Corte costituzionale

Sentenza n. 224/2001

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/07/2001 · relatore Giovanni Maria Flick

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

10 maggio 2000 dal giudice per le indagini preliminari del tribunale

di Montepulciano nel procedimento penale a carico di C. S., iscritta

al n. 438 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 30, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 2001 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di

Montepulciano, con ordinanza emessa il 10 maggio 2000, ha sollevato,

in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione

di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, cod. proc.

pen., "nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice

che, avendo contribuito a pronunciare sentenza di condanna di primo

grado, si ritrovi, a seguito di successive vicende processuali, a

dover riesaminare la medesima fattispecie, sia pure ai ... limitati

fini dell'eventuale pronuncia del decreto che dispone il giudizio".

Il giudice a quo premette, in punto di fatto, di aver concorso,

quale componente del collegio, alla pronuncia della sentenza di

condanna emessa il 26 aprile 1998 dal tribunale di Montepulciano nei

confronti dell'imputato C.S. A seguito dell'annullamento della

decisione da parte della Corte di appello di Firenze e della

conseguente regressione del procedimento, esso rimettente - che aveva

nel frattempo assunto le funzioni di giudice delle indagini

preliminari nello stesso tribunale - si era peraltro trovato a

conoscere nuovamente, in sede di udienza preliminare, dei fatti in

precedenza giudicati.

L'"eccezione di incompatibilità" - sollevata per tale ragione

dalla difesa dell'imputato - non poteva, tuttavia, secondo il

rimettente, essere accolta in base alle norme vigenti, non rientrando

la fattispecie in questione fra quelle elencate dall'art. 34 cod.

proc. pen; né, d'altra parte, poteva configurarsi un obbligo di

astensione di esso giudice ai sensi dell'art. 36 cod. proc. pen.; e

particolarmente della lettera h) di tale disposizione, in quanto le

"ragioni di convenienza", cui essa ha riguardo, sono, per

giurisprudenza consolidata, di natura esclusivamente

extraprocessuale.

Ad avviso del giudice a quo, l'art. 34, comma 1, cod. proc.

pen. contrasterebbe, peraltro, sotto il profilo indicato, con gli

artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. L'ipotesi del giudice che,

avendo concorso a pronunciare sentenza, venga chiamato a riesaminare

la medesima vicenda in sede di udienza preliminare, risulterebbe,

infatti, del tutto analoga a quella - considerata per converso

generativa di incompatibilità dalla norma impugnata - del giudice

che, avendo concorso a pronunciare sentenza in un grado di giudizio,

si trovi ad esercitare le proprie funzioni in un diverso grado o nel

giudizio di rinvio dopo l'annullamento. Anche nella prima evenienza

si assisterebbe, per vero, ad una evidente compromissione

dell'imparzialità del giudice, a fronte della "forza di prevenzione"

esercitata, nella rinnovata fase processuale, dalle valutazioni

compiute ai fini della precedente decisione.

Quanto, poi, alla rilevanza della questione, il rimettente

evidenzia come dalla sua decisione venga a dipendere "il regolare e

imparziale svolgimento dell'udienza preliminare" in corso nel

giudizio a quo.

2. - È intervenuto nel giudizio di costituzionalità il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la

questione sia dichiarata non fondata.

L'Avvocatura erariale sottolinea, in particolare, come questa

Corte abbia in più occasioni chiarito che la disciplina delle

incompatibilità è volta ad evitare che la valutazione sul merito

dell'accusa possa essere, o apparire, pregiudicata da precedenti

valutazioni "di merito", onde la "relazione di incompatibilità"

costituzionalmente rilevante avrebbe come termine di riferimento

esclusivo il "giudizio" vero e proprio, ossia l'accertamento di

merito sulla responsabilità dell'imputato. Tale qualifica non

spetterebbe, per contro, all'udienza preliminare, in quanto sede di

valutazioni meramente "propedeutiche" al giudizio stesso. Considerato in diritto

1. - Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di

Montepulciano dubita della legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Carta, dell'art. 34, comma

1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità

del giudice che, avendo concorso a pronunciare sentenza in un grado

di giudizio, si trovi, per effetto dell'annullamento della sentenza

stessa e della conseguente regressione del processo, a dover

riesaminare la medesima vicenda in sede di udienza preliminare.

