Corte costituzionale

Sentenza n. 371/1996

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 02/11/1996 · relatore Carlo Mezzanotte

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo

comma, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse

il 13 marzo 1995 (n. 2 ordinanze) dal tribunale di Forlì e il 20

ottobre 1995 dalla Corte d'assise di Napoli, rispettivamente iscritte

ai nn. 715, 716 e 939 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale,

dell'anno 1995 e n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1996 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con due ordinanze di identico contenuto, il tribunale di

Forlì ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 34 del

codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la

incompatibilità del giudice che, dopo avere pronunciato sentenza di

condanna per un reato necessariamente plurisoggettivo, sia poi

chiamato, a seguito di separazione dei processi, a giudicare per il

medesimo reato altro concorrente la cui partecipazione, essenziale

per la sussistenza del reato, sia stata incidentalmente esaminata e

ritenuta nel primo giudizio.

In entrambe le ordinanze, il giudice a quo, che aveva proceduto

alla separazione dei giudizi nei confronti degli imputati, sulla

responsabilità penale dei quali era stato successivamente chiamato a

pronunciarsi, e che ne aveva già esaminato la posizione nel giudizio

proseguito nei confronti dei coimputati, si mostra consapevole del

fatto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte e della Corte di

cassazione, la disciplina delle incompatibilità è circoscritta ai

casi di duplicità di giudizio di merito sullo stesso oggetto e che

l'identità di oggetto non si ravvisa nelle ipotesi di concorso di

persone nel reato, perché alla comunanza della imputazione fa

riscontro una pluralità di condotte singolarmente ascrivibili a

ciascuno dei concorrenti.

Lo stesso giudice a quo esclude che possa trovare applicazione la

disposizione dell'art. 36, lettera h), cod. proc. pen., dal momento

che "le gravi ragioni di convenienza" ivi individuate come causa di

astensione hanno natura personale e non si riferiscono a situazioni

processuali, le quali, al contrario, devono essere previste in modo

esaustivo nelle norme sulle incompatibilità, non potendosi, al fine

di salvaguardare il principio del giudice naturale, lasciare alla

discrezionalità del singolo magistrato la valutazione della propria

capacità professionale di non lasciarsi influenzare da giudizi già

espressi nell'esercizio delle sue funzioni.

Conseguentemente, poiché l'incompatibilità ravvisabile nel caso

di specie inerisce a profili processuali - consistenti nel fatto che

il giudice, dopo essersi pronunciato sulla sussistenza di

un'associazione per delinquere composta da tre persone e dopo avere

condannato due dei componenti della stessa, venga successivamente

chiamato a giudicare il terzo associato - e poiché, quindi, non può

trovare applicazione l'istituto dell'astensione, la omessa previsione

di una causa di incompatibilità violerebbe sia il principio di

parità di trattamento di situazioni simili, in assenza di

ragionevoli motivi che giustifichino la differenza di statuizioni,

sia il diritto di difesa.

2. - Con ordinanza emessa il 20 ottobre 1995, la Corte di assise di

Napoli, nel corso di un processo scaturito dalla separazione da altro

processo a carico di numerosi imputati di un delitto associativo, ha

sollevato una questione sostanzialmente identica. Nel giudizio a quo,

infatti, erano imputati soggetti la cui posizione, pur non ritenuta

essenziale per la sussistenza del reato contestato agli altri

coimputati, nei confronti dei quali il processo era proseguito, era

stata non di meno esaminata incidenter tantum nella sentenza che

aveva definito quel processo.

Il giudice remittente osserva innanzitutto che la questione è

sicuramente rilevante, in quanto nella giurisprudenza di legittimità

una situazione quale quella verificatasi a seguito della separazione

dei giudizi non viene considerata come una causa di incompatibilità,

e tuttavia appare evidente il pregiudizio che può derivare alle

posizioni della difesa, essendo ragionevolmente prevedibile che la

valutazione della medesima prova espressa nella precedente sentenza

non potrà subire modificazioni nel processo destinato a concludersi

successivamente.

Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo, pur

ricordando le precedenti decisioni di questa Corte che hanno escluso

la configurabilità di una causa di incompatibilità in ipotesi

analoghe, ritiene che, alla stregua della più recente giurisprudenza

costituzionale, si debba affermare la incompatibilità alla funzione

di giudizio per il giudice che abbia, non solo in uno stato anteriore

del procedimento ma anche in processi diversi, emesso una valutazione

nel merito della stessa materia processuale riguardante il medesimo

imputato, ancorché in una decisione non idonea a produrre nei

confronti di quest'ultimo gli effetti del giudicato. In particolare,

poi, con riferimento ai reati associativi e, in generale, ai reati

necessariamente plurisoggettivi, il giudice a quo rileva che il

riferimento all'autonomia delle singole posizioni non è sufficiente

ad escludere il condizionamento derivante dal precedente giudizio, in

quanto l'accertamento della sussistenza del fatto, in riferimento ad

alcuni soggetti originariamente coimputati, non può non includere

l'accertamento della partecipazione del concorrente o di altri

concorrenti.

