Corte costituzionale

Sentenza n. 186/1992

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/04/1992 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di

procedura penale in relazione agli artt. 135 del decreto legislativo

28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale) e 444 del codice di

procedura penale, promossi con n. 3 ordinanze emesse da diverse

autorità giudiziarie, iscritte ai nn. 699, 700 e 714 del registro

ordinanze 1991 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica

nn. 47 e 49, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di costituzione di F. F. nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 3 marzo 1992 il Giudice relatore

Ugo Spagnoli;

Uditi l'avvocato Michele Silverj per F. F. e l'Avvocato

dello Stato Paolo Di Tarsia di Belmonte per il Presidente del

Consiglio dei Ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nell'udienza dibattimentale del 14 ottobre 1991 concernente

un procedimento a carico di F. F. e C. B.,

quest'ultimo chiedeva l'applicazione della pena ex art. 444 cod.

proc. pen., ottenendo il consenso del pubblico ministero. Il

Tribunale di Macerata, presa visione, ai sensi dell'art. 135 disp.

att. cod. proc. pen., degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico

ministero, rigettava la richiesta. Quindi, su eccezione della difesa

del coimputato F., sollevava, con ordinanza emessa nella medesima

udienza (r.o. n. 699/91), una questione di legittimità

costituzionale dell'art. 34, secondo comma, cod. proc. pen.,

assumendone il contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. "nella parte in

cui non prevede tra le ipotesi di incompatibilità del giudice anche

quella in cui il giudice del dibattimento abbia avuto conoscenza

degli atti contenuti nel fascicolo del PM ai sensi del citato art.

135 D.lg.vo 271/89".

Il Tribunale sostiene che, quando la richiesta di applicazione di

pena sia stata rigettata o accolta per uno solo dei coimputati, il

diritto di difesa di entrambi sarebbe compromesso o menomato dalla

previa conoscenza dei suddetti atti da parte del collegio: ciò

perché è principio informatore del nuovo sistema processuale che il

giudice non li debba conoscere, dato che la prova deve formarsi

esclusivamente in dibattimento, e perché tale principio è indice di

un'accentuazione nel sistema del rilievo assegnato alla terzietà del

giudice (cfr. sentenza n. 496 del 1990).

Tale anticipata cognizione, inoltre, darebbe luogo a disparità di

trattamento rispetto agli imputati nei cui confronti essa non si sia

verificata, con conseguente violazione dell'art. 3 Cost.

1.1. - La parte privata F. F., rappresentata e difesa

dall'avv. M. Gentiloni Silverj, aderisce alle argomentazioni del

giudice a quo, sottolineando che nel procedimento di applicazione di

pena di cui all'art. 444 cod. proc. pen., il giudice valuta gli atti

delle indagini preliminari e motiva il provvedimento conclusivo non

solo sotto il profilo della legittimità, ma anche sotto quello del

merito (sentenza n. 313 del 1990), e quindi compie quella

"valutazione non formale, ma di contenuto dei risultati delle

indagini preliminari" che secondo la sentenza n. 496 del 1990 radica

l'incompatibilità.

1.2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la

questione sia dichiarata non fondata, richiamando le conclusioni

rassegnate nei giudizi instaurati con le ordinanze nn. 184 e 664 del

1991, già riassunte nelle sentenze nn. 401 del 1991 e 124 del 1992.

2. - Anche il Tribunale di Bari, con ordinanza del 10 ottobre 1991

(r.o. n. 700/91), ha sollevato - in riferimento, però, agli artt.

76, 77 e 25 Cost. - una questione di legittimità costituzionale del

citato art. 34, secondo comma, cod. proc. pen., "nella parte in cui

non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio del giudice

che ha pronunciato o concorso a pronunciare sentenza nel giudizio di

applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. nei confronti di

coimputato, nello stesso processo, di concorso negli stessi reati".

Il Tribunale premette che, nel procedimento a carico di L.

V. e M. S. - ai quali erano addebitati sia il

concorso negli stessi reati sia reati diversi per ciascuno - aveva,

previa separazione dei giudizi, applicato la pena richiesta dal

M. col consenso del pubblico ministero, emettendo la sentenza

prevista dall'art. 444 cod. proc. pen.. Così facendo, ha preso piena

conoscenza degli atti dell'indagine preliminare ed ha espresso il

proprio convincimento in ordine alla sussistenza ed alla

qualificazione giuridica dei fatti, anche in relazione alle

aggravanti contestate, escludendo altresì la ricorrenza dei

presupposti per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.. Da ciò

deriva - secondo il Tribunale - un inevitabile condizionamento del

giudice rispetto al successivo giudizio sugli stessi fatti cui è

chiamato nei confronti del coimputato, dato che ha già compiuto una

valutazione sul merito dei fatti medesimi e sulla fondatezza delle

relative imputazioni. Onde ricorrerebbe, a suo avviso, quella

situazione, non di mera conoscenza degli atti delle indagini

preliminari, ma di valutazione di contenuto dei loro risultati, che

alla stregua della sentenza di questa Corte n. 496 del 1990 vale a

radicare l'incompatibilità.

