Corte costituzionale

Sentenza n. 453/1994

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/12/1994 · relatore Ugo Spagnoli

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 comma 2 del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 24

settembre 1993 dal Pretore di Salerno, sezione distaccata di Eboli,

nel procedimento penale a carico di Perna Aniello, iscritta al n. 119

del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1994 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Motivazione

Ritenuto in fatto Investito del giudizio dibattimentale a carico di un imputato di

guida senza patente dopo che, nella fase delle indagini preliminari,

aveva rigettato, in veste di giudice per le indagini preliminari, per

errata qualificazione del fatto, una domanda di ammissione

all'oblazione formulata dal medesimo imputato relativamente

all'addebito di incauto affidamento di veicolo originariamente

rubricato dal pubblico ministero, il Pretore di Salerno, sezione

distaccata di Eboli, ha sollevato, in riferimento agli artt. 76, 25 e

101 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 34 comma 2 del codice di procedura penale, "nella parte in

cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale

il g.i.p. presso la pretura circondariale che abbia respinto la

richiesta di ammissione all'oblazione per la ritenuta diversità

della qualificazione giuridica del fatto sottoposto alla sua

cognizione".

Dopo aver ricordato che dalla giurisprudenza costituzionale, e in

particolare dalle sentenze nn. 496 del 1990, 502 del 1991 e 124 del

1992, si desume il principio che sussiste incompatibilità con la

funzione di giudizio tutte le volte che, nelle precedenti fasi, il

giudice abbia compiuto una valutazione non formale, ma di contenuto,

dei risultati delle indagini preliminari, il remittente osserva che

non dissimile è la situazione venutasi a creare nel caso in esame.

Ed infatti, essendo stato investito, quale giudice per le indagini

preliminari, della richiesta di ammissione all'oblazione, egli non

solo ha avuto modo di conoscere e valutare tutti gli atti contenuti

nel fascicolo del pubblico ministero, ma, soprattutto, rigettando la

domanda per la ritenuta sussistenza di un'ipotesi di reato diversa da

quella ravvisata dal pubblico ministero, ha effettuato una

valutazione pregnante ed incisiva dei risultati delle indagini

preliminari, attribuendo al fatto la nuova qualificazione giuridica

sulla base della quale l'organo dell'accusa ha poi proceduto

all'esercizio dell'azione penale attraverso l'emissione del decreto

di citazione a giudizio.

Non essendo tale ipotesi contemplata tra le cause di

incompatibilità previste dall'art. 34 comma 2 del codice di

procedura penale, viene a profilarsi, ad avviso del giudice a quo, un

contrasto tra detta norma e l'art. 76 della Costituzione, in

relazione alla direttiva n. 103 della legge-delega 16 febbraio 1987,

n. 81, che impone la rigorosa affermazione, nel giudizio pretorile,

del principio di terzietà del giudice.

Risulterebbero poi violati anche gli artt. 25 e 101 della

Costituzione, "in quanto anche il mero sospetto dell'emanazione di

una decisione dibattimentale sulla base di una valutazione

precostituita minerebbe l'indipendenza del giudice intesa come

assoluta certezza della sua terzietà ed imparzialità, che

costituiscono peraltro requisiti indefettibili del suo status di

giudice naturale". Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Salerno ha sollevato, in riferimento agli artt.

76, 25 e 101 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 34 comma 2 del codice di procedura penale,

"nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio

dibattimentale il g.i.p. presso la pretura circondariale che abbia

respinto la richiesta di ammissione all'oblazione per la ritenuta

diversità della qualificazione giuridica del fatto sottoposto alla

sua cognizione".

2. - La questione è fondata.

Nella delibazione della domanda di oblazione il giudice

remittente, allora in funzione di giudice per le indagini

preliminari, aveva ritenuto che l'ipotesi di reato in essa indicata

(incauto affidamento di veicolo) non corrispondeva al fatto

risultante dagli atti del procedimento (concorso in guida senza

patente). Per tale motivo egli aveva respinto la domanda di

oblazione, determinando il pubblico ministero ad esercitare l'azione

penale per il reato di concorso in guida senza patente, procedimento

del quale è stato poi investito il giudice a quo in funzione di pretore del dibattimento.

3. - Le due fattispecie contravvenzionali sopra indicate

differiscono profondamente sia per l'elemento materiale sia per

quello psicologico; sicché non può esservi alcun dubbio che, per

pervenire alla conclusione di cui si è detto, il giudice non ha

potuto limitarsi a valutare la formale riconducibilità della

fattispecie concreta alla fattispecie astratta risultante dalla

domanda, ma ha dovuto necessariamente compiere un approfondito esame

delle risultanze degli atti di indagine, ai fini della esatta

individuazione del fatto.

