Art. 299 c.p.p. — Revoca e sostituzione delle misure

Parte di questo testo si applica dal 28 febbraio 2027: le disposizioni della l. 114/2024 sul giudice per le indagini preliminari in composizione collegiale. Fonte: art. 9, comma 1, l. 9 agosto 2024, n. 114, come modificato dal d.l. 12 giugno 2026, n. 100, convertito dalla l. 7 agosto 2026, n. 145.

Le misure coercitive e interdittive sono immediatamente revocate quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilita' previste dall'articolo 273 o dalle disposizioni relative alle singole misure ovvero le esigenze cautelari previste dall'articolo 274. Salvo quanto previsto dall' art. 275, comma 3, quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare piu' proporzionata all'entita' del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, il giudice sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalita' meno gravose. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 ((nonche' quelli che autorizzano il distacco temporaneo dello strumento elettronico di controllo)) relativi alle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore. La medesima comunicazione e' effettuata ai prossimi congiunti della persona offesa laddove questa sia deceduta in conseguenza del reato per cui si procede, sempre che costoro ne abbiano fatto richiesta all'autorita' giudiziaria procedente, indicando il recapito, anche telematico, presso il quale intendono ricevere la comunicazione. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'estinzione, l'inefficacia pronunciata per qualsiasi ragione o la revoca delle misure coercitive previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286 o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicati, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all'autorita' di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini dell'eventuale adozione dei relativi provvedimenti. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, l'estinzione o la revoca delle misure coercitive di cui al comma 1 del presente articolo o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicate al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, puo' adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa. Il pubblico ministero e l'imputato richiedono la revoca o la sostituzione delle misure al giudice, il quale provvede con ordinanza entro cinque giorni dal deposito della richiesta. La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilita', presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio. Il difensore e la persona offesa possono, nei due giorni successivi alla notifica, presentare memorie ai sensi dell'articolo 121. Decorso il predetto termine il giudice procede. Il giudice provvede anche di ufficio quando assume l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare o quando e' richiesto della proroga del termine per le indagini preliminari o dell'assunzione di incidente probatorio ovvero quando procede all'udienza preliminare o al giudizio. Il giudice, prima di provvedere in ordine alla revoca o alla sostituzione delle misure coercitive e interdittive, di ufficio o su richiesta dell'imputato, deve sentire il pubblico ministero. Se nei due giorni successivi il pubblico ministero non esprime il proprio parere, il giudice procede. Il giudice, valutati gli elementi addotti per la revoca o la sostituzione delle misure, prima di provvedere puo' assumere l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini. Se l'istanza di revoca o di sostituzione e' basata su elementi nuovi o diversi rispetto a quelli gia' vatutati, il giudice deve assumere l'interrogatorio dell'imputato che ne ha fatto richiesta. Fermo quanto previsto dall'articolo 276, quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sostituisce la misura applicata con un'altra piu' grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalita' piu' gravose o applica congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva.In questo caso, se ritiene che l'aggravamento debba comportare l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, il giudice per le indagini preliminari rimette la decisione al collegio di cui all'articolo 328, comma 1-quinquies. 318 344 Dopo la chiusura delle indagini preliminari, se l'imputato chiede la revoca o la sostituzione della misura con altra meno grave ovvero la sua applicazione con modalita' meno gravose, il giudice, se la richiesta non e' presentata in udienza, ne da' comunicazione al pubblico ministero, il quale, nei due giorni successivi, formula le proprie richieste. La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilita', presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio. In ogni stato e grado del procedimento, quando non e' in grado di decidere allo stato degli atti, il giudice dispone, anche di ufficio e senza formalita', accertamenti sulle condizioni di salute o su altre condizioni o qualita' personali dell'imputato. Gli accertamenti sono eseguiti al piu' presto e comunque entro quindici giorni da quello in cui la richiesta e' pervenuta al giudice. Se la richiesta di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere e' basata sulle condizioni di salute di cui all'articolo 275, comma 4-bis, ovvero se tali condizioni di salute sono segnalate dal servizio sanitario penitenziario, o risultano in altro modo al giudice, questi, se non ritiene di accogliere la richiesta sulla base degli atti, dispone con immediatezza, e comunque non oltre il termine previsto nel comma 3, gli accertamenti medici del caso, nominando perito ai sensi dell'articolo 220 e seguenti, il quale deve tener conto del parere del medico penitenziario e riferire entro il termine di cinque giorni, ovvero, nel caso di rilevata urgenza, non oltre due giomi dall'accertamento. Durante il periodo compreso tra il provvedimento che dispone gli accertamenti e la scadenza del termine per gli accertamenti medesimi, e' sospeso il termine previsto dal comma 3. Si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 286-bis, comma 3.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 9 agosto 2024, n. 114

318

La L. 9 agosto 2024, n. 114, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che la presente modifica si applica decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L. 9 agosto 2024, n. 114, come modificata dal D.L. 12 giugno 2026, n. 100

344

con decorrenza dal 28 febbraio 2027

La L. 9 agosto 2024, n. 114, come modificata dal D.L. 12 giugno 2026, n. 100, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), numero 2), limitatamente al capoverso 1-quinquies, g), numero 2), h), l) e m), e di cui all'articolo 4 si applicano a decorrere dal 28 febbraio 2027".

