Corte costituzionale

Ordinanza n. 256/2000

Altra decisione · depositata il 06/07/2000 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 36, commi 1,

lettera g), e 3, del codice di procedura penale, promosso con

ordinanza emessa il 18 dicembre 1998 dal giudice per le indagini

preliminari presso la Pretura di Forlì nel procedimento penale a

carico di L. G. ed altri, iscritta al n. 508 del registro ordinanze

1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40,

prima serie speciale, dell'anno 1999;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2000 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari della Pretura

di Forlì ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato

disposto dell'art. 36, commi 1, lettera g), e 3, del codice di

procedura penale, in quanto, in caso di dichiarazione di astensione,

"consente la valutazione discrezionale del Presidente del Tribunale,

della Corte di appello o della Cassazione anche ai [rectius: nei]

casi di incompatibilità ex art. 34 c.p.p. di natura oggettiva che

non discenda, anche solo parzialmente, da valutazioni discrezionali

del contenuto degli atti emanati";

che il rimettente premette:

di avere rigettato la richiesta di archiviazione del

pubblico ministero nei confronti degli imputati e di avere disposto

la formulazione dell'imputazione a norma dell'art. 554 cod. proc.

pen., ai fini dell'esercizio dell'azione penale;

di essere stato quindi richiesto dal pubblico ministero di

emettere decreto penale di condanna nei confronti dei medesimi

imputati;

di avere presentato al Presidente del Tribunale

dichiarazione di astensione a norma del combinato disposto degli

artt. 36, comma 1, lettera g), e 34 cod. proc. pen., ravvisando la

situazione di incompatibilità affermata dalla Corte costituzionale

con sentenza n. 346 del 1997;

che il Presidente del Tribunale aveva respinto la

dichiarazione di astensione, rilevando che "l'incompatibilità si

determinerà in caso di opposizione";

che, ad avviso del giudice a quo la disciplina che consente

una valutazione discrezionale sulla dichiarazione di astensione anche

quando l'incompatibilità deriva da ragioni obiettive, quali il

compimento di atti del procedimento, si pone in contrasto con

l'art. 3 Cost., in quanto è palesemente irragionevole che all'organo

chiamato a decidere sulla astensione venga attribuito il potere di

disapplicare una norma di legge (nella specie, l'art. 34 cod. proc.

pen.);

che sarebbero, inoltre, violati l'art. 25 Cost., perché

subordinare anche in tali casi la decisione sulla dichiarazione di

astensione a valutazioni discrezionali, senza che siano previsti

mezzi di impugnazione avverso il decreto emesso ex art. 36, comma 3,

cod. proc. pen., crea un meccanismo che può distogliere l'imputato

dal suo giudice naturale, nonché l'art. 24 Cost., non avendo

l'imputato alcuna possibilità di fare rilevare la causa di

incompatibilità prima dell'emissione del decreto penale di condanna;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che si è riportato integralmente all'atto di intervento

relativo al giudizio promosso con ordinanza iscritta al n. 253 del

r.o. del 1998, ritenuta analoga alla presente.

Considerato che, successivamente alla sentenza di questa Corte

n. 346 del 1997, che aveva già ritenuto essere causa di

incompatibilità la specifica identica situazione che ha indotto il

giudice a quo a presentare dichiarazione di astensione, l'art. 171

del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di

istituzione del giudice unico di primo grado) - divenuto efficace ai

sensi dell'art. 247 (sostituito in parte qua dall'art. 1 della legge

16 giugno 1998, n. 188) a decorrere dal 2 giugno 1999, cioè in data

successiva all'ordinanza di rimessione - ha inserito nell'art. 34

cod. proc. pen. il comma 2-bis ove si prevede in via generale che non

può emettere decreto penale di condanna, né tenere l'udienza

preliminare, il giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato

funzioni di giudice per le indagini preliminari;

che, inoltre, l'art. 6 del medesimo decreto - anch'esso

efficace a far data dal 2 giugno 1999 - ha sostituito il secondo

periodo del primo comma dell'art. 7-ter del regio decreto 30 gennaio

1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), introducendo l'espressa

previsione che, con riferimento ai criteri tabellari per

l'assegnazione degli affari penali, il Consiglio superiore della

magistratura stabilisca la designazione di un giudice diverso per lo

svolgimento delle funzioni di giudice per le indagini preliminari e

dell'udienza preliminare;

che pertanto occorre restituire gli atti al rimettente

perché valuti se le sopravvenute modifiche legislative siano idonee

a sorreggere una nuova dichiarazione di astensione e se, di

conseguenza, la questione sia tuttora rilevante.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al giudice per le indagini

preliminari della Pretura di Forlì.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:256 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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