Corte costituzionale

Sentenza n. 290/1998

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/07/1998 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 14

novembre 1997 dal giudice dell'udienza preliminare presso il

Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria nel procedimento penale

a carico di S.F. ed altri, iscritta al n. 42 del registro ordinanze

1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6,

prima serie speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1998 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, in

composizione e con funzioni di giudice per l'udienza preliminare,

solleva, con ordinanza del 14 novembre 1997, in riferimento agli

artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, 27, secondo

comma e 101 della Costituzione, questione di costituzionalità

dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non

prevede che non possa partecipare al collegio per l'udienza

preliminare del processo penale minorile il giudice che in

precedenza, nel medesimo procedimento, abbia fatto parte del collegio

del riesame o dell'appello avverso ordinanze in tema di misure

cautelari personali (artt. 309 e 310 cod. proc. pen.).

2. - Nel giudizio a quo si verifica, appunto, che il Presidente del

collegio rimettente è lo stesso magistrato che in precedenza ha

fatto parte del tribunale che ha deciso - favorevolmente - sulla

richiesta di riesame di un'ordinanza con la quale era stata disposta

la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un

imputato.

La questione, osserva il giudice a quo, è rilevante, influendo

sulla composizione del collegio chiamato alla trattazione

dell'udienza preliminare.

3. - La questione è motivata attraverso un duplice richiamo a

precedenti pronunce di incostituzionalità: a) da un lato, alla

sentenza n. 311 del 1997, che ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale della norma ora ulteriormente impugnata, nella parte

in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudice per

l'udienza preliminare nel processo penale a carico di imputati

minorenni per il giudice per le indagini preliminari che si sia

pronunciato in ordine a una misura cautelare personale nei confronti

dell'imputato; b) dall'altro, alle sentenze nn. 131 e 155 del 1996,

che hanno riconosciuto la forza pregiudicante, rilevante ai fini

dell'incompatibilità, alla partecipazione al collegio del riesame (o

dell'appello) de libertate, analogamente alla pronuncia iniziale

sulla misura, di competenza del giudice per le indagini preliminari.

Il coordinamento tra le decisioni citate conduce alla

prospettazione, da parte del rimettente, della questione di

costituzionalità dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen. nella parte

in cui esso non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudice

dell'udienza preliminare nel processo penale minorile, per il giudice

che si sia pronunciato in ordine a una misura cautelare personale nei

confronti dell'imputato nell'ambito dei procedimenti incidentali di

riesame o di appello, ex artt. 309 e 310 cod. proc. pen; con il

limite, per quest'ultimo rimedio, di una pronuncia resa non su

aspetti puramente formali del provvedimento impugnato. Considerato in diritto

1. - Il giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale per i

minorenni di Reggio Calabria dubita della legittimità costituzionale

dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non

prevede che non possa partecipare all'udienza preliminare del

processo penale minorile, concorrendo a comporne il collegio, il

giudice che, in precedenza, come componente del tribunale del riesame

(art. 309 cod. proc. pen.), si sia pronunciato sull'ordinanza che

dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato.

In tale caso, ad avviso del rimettente, si configura una

compromissione dell'esigenza di imparzialità del giudice, con

violazione dei parametri costituzionali invocati (artt. 3, primo

comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, 27, secondo comma, e 101

della Costituzione).

2. - La questione è fondata.

2.1. - Come questa Corte ha ripetutamente affermato, a partire

dalla sentenza n. 432 del 1995, il principio costituzionale del

"giusto processo" comporta l'esigenza di escludere che uno stesso

giudice-persona fisica possa pronunciarsi, nel medesimo procedimento

e nei confronti dello stesso imputato, sia in sede cautelare

personale sia in sede di giudizio conclusivo sul merito

dell'imputazione. La sostanziale duplicazione di attività

decisionali, del medesimo o di analogo carattere, che verrebbe in

tali casi a verificarsi, costituirebbe infatti ragione di

"pregiudizio", effettivo o potenziale, per la funzione decisoria del

giudice, relativamente alla pronuncia sul merito dell'ipotesi di

accusa che lo stesso giudice è chiamato a rendere. Nel rapporto tra

valutazioni sull'assunzione di misure cautelari personali e

valutazioni sul merito della contestazione si è così riconosciuta

una sostanziale sovrapposizione, quanto ai rispettivi ambiti e

contenuti. Si è pertanto estesa anche a tale relazione tra attività

processuali la garanzia dell'imparzialità, cui è rivolta la norma

dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., che prevede le cause di

incompatibilità allo svolgimento della funzione di "giudizio" (oltre

alla citata sentenza n. 432 del 1995, sentenze nn. 131 e 155 del

1996).

La soluzione della proposta questione di costituzionalità si

riduce pertanto alla verifica dell'esistenza, nella specie, del

rapporto tra una valutazione incidentale in tema di libertà

personale e una successiva attività valutativa di merito da parte

del giudice.

2.2. - Quanto all'attività valutativa sul "tema cautelare" che si

compie in sede di riesame, nessun dubbio può sorgere sulla sua

idoneità a costituire un fattore di pregiudizio rilevante ai fini

dell'incompatibilità: la cognizione demandata al Tribunale del

riesame ex art. 309 cod. proc. pen. è piena, di legittimità e

merito, non è condizionata alle prospettazioni di parte, e consente

ogni possibile decisione (di conferma o di riforma o di annullamento

dell'ordinanza cautelare), senza limiti di devoluzione e senza

vincoli derivanti dalla motivazione del provvedimento oggetto di

riesame.

Alla stregua di tali caratteri del riesame disciplinato dall'art.

309 cod. proc. pen., questa Corte ha pertanto riconosciuto

l'assimilazione della funzione che in esso si esplica a quella della

adozione della misura limitativa della libertà personale, in

entrambi i casi dovendosi effettuare un giudizio prognostico sulla

responsabilità penale secondo il parametro dei "gravi indizi" di

colpevolezza, nella prospettiva di una consistente probabilità di

condanna dell'imputato e, addirittura, della sua sottoposizione in

concreto a una pena (sentenza n. 131 del 1996, punti 3.2 e 3.3 del

diritto).

2.3. - Quanto alla funzione che il giudice rimettente considera

pregiudicata, si deve ribadire che, diversamente da quanto numerose

volte osservato da questa Corte circa la caratterizzazione

esclusivamente processuale dell'udienza preliminare che si svolge nel

processo penale ordinario (in ultimo, ordinanze nn. 191 e 91 del

1998), nell'udienza preliminare del processo penale a carico di

imputati minorenni il giudice è chiamato a una funzione sicuramente

qualificabile come "giudizio", poiché egli può adottare un'ampia

gamma di pronunce conclusive del processo, altrimenti riservate

all'organo del dibattimento, alcune delle quali contengono o

presuppongono l'affermazione di responsabilità dell'imputato

(sentenza n. 311 del 1997, punto 3 del diritto).

È dunque in ragione della natura delle decisioni, e delle

correlative valutazioni affidate al giudice dell'udienza preliminare

nel processo minorile che la previsione dell'incompatibilità

contenuta nell'impugnato art. 34, comma 2, cod. proc. pen., deve

essere ora estesa ai rapporti tra la partecipazione al collegio del

riesame e la successiva partecipazione al collegio costituito per

l'udienza preliminare.

3. - Il giudice rimettente solleva altresì questione di

legittimità costituzionale della disposizione impugnata nella parte

in cui essa non prevede come causa di incompatibilità la precedente

partecipazione al collegio dell'appello in tema di misure cautelari

personali (art. 310 cod. proc. pen.). Tale questione è però priva

di rilevanza nel giudizio a quo, rispetto al quale la funzione

pregiudicante è consistita nella trattazione del riesame.

Tuttavia, la norma anzidetta - stante l'identità della funzione di

giudizio in sede di riesame e in sede di appello sotto il profilo

della loro forza pregiudicante il giudizio sul merito dell'ipotesi

accusatoria, salva la limitazione di cui si dice di seguito (sentenza

n. 131 del 1996) e stante l'esistenza, quindi, della medesima ragione

d'incostituzionalità - ha da essere dichiarata incostituzionale in

applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Anche nel giudizio di appello de libertate, infatti, nonostante le

differenze di disciplina rispetto al riesame, possono compiersi

quegli apprezzamenti sui profili di merito che determinano

l'insorgere di una causa di incompatibilità al giudizio. Come già

in precedenza osservato, peraltro, la simmetria tra i due mezzi di

controllo dei provvedimenti in tema di misure cautelari vale, ai fini

del regime dell'incompatibilità, solo in quanto attraverso l'appello

il giudice sia chiamato a un sindacato su aspetti sostanziali e non

puramente formali dell'ordinanza che ne è oggetto (sentenza n. 131

del 1996 citata, punto 3.4 del diritto; sentenza n. 155 del 1996,

punto 4.3 del diritto). La dichiarazione di incostituzionalità deve

essere pertanto contenuta in questi limiti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma

2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede,

nel processo penale a carico di imputati minorenni,

l'incompatibilità alla funzione di giudice dell'udienza preliminare

del giudice che come componente del tribunale del riesame si sia

pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale

nei confronti dell'indagato o dell'imputato;

b) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo

1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2,

del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede, nel

processo penale a carico di imputati minorenni, l'incompatibilità

alla funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che

come componente del tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che

provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti

dell'indagato o dell'imputato si sia pronunciato su aspetti non

esclusivamente formali dell'ordinanza anzidetta.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Malvica

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1998.

Il cancelliere: Malvica

ECLI:IT:COST:1998:290 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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