Testo vigente dal 12 giugno 2026

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 299 c.p.p., dalle pronunce segnalate dalla Corte.

  • Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 32652/2026

    2 settembre 2026

    La Sesta Sezione penale ha affermato che, in tema di misure cautelari personali applicate per il reato di maltrattamenti in famiglia, il silenzio della persona offesa, posta in condizione di interloquire sulla richiesta di revoca o sostituzione della misura ai sensi dell'art. 299, comma 3, cod. proc. pen., è ininfluente ai fini della valutazione della sussistenza del pericolo concreto e attuale di reiterazione, costituendo tale interlocuzione esercizio di una mera facoltà, dalla cui mancanza non può desumersi né l'insussistenza di condizioni di pericolo né l'assenza di timore della vittima per la propria incolumità.

    Art. 299 c.p.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Fonte: Corte di cassazione, pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 440/1997

    Questione inammissibile
    23 dicembre 1997

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 299 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111 della Costituzione, dalla Corte di assise di Catanzaro, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 199…

    Art. 299 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 51/1997

    Questione infondata
    28 febbraio 1997

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 25, primo comma, Cost., del combinato disposto degli artt. 34, 279 e 299 cod. proc. pen. - nella parte in cui attribuisce la competenza a pronunciarsi sui provvedimenti cautelari concernenti la libertà personale dell'imputato al giudice del dibattimento, anziché ad un diverso ed autonomo giudice - in quanto, così come prospettata e indipendentemente da ogni valutazione nel merito, la questione implica o prefigura una molteplicità di scelte, rimesse al legislatore. Difatti non sarebbe l'unica, ne' sarebbe necessitata, la soluzione adombrata dal tribunale rimettente, di una permanente competenza per le misure coercitive rimessa al giudice per le indagini preliminari, quale giudice più idoneo in ragione di una asserita connotazione inquisitoria del giudizio cautelare. - V. massima A. red. G. Leo

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 34 c.p.p. · Art. 279 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 367/1996

    Questione infondata
    30 ottobre 1996

    È manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 27, comma secondo, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 299 cod. proc. pen. - nella parte in cui prevede che l'imputato di delitto per cui sia preveduta pena edittale minima non inferiore alla durata della custodia cautelare sofferta, nei confronti del quale si sia già formato il giudicato sulla colpevolezza, possa chiedere, e che il giudice adito, anche in sede di appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., debba disporre, la revoca o la sostituzione della misura della custodia cautelare per l'accertata carenza o attenuazione delle esigenze prevedute dall'art. 274 cod. proc. pen. - in quanto, all'infuori del giudizio di rinvio, vale il principio, più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui non si è in presenza di una condanna allorché è stata accertata soltanto la responsabilità dell'imputato ma non è stata ancora applicata la pena relativa; e, pertanto, risulta non corretto il presupposto interpretativo da cui muove il giudice 'a quò. red.: S. Di Palma

    Art. 299 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 310 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (10)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

12 versioni dal 1988

1988oggi
  1. 12 giugno 2026 — oggiin vigoreper 4 mesi
  2. 17 dicembre 2025 — 12 giugno 2026per 6 mesi
  3. 25 agosto 2024 — 17 dicembre 2025per un anno
  4. 9 dicembre 2023 — 25 agosto 2024per 9 mesi
  5. 9 agosto 2019 — 9 dicembre 2023per 4 anni
  6. 8 maggio 2015 — 9 agosto 2019per 4 anni
  7. 16 ottobre 2013 — 8 maggio 2015per un anno
  8. 3 agosto 1999 — 16 ottobre 2013per 14 anni
  9. 23 agosto 1995 — 3 agosto 1999per 4 anni
  10. 11 settembre 1991 — 23 agosto 1995per 4 anni
  11. 15 febbraio 1991 — 11 settembre 1991per 7 mesi
  12. 24 ottobre 1988 — 15 febbraio 1991testo originarioper 2 anni

Che cosa è cambiato dal 12 giugno 2026

Confronto con la versione in vigore dal 17 dicembre 2025 al 12 giugno 2026.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 9 agosto 2024, n. 114, come modificata dal D.L. 12 giugno 2026, n. 100

    La L. 9 agosto 2024, n. 114, come modificata dal D.L. 12 giugno 2026, n. 100, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), numero 2), limitatamente al capoverso 1-quinquies, g), numero 2), h), l) e m), e di cui all'articolo 4 si applicano a decorrere dal 28 febbraio 2027".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art299 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari