Art. 431 c.p.p. — Fascicolo per il dibattimento

Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento. Se una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti:

  • a)gli atti relativi alla procedibilita' dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile;
  • b)i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;
  • c)i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero e dal difensore;
  • d)i documenti acquisiti all'estero, mediante rogatoria internazionale e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalita';
  • e)i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio;
  • f)i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera d), assunti all'estero a seguito di rogatoria internazionale ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facolta' loro consentite dalla legge italiana;
  • g)il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati nell'articolo 236 ((, nonche', quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale e' ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che e' attualmente, o e' stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea, una copia del cartellino fotodattiloscopico con indicazione del codice univoco identificativo));
  • h)il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove. 2 Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonche' della documentazione relativa all'attivita' di investigazione difensiva.

Testo vigente dal 19 ottobre 2021

Corte costituzionale

17 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 40/1999

    Questione infondata
    19 febbraio 1999

    È manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 27, secondo comma, Cost., nei confronti degli artt. 34, 431, 565 cod. proc. pen. e 138 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, nella parte in cui, riguardo al giudizio davanti al pretore, non prescrivono che, in seguito ad arresto in flagranza, la relazione dell'ufficiale o dell'agente di polizia giudiziaria procedente e le dichiarazioni dell'arrestato vengano assunte, in sede di convalida dell'arresto, nel rispetto delle forme dettate per la testimonianza e per l'esame dell'imputato nel dibattimento, nonché nella parte in cui non prevedono l'inserimento di tali atti, acquisiti nelle forme suddette, nel fascicolo per i dibattimento. La questione è stata infatti sollevata nel corso del dibattimento, dopo che il giudice 'a quò, avendo già provveduto sia sulla convalida dell'arresto, sia sulla richiesta di applicazione della misura cautelare, aveva ormai esaurito, sul punto, la sua cognizione. - Nello stesso senso, su analoghe questioni, O. nn. 301/1997, 401/1997, 59/1998 e 171/1998.

    Art. 34 c.p.p. · Art. 431 c.p.p. · Art. 566 c.p.p. · Art. 138 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

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  • Ordinanza n. 286/1998

    Questione infondata
    17 luglio 1998

    È manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, 431, 566 cod. proc. pen. e dell'art. 138 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie cod. proc. pen.) - nella parte in cui non prescrivono che la relazione dell'ufficiale o dell'agente di p.g. procedente e le dichiarazioni dell'imputato vengano assunte, in sede di convalida dell'arresto, nel rispetto delle forme dettate per la testimonianza e per l'esame dell'imputato nel dibattimento, nonché nella parte in cui non prevedono l'inserimento di tali atti, acquisiti nelle forme indicate, nel fascicolo del dibattimento - sollevata con riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, 25, comma primo, e 27, comma secondo, Cost., in quanto la questione medesima è stata sollevata dopo che il giudice "a quo" aveva già provveduto sulla convalida dell'arresto e sulla richiesta di misura cautelare, ed aveva già avuto inizio il dibattimento. - O. nn. 301/1997, 401/1997, 59 e 171/1998. red.: S. Di Palma

    Art. 34 c.p.p. · Art. 431 c.p.p. · Art. 566 c.p.p. · Art. 138 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 171/1998

    Questione inammissibile
    13 maggio 1998

    Manifesta inammissibilità della questione, già dichiarata manifestamente inammissibile con l'ordinanza n. 301 del 1997 - e, successivamente, con le ordinanze n. 401 del 1997 e 59 del 1998 - per difetto di rilevanza in relazione al giudizio di merito nell'ambito del quale, ancorché 'in liminè, era stata sollevata. (La questione era stata sollevata - come quella oggetto del caso in esame - nel corso del dibattimento, dopo che il giudice 'a quò aveva già provveduto sulla convalida dell'arresto e sulla richiesta di misura cautelare). red.: G. Leo

    Art. 34 c.p.p. · Art. 431 c.p.p. · Art. 566 c.p.p. · Art. 138 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (9)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 19 ottobre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 18 gennaio 2001 al 19 ottobre 2021. 73 parole aggiunte.

g) il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati nell'articolo 236aggiunto: , nonche', quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale e' ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che e' attualmente, o e' stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea, una copia del cartellino fotodattiloscopico con indicazione del codice univoco identificativo;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art431 · fonte del testo

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