2.1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la

questione sia dichiarata infondata, richiamando le conclusioni

rassegnate nel giudizio instaurato con l'ordinanza n. 287 del 1991,

già riassunte nella sentenza n. 401 del 1991.

3. - Rilevando di aver già conosciuto del procedimento penale a

carico di M. N., B. A. e F. A. in quanto

aveva, quale giudice per le indagini preliminari, respinto - per la

ritenuta impossibilità di decidere allo stato degli atti - la

richiesta di giudizio abbreviato avanzata dal B., il Pretore di

Urbino ha sollevato d'ufficio, con ordinanza emessa nell'udienza

dibattimentale del 3 ottobre 1991 (r.o. n. 714/91), una questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice

di procedura penale "nella parte in cui non prevede

l'incompatibilità a partecipare al giudizio dibattimentale del

giudice che abbia partecipato come giudice per le indagini

preliminari al giudizio abbreviato".

Ad avviso del giudice rimettente, sarebbero violati gli artt. 76 e

77 Cost. - in relazione ai principi di cui all'art. 2 della legge

delega 16 febbraio 1987, n. 81 - nonché l'art. 25 Cost., in quanto

tale omessa previsione sarebbe in contrasto col principio di

"terzietà" del giudice del dibattimento, cui la legge delega si è

ispirata ed a tutela del quale è stato introdotto il regime c.d. del

"doppio fascicolo" (artt. 431 e 433 cod. proc. pen.), onde sottrarre

alla conoscenza di detto giudice gli atti inclusi nel fascicolo del

pubblico ministero; mentre questi - essendo il giudizio abbreviato

condotto su tale fascicolo - sono in detta sede conosciuti, anche per

la parte che non può confluire nel fascicolo del dibattimento.

3.1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la

questione sia dichiarata infondata. A suo avviso, infatti, la legge

delega (direttiva n. 67) ed il principio di imparzialità del giudice

(art. 25 Cost.) possono ritenersi violati solo quando lo stesso

giudice è chiamato a pronunciarsi due volte sul medesimo oggetto

partendo da atti già da lui conosciuti in sede di pregresse

decisioni. Nel caso in esame il giudice si limita ad una cognizione

sommaria ai soli fini di valutare l'ammissibilità del giudizio

abbreviato, basandosi per di più su un materiale probatorio non

coincidente con quello di cui dispone il giudice del dibattimento e

ravvisandone perciò l'insufficienza ai fini della decisione di

merito: onde non può dirsi che tale valutazione costituisca

anticipazione del giudizio definitivo.

Non vi è stata costituzione di parti private. Considerato in diritto

1. - I tre giudizi investono, pur se sotto diversi profili, la

medesima disposizione di legge. È perciò opportuno che siano

riuniti e decisi con un'unica sentenza.

2. - Il Tribunale di Macerata (r.o. n. 699/91), dovendo celebrare

il dibattimento nei confronti di due coimputati dello stesso reato ed

avendo in precedenza respinto - previo esame degli atti contenuti nel

fascicolo del pubblico ministero ai sensi dell'art. 135 disp. att.

cod. proc. pen. - la richiesta di applicazione di pena concordata ai

sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. avanzata col consenso del

pubblico ministero da uno di essi, dubita che l'art. 34, secondo

comma, del codice di procedura penale, in quanto non prevede in tal

caso l'incompatibilità a partecipare al giudizio, contrasti con gli

artt. 3 e 24 Cost., perché tale previa valutazione comporterebbe un

deteriore trattamento per gli imputati nei cui confronti si sia

verificata e ne menomerebbe il diritto di difesa.

2.1. - La questione è fondata.

Questa Corte ha già chiarito, nella sentenza n. 124 del 1992, che

non la mera conoscenza degli atti, ma una valutazione di merito circa

l'idoneità delle risultanze delle indagini preliminari a fondare un

giudizio di responsabilità dell'imputato, vale a radicare

l'incompatibilità; e che questa deve riconoscersi sussistente nelle

ipotesi (non di inammissibilità, ma) di rigetto della richiesta di

applicazione di pena concordata, dato che essa comporta, quanto meno,

una valutazione negativa circa l'esistenza delle condizioni

legittimanti il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e circa

la congruenza alle suddette risultanze della qualificazione giuridica

del fatto e/o delle circostanze ritenute nella richiesta: ciò che

risulta dagli atti essersi verificato nel caso di specie, in cui il

rigetto concerneva appunto la suddetta qualificazione giuridica.