4. - A partire dalla sentenza n. 496 del 1990, questa Corte ha

ripetutamente affermato l'incompatibilità alla funzione di giudizio,

sia dibattimentale che abbreviato, del giudice che abbia compiuto, in

occasione dello svolgimento di alcune funzioni tipiche (esame della

richiesta di archiviazione, della richiesta di decreto penale di

condanna, dell'applicazione di pena patteggiata), una valutazione non

formale ma di contenuto delle risultanze delle indagini preliminari,

quali esse si presentano nel momento di esercizio (o di non

esercizio) dell'azione penale (v. anche sentenze nn. 401 e 502 del

1991; 124, 186, 399 del 1992; 439 del 1993).

Nella vicenda processuale in esame, la domanda di oblazione è

stata proposta dalla persona sottoposta alle indagini, come reso

possibile dalla procedura (v. in particolare art. 141 disp. att. cod.

proc. pen.), prima ancora che il pubblico ministero si pronunciasse

formalmente circa gli esiti delle indagini preliminari.

Senonché, avendo il pubblico ministero espresso parere favorevole

all'accoglimento della domanda di oblazione, può logicamente

ricavarsi, in primo luogo, che l'ipotesi criminosa indicata nella

notizia di reato, cui faceva riferimento la domanda, era

corrispondente a quella per la quale, in difetto del procedimento di

oblazione, il pubblico ministero avrebbe effettivamente esercitato

l'azione penale e, in secondo luogo, che la delibazione del giudice

è intervenuta, nella sostanza, a conclusione dell'attività di

indagine, come risulta anche dal fatto che, a seguito del

provvedimento di rigetto, il pubblico ministero ha emesso decreto di

citazione a giudizio senza procedere a ulteriore attività

investigativa.

5. - Appare dunque che al caso in esame debba applicarsi la

medesima ratio decidendi di cui sono espressione le numerose pronunce

sopra richiamate; ratio variamente articolata nelle singole

fattispecie di cui la Corte è stata via via investita, ma che assume

una configurazione unitaria.

Al fine della valutazione della sussistenza delle ragioni di

incompatibilità con la funzione di giudizio, non rappresenta,

infatti, un dato essenziale quello per cui la funzione presa a

raffronto segua temporalmente la formale chiusura delle indagini

preliminari, quanto l'aspetto sostanziale che questa funzione si

concreti in una valutazione del merito delle indagini,

complessivamente considerate nel loro stadio terminale, ai fini

dell'eventuale adozione di un provvedimento idoneo a porre termine

definitivamente al procedimento o a devolvere la regiudicanda alla

sede processuale.

Non sussisterebbe, invece, la ratio affermativa della

incompatibilità qualora la funzione concretamente svolta dal giudice

non riguardi il merito dell'accusa, come potrebbe avvenire, stando

alla fattispecie processuale qui dedotta, ove il giudice rigetti la

domanda di oblazione per motivi formali, ovvero qualora tale funzione

si estrinsechi nell'esame dei risultati di indagini non ancora di

fatto esaurite.

6. - Per quanto si è sopra detto, una volta accertato che nel

caso di specie la valutazione del giudice ha riguardato il merito

della ipotesi criminosa, e che essa è stata effettuata sul complesso

delle indagini preliminari, si deve ritenere che ricorrono gli stessi

motivi di contrasto con la direttiva ex art. 2 n. 67 della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, intesa nel suo contenuto sostanziale

(v. sentenza n. 496 del 1990), e, quindi, con l'art. 76 della

Costituzione, che avevano condotto questa Corte alle pronunce di

accoglimento sopra menzionate, restando assorbiti gli ulteriori

profili prospettati dal giudice a quo.

Conseguentemente, così definito il thema decidendum, va

dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 comma 2 cod.

proc. pen. , nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla

funzione di giudizio del giudice per le indagini preliminari il

quale, per la ritenuta diversità del fatto, sulla base di una

valutazione del complesso delle indagini preliminari, abbia rigettato

la domanda di oblazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 comma 2 del

codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede

l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice per le

indagini preliminari il quale, per la ritenuta diversità del fatto,

sulla base di una valutazione del complesso delle indagini

preliminari, abbia rigettato la domanda di oblazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:453 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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