Alla radice del quesito di costituzionalità vi è il rilievo del

diverso trattamento riservato alla fattispecie in esame rispetto ad

ipotesi analoghe, per le quali è invece sancita l'incompatibilità,

e particolarmente rispetto a quella del giudice che, avendo concorso

a pronunciare sentenza in un grado del procedimento, sia chiamato ad

esercitare funzioni di giudice negli altri gradi o a partecipare al

giudizio di rinvio dopo l'annullamento. Risulterebbero in tal modo

compromessi, oltre al principîo di uguaglianza, anche il diritto di

difesa e la garanzia del giusto processo, di riflesso al vulnus dei

principî di terzietà e imparzialità del giudice.

2. - La questione è fondata.

2.1. - La norma oggetto dello scrutinio di costituzionalità,

dettando la regola primaria in tema di incompatibilità del giudice

determinata da atti compiuti nel procedimento, delinea una

incompatibilità di tipo "verticale" - in senso tanto "ascendente"

che "discendente" - escludendo segnatamente che il giudice che ha

pronunciato o concorso a pronunciare sentenza in un grado del

procedimento possa esercitare funzioni di giudice negli altri gradi,

ovvero partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento o al

giudizio per revisione.

Alla previsione normativa resta estranea la fattispecie che qui

interessa, ossia quella del giudice che, avendo pronunciato o

concorso a pronunciare sentenza di primo grado, sia chiamato ad

esercitare funzioni di giudice dell'udienza preliminare nel medesimo

processo per effetto di una vicenda regressiva conseguenziale

all'annullamento della decisione da parte del giudice di appello.

L'udienza preliminare non può essere infatti considerata quale

"grado diverso" rispetto alla fase del giudizio; né si configura

l'ipotesi del "giudizio di rinvio dopo l'annullamento", trattandosi

di formula la quale, nel presupporre una separazione tra iudicium

rescindens e iudicium rescissorium, evoca altresì una fase tipica

del processo - quella appunto del "giudizio" - dalla quale esula,

nella sistematica del codice di rito, l'udienza preliminare.

La fattispecie avuta di mira non rientra neppure nel campo

applicativo del comma 2 dello stesso art. 34 cod. proc. pen., il

quale stabilisce, bensì, che non possa partecipare al giudizio il

giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza

preliminare, senza tuttavia prevedere l'incompatibilità

nell'evenienza specularmente inversa.

Il carattere tassativo delle ipotesi di incompatibilità è

d'altro canto di ostacolo all'estensione in via analogica delle

disposizioni che le contemplano a casi diversi da quelli in esse

considerati.

2.2. - Nel valutare la conformità di tale assetto normativo ai

parametri costituzionali invocati, va premesso come, secondo la

costante giurisprudenza di questa Corte, le norme sulla

incompatibilità del giudice determinata da atti compiuti nel

procedimento presidiano i valori costituzionali della terzietà e

dell'imparzialità della giurisdizione, risultando finalizzate ad

evitare che la decisione sul merito della causa possa essere o

apparire condizionata dalla "forza della prevenzione" - ossia dalla

naturale tendenza a confermare una decisione già presa o a mantenere

un atteggiamento già assunto - scaturente da valutazioni cui il

giudice sia stato precedentemente chiamato in ordine alla medesima

res iudicanda. Il secondo termine della relazione di incompatibilità

costituzionalmente rilevante, espressivo della sede "pregiudicata"

dall'accennato effetto di "condizionamento", è stato identificato

nel "giudizio" contenutisticamente inteso, e cioè in ogni sequenza

procedimentale - anche diversa dal giudizio dibattimentale - la

quale, collocandosi in una fase diversa da quella in cui si è svolta

l'attività "pregiudicante", implichi una valutazione sul merito

dell'accusa, e non determinazioni incidenti sul semplice svolgimento

del processo, ancorché adottate sulla base di un apprezzamento delle

risultanze processuali.

