preliminari, ove non accolga tale richiesta,

restituisca gli atti al P.M., ordinandogli di formulare entro dieci

giorni l'imputazione ai fini dell'emissione del decreto di citazione

e giudizio (art. 554, comma secondo). Se poi, a seguito di questo, le

parti raggiungono l'accordo per addivenire al giudizio abbreviato,

gli atti verranno (nuovamente) trasmessi allo stesso giudice per le

indagini preliminari, competente a celebrarlo ai sensi dell'art. 556,

comma secondo, e la decisione, ove detto giudice ritenga di potervi

pervenire (altrimenti restituisce gli atti al P.M. per

l'instaurazione del giudizio dibattimentale), sarà resa "allo stato

degli atti", sulla base cioè degli stessi atti contenuti nel

fascicolo del pubblico ministero già da lui conosciuti al momento

della pronuncia sulla richiesta di archiviazione (artt. 561 e 562).

Circa, poi, la disciplina dell'incompatibilità determinata da

atti compiuti nel procedimento, l'art. 34 cod. proc. pen., sulla

scorta della direttiva n. 67 della legge delega, specifica che essa

sussiste per il giudice che abbia pronunciato o concorso a

pronunciare sentenza in altro grado del procedimento (comma primo) o

abbia svolto nel medesimo funzioni di pubblico ministero o rivestito

altri ruoli (comma terzo); nonché nei casi in cui (comma secondo)

abbia emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare

(decreto che dispone il giudizio o sentenza di non luogo a

procedere), ovvero accolto la richiesta di giudizio immediato

(formulata dal P.M. sulla base della ritenuta evidenza della prova) o

emesso il decreto penale di condanna. Tali casi corrispondono a

quelli espressamente previsti nella predetta direttiva; e ad essi il

legislatore delegato ha aggiunto, per identità di ratio, solo quello

della decisione sull'impugnazione avverso la sentenza di non luogo a

procedere.

3. - Tanto premesso, la questione deve ritenersi fondata.

Il regime delle incompatibilità indicato nella delega risponde,

invero, all'esigenza di evitare che la valutazione di merito del

giudice possa essere (o possa ritenersi che sia) condizionata dallo

svolgimento di determinate attività nelle precedenti fasi del

procedimento o della previa conoscenza dei relativi atti processuali.

È ben vero che nell'ottica della delega, quale emerge dalle sue

enunciazioni espresse, non ogni attività precedentemente svolta vale

a radicare l'incompatibilità. Ma è anche vero che il suo

sostanziale rispetto richiede la verifica della ricorrenza o meno,

nei singoli casi, delle ragioni che hanno ispirato tali enunciazioni:

e ciò specie ove si tratti di istituti che la delega non ha

direttamente previsto, come l'ordine di formulare l'imputazione

emessa dal giudice per le indagini preliminari sulla richiesta di

archiviazione.

Rispetto a questo, le ragioni dell'incompatibilità assunte dal

legislatore delegante e recepite nell'art. 34 cod. proc. pen.

convergono sotto più profili.

Respingendo la richiesta di archiviazione ed ordinando,

conseguentemente, di formulare l'imputazione, il giudice per le

indagini preliminari compie infatti una valutazione non formale, ma

di contenuto, dei risultati delle indagini preliminari e della

sussistenza delle condizioni necessarie per assoggettare l'imputato

al giudizio di merito: e tale valutazione non è dissimile, nella

sostanza, da quella che, nel procedimento davanti al Tribunale, lo

stesso giudice per le indagini preliminari compie sia nell'emettere

il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare - con il quale

appunto valuta l'ipotesi accusatoria e dispone se del caso il rinvio

a giudizio - sia nell'accogliere la richiesta di giudizio immediato

formulata dal P.M., ciò che presuppone che egli condivida l'opinione

sull'evidenza della prova che legittima il ricorso a tale rito.

È ben vero, d'altra parte, che l'ordine di formulare

l'imputazione è lo strumento attraverso il quale il legislatore

delegato ha inteso assicurare il controllo giurisdizionale

sull'esercizio dell'azione penale, onde garantire che sia rispettato

il principio costituzionale della sua obbligatorietà. Ma ai fini

delle valutazioni sull'incompatibilità conta non tanto la natura

giurisdizionale dell'atto, quanto la constatazione che con esso il

giudice per le indagini preliminari dà ex officio l'impulso

determinante alla procedura che condurrà all'emanazione di una

sentenza. Se si considera che il legislatore delegante ha dettato per

il processo pretorile una specifica direttiva (n. 103) sulla

necessaria distinzione tra funzioni requirenti e giudicanti - con

ciò realizzando un capovolgimento rispetto al cumulo di tali

funzioni che caratterizzava la vecchia figura del Pretore e

pervenendo ad un assetto che questa Corte aveva ritenuto necessario

ai fini di una rigorosa tutela della "terzietà" (cfr. sentenza n.

268 del 1986) - non può negarsi che demandare il giudizio allo

stesso soggetto che lo ha promosso disattendendo la contraria

opinione del P.M. sia dissonante con tale indirizzo.

Nel nuovo sistema, inoltre, il rilievo assegnato alla terzietà

del giudice è stato significativamente accentuato con la previsione

che il giudice della fase del giudizio non debba conoscere gli atti

compiuti durante le indagini preliminari. Una così pregnante

garanzia può indubbiamente risultare, o almeno apparire

pregiudicata, ove il giudice investito del giudizio abbreviato debba

valutare la responsabilità dell'imputato partendo dagli atti già da

lui conosciuti in sede di determinazioni sulla chiesta archiviazione

e ritenuti tali da rendere necessario, invece, il passaggio alla fase

del giudizio.

Anche sotto questo profilo la mancata previsione

dell'incompatibilità si discosta sul piano sistematico dalle scelte

compiute dal legislatore delegante e non è coerente con le ragioni

di fondo di detto istituto.

Né varrebbe obiettare che la necessità di demandare il giudizio

abbreviato presso la Pretura a magistrato diverso da quello che ha

pronunciato sull'archiviazione potrebbe comportare, negli uffici di

minori dimensioni, difficoltà di carattere organizzativo.

Ciò vale se mai a sottolineare l'esigenza di realizzare - al di

là di quanto disposto con la legge 1° febbraio 1989, n. 30 - una

completa revisione delle circoscrizioni giudiziarie, del resto già

oggetto di reiterate iniziative legislative, anche recenti. Ma la

perdurante inosservanza di tale compito non può giustificare

deviazioni dal corretto svolgersi del processo.

La norma impugnata va quindi dichiarata costituzionalmente

illegittima, in parte qua, per contrasto con la legge di delega.

Restano con ciò assorbite le ulteriori censure prospettate.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo

comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede

che non possa partecipare al successivo giudizio abbreviato il

giudice per le indagini preliminari presso la Pretura che abbia

emesso l'ordinanza di cui all'art. 554, secondo comma, del medesimo

codice.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:496 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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