Codice di procedura penale

Art. 175 c.p.p. — Restituzione nel termine

Il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza, se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore. La richiesta per la restituzione nel termine e' presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale e' cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore. L'imputato condannato con decreto penale, che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, e' restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato. 215 ((2.1. L'imputato giudicato in assenza e' restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato, se, nei casi previsti dall'articolo 420-bis, commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa.)) La richiesta indicata ((ai commi 2 e 2.1)) e' presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. In caso di estradizione dall'estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 21 FEBBRAIO 2005, N. 17, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 APRILE 2005, N. 60. La restituzione non puo' essere concessa piu' di una volta per ciascuna parte in ciascun grado del procedimento. Sulla richiesta decide con ordinanza il giudice che procede al tempo della presentazione della stessa. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari. Se sono stati pronunciati sentenza o decreto di condanna, decide il giudice che sarebbe competente sulla impugnazione o sulla opposizione. L'ordinanza che concede la restituzione nel termine per la proposizione della impugnazione o della opposizione puo' essere impugnata solo con la sentenza che decide sulla impugnazione o sulla opposizione. Contro l'ordinanza che respinge la richiesta di restituzione nel termine puo' essere proposto ricorso per cassazione. Quando accoglie la richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione, il giudice, se occorre, ordina la scarcerazione dell'imputato detenuto e adotta tutti i provvedimenti necessari per far cessare gli effetti determinati dalla scadenza del termine. Se la restituzione nel termine e' concessa a norma del comma 2, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione. ((8-bis. Se la restituzione nel termine e' concessa a norma del comma 2.1, non si tiene conto, ai fini della improcedibilita' di cui all'articolo 344-bis, del tempo intercorso tra il novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 544, come eventualmente prorogato ai sensi dell'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione.)) 290

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

174

La Corte costituzionale, con sentenza 30 novembre 2009 - 04 dicembre 2009, n. 317 (in G.U. 1a s.s. 9/12/2009, n. 49) ha dichiarato illegittimita' costituzionale dell'art. 175, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente la restituzione dell'imputato, che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale, nel concorso delle ulteriori condizioni indicate dalla legge, quando analoga impugnazione sia stata proposta in precedenza dal difensore dello stesso imputato.

L. 28 aprile 2014, n. 67, come modificata dalla L. 11 agosto 2014, n. 118

215

La L. 28 aprile 2014, n. 67, come modificata dalla L. 11 agosto 2014, n. 118, ha disposto (con l'art. 15-bis, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado". Ha inoltre disposto (con l'art. 15-bis, comma 2) che "In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato e' stato dichiarato contumace e non e' stato emesso il decreto di irreperibilita'".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

290

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha disposto (con l'art. 89, comma 3) che "Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Negli stessi casi si applicano anche le disposizioni dell'articolo 175 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto".

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 175 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 34418/2026

    24 settembre 2026

    La Sesta Sezione penale, in tema di termini processuali, ha affermato che la persona offesa di un delitto di violenza domestica deve essere restituita nel termine per la costituzione di parte civile, ai sensi dell’art. 175, comma 1, cod. proc. pen., nel caso in cui, pur se il decreto di citazione a giudizio sia stato ritualmente notificato presso il domicilio dichiarato in sede di denuncia, non abbia avuto conoscenza del processo per causa di forza maggiore dovuta al collocamento in una casa rifugio ad indirizzo segreto, con imposizione di regole di isolamento a tutela della sua incolumità.

    Art. 175 c.p.p.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 461/1990

    Ha colpito questo articolo
    16 ottobre 1990

    Dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 169, ultimo comma, 175 e 202, secondo comma, del codice di procedura penale del 1930, nella parte in cui prevede che la notificazione nelle forme stabilite dall'art. 169, ultimo comma, dell'impugnazione di una sentenza o di un altro provvedimento penale per i soli interessi civili si perfeziona al momento del…

    Art. 169 c.p.p. · Art. 175 c.p.p. · Art. 202 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 149/2014

    Altra decisione
    28 maggio 2014

    Sono restituiti al rimettente gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 175, 178, comma 1, lett. c ), 179 e 604 cod. proc. pen., impugnati, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, Cost. (in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo), nella parte in cui non prevedono che la mancata conoscenza del procedimento, da parte dell'imputato restituito nel termine per proporre impugnazione, determini la nullità della sentenza appellata, ovvero del decreto di rinvio a giudizio o di citazione a giudizio con nullità derivata di detta sentenza, e imponga conseguentemente la trasmissione degli atti al giudice di primo grado; nonché, «in aggiunta o in alternativa», degli artt. 175 e 603 cod. proc. pen., impugnati, in riferimento ai medesimi parametri, nella parte in cui non consentono all'imputato, restituito nel termine per non aver avuto conoscenza del procedimento, di avvalersi in modo pieno, in grado di appello, delle facoltà previste dagli artt. 438, 444, 468, 491 e 555 del medesimo codice. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, è intervenuta la legge n. 67 del 2014 che ha modificato in modo particolarmente incisivo la disciplina del processo penale senza la presenza dell'imputato. Per effetto di tale provvedimento, tre delle cinque norme censurate (artt. 175, 603 e 604 cod. proc. pen.) sono state oggetto di rilevanti interventi modificativi ed è radicalmente mutato il panorama normativo di riferimento. Alla luce del citato ius superveniens compete, pertanto, al giudice a quo un nuovo esame della rilevanza delle questioni.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 317/2009

    Illegittimità dichiarata
    4 dicembre 2009

    Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., impugnato in riferimento agli artt. 24, 111, primo comma, e 117, primo comma, Cost., deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione, sollevata dalla difesa erariale, per non avere il rimettente considerato la possibilità di dare della disposizione censurata un'interpretazione conforme alla Costituzione. Infatti, in merito alla preclusione, per l'imputato giudicato in contumacia, della possibilità di chiedere la restituzione nel termine per impugnare la sentenza emessa nei suoi confronti, allorché il suo difensore abbia già promosso un giudizio impugnatorio, si è formato, nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, un vero e proprio diritto vivente, rispetto al quale il rimettente ha esplicitamente ritenuto di non potere distaccarsi facendo uso degli ordinari strumenti ermeneutici.

    Art. 175 c.p.p. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 2014 al 30 dicembre 2022. 3 parole tolte, 138 parole aggiunte.

… a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato. aggiunto: 2.1. L'imputato giudicato in assenza e' restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato, se, nei casi previsti dall'articolo 420-bis, commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa. La richiesta indicata tolto: al comma 2 aggiunto: ai commi 2 e 2.1 e' presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello … del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna aggiunto: e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione. 8-bis. Se la restituzione nel termine e' concessa a norma del comma 2.1, non si tiene conto, ai fini della improcedibilita' di cui all'articolo 344-bis, del tempo intercorso tra il novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 544, come eventualmente prorogato ai sensi dell'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha disposto (con l'art. 89, comma 3) che "Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Negli stessi casi si applicano anche le disposizioni dell'articolo 175 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art175 · fonte del testo

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