Codice di procedura penale

Art. 279 c.p.p. — Giudice competente

Sull'applicazione e sulla revoca delle misure nonche' sulle modifiche delle loro modalita' esecutive, provvede il giudice che procede. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

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Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 36/1999

    Questione inammissibile
    19 febbraio 1999

    Sono manifestamente inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate, in sede di giudizio di appello, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27 e 101 Cost. - aventi ad oggetto, l'una, l'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice che, investito del giudizio direttissimo, ha convalidato l'arresto ed emesso un provvedimento di custodia cautelare nei confronti dell'imputato e prosegue il giudizio, eventualmente con la trasformazione del rito nelle forme del giudizio abbreviato, l'altra, gli artt. 34, 2 e 279 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che la competenza del giudice per le indagini preliminari in merito alle misure cautelari si estenda fino alla fase degli atti preliminari al dibattimento, finché il dibattimento stesso non sia stato aperto e, comunque, fino a quando il giudice non possa più essere sostituito nella sua composizione personale. Difatti l'ordinanza di rimessione, quanto alla prima questione, non chiarisce - in presenza di un orientamento della giurisprudenza di legittimità che esclude che le cause di incompatibilità determinino la nullità del provvedimento del giudice ritenuto incompatibile - quali conseguenze ai fini del giudizio di appello deriverebbero dal riconoscimento di una causa di incompatibilità del giudice di primo grado, ne' indica, in riferimento alla seconda questione, quali effetti sarebbero destinati a prodursi nel giudizio principale dal superamento della pretesa incompatibilità attraverso l'attribuzione ad altro giudice della competenza ad emettere misure cautelari personali. red.: S. Evangelista

    Art. 34 c.p.p. · Art. 2 c.p.p. · Art. 279 c.p.p. · Art. 3 cost.

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  • Ordinanza n. 366/1997

    Questione inammissibile
    28 novembre 1997

    Sono manifestamente inammissibili, in quanto, così come prospettate, implicano e prefigurano molteplici scelte rimesse al legislatore, le questioni di legittimità costituzionale: a) - dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice del dibattimento che, nella fase introduttiva dello stesso, abbia già deciso in ordine a misure cautelari nei confronti di uno e più imputati, sollevata con riferimento agli artt. 3, 24 e 101 Cost.; b) - dell'art. 279 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'attribuzione della competenza sull'applicazione e revoca delle misure cautelari personali durante la fase del giudizio ad un organo diverso da quello che prevede, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.. - S. n. 51/1997. red. : S. Di Palma

    Art. 34 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 101 cost.

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  • Ordinanza n. 200/1991

    Altra decisione
    2 maggio 1991

    Restituzione degli atti al giudice remittente affinché riesamini la rilevanza della questione alla stregua delle disposizioni sopravvenute (d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, art. 14, primo comma, lett. b), il quale dispone che dopo il quarto comma dell'art. 299 del codice di procedura penale sia aggiunto, tra l'altro, il seguente comma: "4-bis. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, se l'imputato chiede la revoca o la sostituzione della misura con altra meno grave ovvero la sua applicazione con modalità meno gravose, il giudice, se la richiesta non è presentata in udienza, ne da' comunicazione al pubblico ministero, il quale, nei due giorni successivi, formula le proprie richieste").

    Art. 279 c.p.p. · Art. 299 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 13 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art279 · fonte del testo

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