L'art. 34, secondo comma, cod. proc. pen., pertanto, non

prevedendo, per tali ipotesi, cause di incompatibilità,

contrasterebbe, oltre che con gli artt. 3 e 24 della Costituzione,

anche con gli artt. 25 e 76 della Costituzione, in quanto

risulterebbe intaccato il principio del giudice naturale e resterebbe

alterato il criterio della terzietà del giudice di cui all'art. 2

della legge di delegazione 16 febbraio 1987, n. 81.

3. - È intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio

dei Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

L'Avvocatura dello Stato rileva che la questione prospettata dai

giudici a quibus è stata più volte sottoposta all'esame della Corte

di cassazione, la quale, in diverse occasioni, anche a proposito del

reato di associazione per delinquere, ha affermato che

l'incompatibilità deve essere circoscritta ai casi di duplicità del

giudizio di merito sullo stesso oggetto e, cioè, di valutazione non

formalistica ma contenutistica sulla medesima regiudicanda. In

particolare, poi, prosegue l'Avvocatura dello Stato, la Cassazione,

proprio traendo spunto da alcune precisazioni contenute nelle

sentenze di questa Corte n. 186 del 1992 e n. 439 del 1993, ha

affermato che l'identità dell'oggetto del giudizio non è

ravvisabile nell'ipotesi in cui il giudice si sia precedentemente

pronunciato nei confronti dei concorrenti nel medesimo reato ascritto

al giudicabile, e ciò in quanto alla comunanza dell'imputazione fa

riscontro necessariamente una pluralità di condotte, distintamente

imputabili a ciascuno dei concorrenti, le quali, ai fini del giudizio

di responsabilità, devono formare oggetto di autonome valutazioni

tanto sotto il profilo materiale che sotto il profilo psicologico. Considerato in diritto

1. - La questione sollevata con le tre ordinanze ha ad oggetto

l'art. 34, secondo comma, cod. proc. pen., della cui legittimità

costituzionale i giudici a quibus dubitano, in quanto non prevede la

incompatibilità del giudice del dibattimento a giudicare gli

imputati la cui posizione abbia già dovuto esaminare incidenter

tantum nella sentenza emessa, a seguito di separazione dei processi,

nei confronti di altri coimputati del medesimo reato.

In particolare, il tribunale di Forlì, con due ordinanze, solleva

questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma,

cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la incompatibilità

del giudice che, dopo aver pronunciato sentenza di condanna per un

reato necessariamente plurisoggettivo, sia chiamato a giudicare per

tale addebito altro concorrente, la cui partecipazione -

indispensabile per la sussistenza del reato - sia stata

incidentalmente esaminata e ritenuta nel primo giudizio.

Ad avviso del rimettente, l'omessa previsione di tale causa di

incompatibilità violerebbe l'art. 3 della Costituzione per il

trattamento pregiudizievole riservato all'imputato, il cui concorso

nel reato abbia formato oggetto di valutazione da parte del giudice

del dibattimento, in sede di giudizio nei confronti dei coimputati,

allorché quello stesso giudice sia poi chiamato, nel processo

separato, a giudicarlo su quello stesso fatto. Oltre al "principio di

parità di trattamento di situazioni simili", ne risulterebbe

compromesso anche il diritto di difesa, con violazione dell'art. 24

della Costituzione

La Corte di assise di Napoli prospetta la medesima questione in

riferimento ad una ipotesi di reato associativo, nella quale, pur non

qualificando come essenziale per la sussistenza del reato contestato

il concorso di terzi, aveva tuttavia esaminato incidenter tantum la

posizione di questi ultimi in una sentenza emessa, a seguito di

separazione dei giudizi, nei confronti di altri soggetti

originariamente coimputati del medesimo reato. La disposizione

censurata, ad avviso del giudice a quo, contrasterebbe, oltre che con

gli artt. 3 e 24 della Costituzione, per motivazioni sostanzialmente

analoghe a quelle svolte dal tribunale di Forlì, anche con il

principio del giudice naturale sancito dall'art. 25 della

Costituzione e con l'art. 76 della Costituzione, perché sarebbe

alterato il criterio della terzietà del giudice, di cui all'art. 2

della legge di delegazione 16 febbraio 1987, n. 81.