L'impugnato art. 34, secondo comma, va perciò dichiarato

costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede

l'incompatibilità a partecipare al giudizio del giudice che abbia

rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata ex art. 444

cod. proc. pen..

3. - A diverse conclusioni deve invece pervenirsi in ordine alla

questione sollevata dal Tribunale di Bari (r.o. n. 700/91) che,

avendo, previa separazione dei giudizi, emesso una sentenza di

applicazione di pena concordata nei confronti di un coimputato di

concorso negli stessi reati, dubita che il citato art. 34, secondo

comma, confligga con gli artt. 76, 77 e 25 Cost. in quanto non

prevede, in tal caso, l'incompatibilità a celebrare il giudizio nei

confronti dell'altro imputato: e ciò perché in tal modo sarebbe

stata già compiuta una valutazione del merito dei fatti e della

fondatezza delle relative imputazioni.

3.1. - Nella già citata sentenza n. 124 del 1992, questa Corte ha

precisato che l'imparzialità è "connotato intrinseco dell'attività

del giudice" e che perciò l'incompatibilità, nella disciplina qui

in esame, "è ragionevolmente circoscritta ai casi di duplicità del

giudizio di merito sullo stesso oggetto", dato che per attuare "la

garanzia costituzionale del giusto processo" ciò che va evitato è

"il rischio che la valutazione conclusiva di responsabilità sia, o

possa apparire, condizionata dalla propensione del giudice a

confermare una propria precedente decisione".

A tal fine è, però, necessario che la regiudicanda sia identica,

dato che solo in tal caso può riconoscersi un condizionamento

suscettibile di minare l'imparzialità. Un'identità dell'oggetto del

giudizio non è invece ravvisabile nell'ipotesi di concorso di

persone nel medesimo reato, perché alla comunanza dell'imputazione

fa necessariamente riscontro una pluralità di condotte distintamente

ascrivibili a ciascuno dei concorrenti, le quali, ai fini del

giudizio di responsabilità, devono formare oggetto di autonome

valutazioni sotto il profilo tanto materiale che psicologico, e ben

possono, quindi, sfociare in un accertamento positivo per l'uno e

negativo per l'altro.

La questione, di conseguenza, deve essere dichiarata infondata.

4. - Della legittimità del medesimo art. 34, secondo comma,

dubita anche il Pretore di Urbino (r.o. n. 714/91) per la mancata

previsione dell'incompatibilità a celebrare il giudizio

dibattimentale di chi, quale giudice per le indagini preliminari,

abbia respinto la richiesta di giudizio abbreviato - avanzata, nella

specie, da uno dei tre imputati - per la ritenuta impossibilità di

decidere allo stato degli atti.

Ad avviso del rimettente sarebbe violato, in tal caso, in ragione

della previa conoscenza - preclusa al giudice dibattimentale - degli

atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, il principio di

"terzietà" di detto giudice desumibile dalle direttive di cui

all'art. 2 della legge delega n. 81 del 1987 e, quindi, gli artt. 76

e 77, nonché l'art. 25 della Costituzione.

4.1. - La questione non è fondata.

Anche rispetto ad essa deve ribadirsi, innanzitutto, che la mera

conoscenza degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero

non è, di per sé stessa, ragione sufficiente a radicare

l'incompatibilità al giudizio.

Si è anche chiarito, d'altra parte, che a tal fine è necessario

che si sia in presenza di una duplice valutazione di merito. Nel caso

in esame, invece, la valutazione circa la decidibilità allo stato

degli atti, da effettuarsi ai fini dell'introduzione del giudizio

abbreviato, concerne solo la sufficienza di essi ai fini della

formulazione di un giudizio definitivo di responsabilità e comporta,

quindi, una decisione di natura meramente processuale, per ciò

stesso inidonea a dar luogo ad un "pre-giudizio" rispetto alla

decisione di merito (cfr., da ultimo, la già citata sentenza n. 124

del 1992).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34,

secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non

prevede l'incompatibilità del giudice per le indagini preliminari

che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata

di cui all'art. 444 dello stesso codice a partecipare al giudizio;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità

costituzionale del medesimo art. 34, secondo comma, sollevata, in

riferimento agli artt. 76, 77 e 25 della Costituzione dal Tribunale

di Bari con ordinanza del 10 ottobre 1991;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità

costituzionale dello stesso art. 34, secondo comma, sollevata, in

riferimento agli artt. 76, 77 e 25 della Costituzione, dal Pretore di

Urbino con ordinanza del 3 ottobre 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 13 aprile 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 aprile 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:186 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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