3. - Orbene, a seguito delle importanti innovazioni introdotte,

in particolare, dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, l'udienza

preliminare ha subito una profonda trasformazione sul piano sia della

quantità e qualità di elementi valutativi che vi possono trovare

ingresso, sia dei poteri correlativamente attribuiti al giudice, e,

infine, per ciò che attiene alla più estesa gamma delle decisioni

che lo stesso giudice è chiamato ad adottare. L'esigenza di

completezza delle indagini preliminari, riaffermata anche di recente

da questa Corte (v. sentenza n. 115 del 2001) ed ora

significativamente valutabile anche in sede di udienza preliminare,

al cui giudice è attribuito il potere di disporre l'integrazione

delle indagini stesse (art. 421-bis cod. proc. pen.); l'analogo

potere di integrazione concernente i mezzi di prova, a fronte del

quale il giudice può assumere anche d'ufficio le prove delle quali

appaia evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a

procedere (art. 422 cod. proc. pen.); le nuove cadenze delle indagini

difensive - introdotte dalla legge 7 dicembre 2000, n. 397 - ed il

conseguente ampliamento del tema decisorio, non più limitato al

materiale raccolto dall'organo dell'accusa: sono tutti elementi di

novità che postulano, all'interno della udienza preliminare, da un

lato, un contraddittorio più esteso rispetto al passato, e,

dall'altro, un incremento degli elementi valutativi, cui

necessariamente corrisponde - quanto alla determinazione conclusiva -

un apprezzamento del merito ormai privo di quei caratteri di

"sommarietà" che prima della riforma erano tipici di una delibazione

tendenzialmente circoscritta allo "stato degli atti".

Accanto a ciò, vengono poi in considerazione i nuovi "contenuti"

che, sempre alla stregua degli apporti novellistici, può assumere la

decisione con la quale il giudice è chiamato a definire l'udienza

preliminare. In base alla nuova formulazione dell'art. 425 cod. proc.

pen., infatti, la regula iuris posta a fondamento del rinvio a

giudizio, si radica - in positivo - sulla sufficienza, non

contraddittorietà e, comunque, idoneità degli elementi acquisiti a

sostenere l'accusa in giudizio, imponendosi, in caso di diverso

apprezzamento, l'adozione della sentenza di non luogo a procedere.

Quest'ultima, a sua volta, può scaturire anche dal riconoscimento di

circostanze attenuanti e dalla correlativa applicazione della

disciplina di cui all'art. 69 cod. pen., con i riflessi tipici delle

statuizioni che incidono sul merito della causa; ed ugualmente sul

merito finisce per proiettarsi la sentenza di non luogo a procedere

per difetto di imputabilità - ora consentita, quando non ne consegua

l'applicazione di una misura di sicurezza -, trattandosi di sentenza

che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, postula "il

necessario accertamento di responsabilità in ordine al fatto reato"

(cfr. sentenza n. 41 del 1993).

L'alternativa decisoria che si offre al giudice quale epilogo

dell'udienza preliminare, riposa, dunque, su una valutazione del

merito della accusa ormai non più distinguibile - quanto ad

intensità e completezza del panorama delibativo - da quella propria

di altri momenti processuali, già ritenuti non solo "pregiudicanti",

ma anche "pregiudicabili", ai fini della sussistenza della

incompatibilità.

La conclusione è avvalorata, del resto, dalla previsione del

nuovo comma 2-bis dell'art. 34 cod. proc. pen., aggiunto

dall'art. 171 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, il

quale - a conferma della particolare cautela che oggi circonda il

momento decisionale dell'udienza preliminare, quanto al pericolo

della forza pregiudicante di atti compiuti in precedenza - ha sancito

l'incompatibilità a tenere l'udienza preliminare nei confronti del

giudice che, nel medesimo procedimento, abbia svolto funzioni di

giudice per le indagini preliminari.

4. - Alla luce delle considerazioni che precedono, se è indubbio

che la pronuncia di una sentenza di merito, a causa del compimento di

una valutazione contenutistica dell'ipotesi di accusa, è attività

idonea a pregiudicare il successivo esercizio di analoghe funzioni da

parte del medesimo giudice nell'ambito dello stesso processo, deve

riconoscersi che tale pregiudizio può in concreto realizzarsi anche

quando l'ulteriore attività giurisdizionale cui il giudice è

chiamato - nella specie, a seguito di vicenda regressiva - sia

costituita dall'udienza preliminare. Anche in tale ipotesi ricorre

infatti il pericolo che l'art. 34, comma 1, cod. proc. pen. è

finalizzato a rimuovere: vale a dire che le valutazioni demandate al

giudice dell'udienza preliminare siano o possano apparire

condizionate dalla cosiddetta "forza della prevenzione", e cioè

dalla naturale propensione a tenere fermo il giudizio precedentemente

espresso in ordine alla medesima res iudicanda.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1,

del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede

l'incompatibilità alla funzione di giudice dell'udienza preliminare

del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza,

poi annullata, nei confronti del medesimo imputato e per lo stesso

fatto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:224 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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