Poiché le ordinanze di rimessione hanno ad oggetto la medesima

disposizione e pongono la medesima questione, i relativi giudizi

possono essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.

2. - La questione è fondata in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione.

È acquisito alla giurisprudenza di questa Corte che l'istituto

della incompatibilità del giudice per atti compiuti nel procedimento

penale è preordinato alla garanzia di un giudizio imparziale, che

non sia né possa apparire condizionato da precedenti valutazioni

sulla responsabilità penale dell'imputato manifestate dallo stesso

giudice in altre fasi del medesimo processo (e quindi a maggior

ragione, in riferimento alla fattispecie in esame, in diverso

processo) e tali da poter pregiudicare la neutralità del suo

giudizio. Il principio del giusto processo, infatti, comporta che il

giudizio si formi in base al razionale apprezzamento delle prove

raccolte ed acquisite e non abbia a subire l'influenza di valutazioni

sul merito dell'imputazione già in precedenza espresse (v. da ultimo

sentenza n. 177 del 1996).

L'incidenza del principio del giusto processo nelle ipotesi di

concorso di persone nel reato è stata esaminata da questa Corte,

allorché ha affrontato la questione se il giudice che si sia

pronunciato in un precedente giudizio sulla responsabilità di alcuni

concorrenti, sia colpito da incompatibilità in relazione al processo

che venga successivamente celebrato nei confronti di altro o di altri

concorrenti. Tale questione è stata risolta negativamente sulla

base del rilievo che "alla comunanza dell'imputazione fa

necessariamente riscontro una pluralità di condotte distintamente

ascrivibili a ciascuno dei concorrenti, le quali, ai fini del

giudizio di responsabilità, devono formare oggetto di autonome

valutazioni sotto il profilo tanto materiale che psicologico, e ben

possono, quindi, sfociare in un accertamento positivo per l'uno e

negativo per l'altro" (sentenze n. 186 del 1992 e n. 439 del 1993).

Questa massima di decisione deve essere mantenuta ferma, poiché

l'autonomia delle posizioni di ciascun concorrente consente, pur

nella naturalistica unitarietà della fattispecie di concorso, una

segmentazione di processi e la scomposizione del fatto in una

pluralità di condotte autonomamente valutabili in processi distinti,

senza che la decisione dell'uno debba influenzare quella dell'altro.

La fattispecie sottoposta all'esame di questa Corte, nella quale

uno dei giudici rimettenti prospetta la medesima questione, ma in

relazione alla peculiare ipotesi di reati a concorso necessario

(nella specie si tratta del reato di associazione per delinquere che

non può sussistere senza il concorso di almeno tre persone), offre

l'occasione per alcune doverose precisazioni. Nel caso in cui non

solo vi sia concorso nel medesimo reato ma la posizione di uno dei

concorrenti costituisca elemento essenziale per la stessa

configurabilità del reato contestato agli altri con correnti, ai

quali soltanto sia formalmente riferita l'imputazione per la quale si

procede, la valutazione della posizione del terzo, dalla quale non si

sia potuto prescindere ai fini dell'accertamento della

responsabilità degli imputati, costituisce sicuro ed evidente motivo

di incompatibilità nel successivo processo a carico di tale terzo.

La circostanza che, in assenza dell'interessato, la valutazione in

ordine alla sua responsabilità non possa sfociare, in quel processo,

in una decisione suscettibile di divenire definitiva, nulla toglie al

pregiudizio che si determina. Ciò che conta, ai fini dell'integrità

del principio del giusto processo, è che il giudice del nuovo

dibattimento non sia lo stesso che abbia preso parte al primo e che,

per il peculiare atteggiarsi della fattispecie di concorso, abbia

dovuto formarsi un convincimento non soltanto sul merito dell'azione

penale svolta contro gli imputati, ma anche, seppure incidentalmente,

sul merito della posizione del terzo. Poiché le pronunce dei giudici

dovrebbero riguardare solo i soggetti che nel processo assumono il

ruolo di parti, è da ritenere che non possa rimanere senza

conseguenza la valutazione che il giudice faccia circa la

responsabilità di un soggetto che non sia formalmente imputato;

altrimenti, ne risulterebbe leso il diritto fondamentale previsto

dall'art. 24 della Costituzione.

Una adeguata ponderazione delle garanzie della difesa porta ad

escludere che l'approdo di un processo penale possa essere la

valutazione, da parte del giudice, non solo della posizione degli

imputati, ma anche di quella di terzi che non abbiano avuto

l'opportunità di difendersi. E non a caso, l'art. 18 del codice di

procedura penale, nel consentire la separazione dei processi per una

serie di ipotesi evidentemente ordinate alla speditezza del processo,

fa salva la facoltà del giudice di ritenere, pur ricorrendo alcuna

di tali ipotesi, "assolutamente necessaria la riunione". L'uso

corretto di tale facoltà dovrebbe indurre il giudice a considerare,

di regola, "assolutamente necessaria" la riunione innanzitutto nei

casi di reato a concorso necessario, tutte le volte in cui

l'identificazione di un concorrente e l'accertamento della sua

responsabilità costituiscano momenti imprescindibili per la

configurabilità del reato.

E tuttavia, se la facoltà di separare i processi o di non riunirli

sia stata esercitata, e si sia ritenuto necessario portare la

valutazione di merito anche sulla posizione di un terzo formalmente

estraneo al processo, il potere del giudice di pronunciarsi

nuovamente sulla responsabilità di quest'ultimo in un successivo

processo non può essere riconosciuto. Non può non risultare, in

simili casi, attuale e concreto "il rischio che la valutazione

conclusiva di responsabilità sia, o possa apparire, condizionata

dalla propensione del giudice a confermare una propria precedente

decisione": situazione, questa, che incide "sulla garanzia di un

giudizio che sia il frutto genuino ed esclusivo degli elementi di

valutazione e di prova assunti nel processo e del dispiegarsi della

difesa delle parti" (sentenza n. 124 del 1992).

E l'incompatibilità, si deve aggiungere, sussiste non solo quando

nel primo giudizio la posizione del terzo sia stata valutata a

seguito di un puntuale ed esauriente esame delle prove raccolte a suo

carico, ma anche quando abbia formato oggetto di una delibazione di

merito superficiale e sommaria, apparendo anzi, in questa seconda

ipotesi, ancor più evidente e grave la situazione di pregiudizio

nella quale il giudice verrebbe a trovarsi.

3. - Se la possibilità che le posizioni dei singoli concorrenti

nel medesimo reato formino oggetto di altrettante valutazioni

autonome l'una dall'altra costituiva la ratio decidendi nelle

sopracitate sentenze, nelle quali si negò l'incompatibilità di uno

stesso giudice a conoscere, in successivi processi, della imputazione

contestata a titolo di concorso a più imputati, appare dunque chiaro

che tale ratio non può essere estesa a comprendere le ipotesi di

reato a concorso necessario, in cui il giudice si sia dovuto occupare

della posizione di un terzo, formalmente non imputato, e abbia dovuto

valutarla incidentalmente. In questi casi è il principio

costituzionale del giusto processo, che attinge alla pienezza del suo

valore solo se inteso nel suo significato sostanziale, ad impedire

che uno stesso giudice valuti più volte, in successivi processi, la

responsabilità penale di una persona in relazione al medesimo reato.

La capacità di qualificazione che quel principio possiede

trascende, a ben vedere, la particolare struttura dei reati a

concorso necessario e abbraccia in un medesimo giudizio di disvalore

tutte le ipotesi in cui, qualunque ne sia stato il motivo, il

giudice, nella sentenza che definisce il processo, abbia

incidentalmente espresso valutazioni di merito in ordine alla

responsabilità penale di un terzo non imputato in quel processo (a

prescindere dalla legittimità di tali valutazioni). La non

configurabilità del reato ascritto agli imputati a causa della

mancanza di un ulteriore reo non è, infatti, che l'antecedente

logico-giuridico, o, se si preferisce, la giustificazione della

concreta valutazione compiuta in quel processo della condotta di un

non imputato. Ma, ai fini delle garanzie costituzionali alle quali

la disciplina legale delle incompatibilità deve essere improntata,

viene in considerazione solo l'effettivo compimento di tale

valutazione, poiché è solo questo a determinare il pregiudizio.

Del resto, se costituisce causa di astensione del giudice il fatto

che egli abbia manifestato il proprio parere sull'oggetto del

procedimento, fuori dell'esercizio delle sue funzioni (art. 36, primo

comma, lettera c), codice procedura penale), a maggior ragione deve

ravvisarsi una causa di incompatibilità nel fatto che una

valutazione di responsabilità sia stata compiuta dal giudice nei

confronti di un soggetto che non era parte del procedimento.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale

dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella

parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei

confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso

a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri

soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in

ordine alla sua responsabilità penale sia già stata comunque

valutata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 2 novembre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:371 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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