Corte costituzionale

Sentenza n. 455/1994

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/12/1994 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di

procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 29 novembre 1993 dal Pretore di Padova

nel procedimento penale a carico di Jovanovic Valjko ed altri,

iscritta al n. 124 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale,

dell'anno 1994;

2) ordinanza emessa il 21 gennaio 1994 dal Pretore di Modica,

sezione distaccata di Ispica, nel procedimento penale a carico di

Moltisanti Corrado, iscritta al n. 203 del registro ordinanze 1994 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima

serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1994 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Investito del giudizio dibattimentale nei confronti di un

imputato di ricettazione, il Pretore di Padova, rilevato trattarsi

dello stesso procedimento nell'ambito del quale, all'esito di un

precedente dibattimento, esso magistrato aveva ritenuto la diversità

del fatto rispetto a quello contestato (furto aggravato), e aveva

pertanto, in applicazione dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen.,

ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 comma 2, cod.

proc. pen. "nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del

giudice che ha pronunciato l'ordinanza di trasmissione degli atti al

pubblico ministero ai sensi dell'art. 521, comma 2, c.p.p. a

partecipare al giudizio" (r.o. n. 124 del 1994).

L'organo remittente, precisato che l'art. 34 cod. proc. pen. non

contempla tale ipotesi tra le cause di incompatibilità del giudice,

ed escluso che ad essa possa adattarsi la previsione dell'art. 37,

comma 1, lettera b), del medesimo codice, concepita quale caso di

ricusazione (l'avere il giudice manifestato indebitamente il proprio

convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione), osserva che non

può nemmeno ritenersi appagante, nella predetta situazione

processuale, il ricorso all'istituto della astensione, attraverso

l'evocazione del motivo delle "gravi ragioni di convenienza" di cui

alla lettera h) del comma 1 dell'art. 36, non potendo essere rimessa

"alla discrezionalità del singolo magistrato la autovalutazione

della propria capacità professionale di non lasciarsi influenzare da

giudizi già espressi ritualmente". È invece il legislatore,

prosegue il giudice a quo, a dover stabilire, ai fini della

salvaguardia del principio del giudice naturale, se in un caso come

quello in esame vi sia o meno incompatibilità a giudicare.

Al riguardo, osserva il pretore, la mancata inclusione della

predetta ipotesi tra i casi di incompatibilità individuati dall'art.

34, appare contrastante sia con il principio di parità di

trattamento normativo di situazioni simili sia con il diritto di

difesa.

E infatti, tenuto anche conto dell'espansione che ha

caratterizzato l'evoluzione dell'istituto a seguito di numerose

sentenze della Corte costituzionale, deve ritenersi in primo luogo,

secondo il remittente, che l'incompatibilità debba essere sancita in

ogni caso in cui l'attività del giudice si configuri come

oggettivamente sostitutiva del potere-dovere di iniziativa del

pubblico ministero, il che si verifica nel caso in esame, in quanto,

pronunciando l'ordinanza ex art. 521, comma 2, cod. proc. pen., il

giudice nella sostanza esercita i poteri spettanti in via ordinaria

al pubblico ministero in base agli artt. 516-518 cod. proc. pen.

Inoltre, la carente previsione normativa sarebbe in contrasto con

il principio per il quale l'incompatibilità è determinata da ogni

"valutazione di merito circa l'idoneità delle risultanze probatorie

(...) a fondare un giudizio di responsabilità degli imputati", come

più volte affermato dalla Corte costituzionale, e ciò in quanto nel

caso di specie si sarebbe "in presenza di una previa valutazione di

responsabilità" compiuta dallo stesso giudice del dibattimento.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per

l'infondatezza della questione.

Secondo l'Avvocatura generale, le argomentazioni del remittente si

fondano su un'erronea applicazione dell'art. 521 cod. proc. pen.: in

realtà, come affermato dalla costante giurisprudenza della Corte di

cassazione, il "fatto diverso" che determina l'applicazione del comma

2 del citato articolo va inteso come "episodio della vita umana", di

tal che la violazione del criterio di correlazione tra la sentenza e

la contestazione può verificarsi soltanto quando si operi una

"trasformazione o sostituzione delle condizioni che rappresentano gli

elementi costitutivi dell'addebito ( ..) in modo tale da determinare

incertezza sull'oggetto della imputazione" e "una sostanziale

violazione del diritto di difesa". Nella specie, invece, osserva

ancora la difesa del Governo, non può dirsi essersi verificata una

modificazione del fatto, essendo la condotta della ricettazione

compresa in quella più ampia del furto, come specificamente ritenuto

più volte dalla medesima Corte di cassazione, sicché il pretore

avrebbe ben potuto e dovuto nel primo dibattimento riqualificare

correttamente il fatto, in applicazione dell'art. 521 comma 1,

pronunciando sentenza; e, non essendo ciò avvenuto, a maggior

ragione doveva egli nel nuovo dibattimento pronunciare sentenza, non

essendo concepibile ravvisare una situazione di incompatibilità nel

secondo dibattimento in relazione all'esercizio di un potere (quello

di pronunciare sentenza) che non determinava nessuna incompatibilità

nel primo.

3. - Dopo aver emesso, quale giudice per le indagini preliminari,

provvedimento di riapertura delle indagini ai sensi dell'art. 414

cod. proc. pen. relativamente all'ipotizzato reato di lesioni colpose

da infortunio sul lavoro con esiti di invalidità permanente, ed

essendo successivamente stato investito del giudizio dibattimentale

in ordine al predetto reato, il pretore di Modica, sezione distaccata

di Ispica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 76, 77, 25, 101 e

3 della Costituzione, questione di costituzionalità dell'art. 34

cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità

alla funzione di giudizio del giudice che abbia in precedenza emesso

il decreto di riapertura delle indagini di cui all'art. 414 cod.

proc. pen. (r.o. n. 203 del 1994).

Espone l'organo remittente che all'esito di indagini preliminari,

il pubblico ministero aveva in un primo momento richiesto

l'archiviazione del procedimento, ritenendo che i reati ipotizzati

(quello di lesioni colpose ed altre connesse fattispecie

contravvenzionali) fossero estinti in virtù dell'amnistia concessa

con il d.P.R. n. 75 del 1990. Dopo il provvedimento di archiviazione,

a seguito di istanza dell'I.N.A.I.L., il pubblico ministero

richiedeva, ed esso giudice autorizzava, la riapertura delle

indagini, dal cui espletamento si evidenziava che l'infortunato aveva

riportato lesioni personali guarite in sei mesi con esiti di

invalidità permanente, ipotesi criminosa esclusa dall'amnistia come

previsto dall'art. 3 del citato decreto presidenziale.

Essendo stata successivamente esercitata l'azione penale mediante

emissione di decreto di citazione a giudizio, il giudice a quo,

chiamato alla funzione dibattimentale, premesso che la fattispecie

non è contemplata tra le cause di incompatibilità di cui all'art.

34 cod. proc. pen., esprime l'avviso che tale omessa previsione

contrasti: a) con gli artt. 76 e 77 della Costituzione, in quanto, in

violazione della direttiva n. 81 (recte, n. 67) della legge-delega,

determina una commistione tra funzioni requirenti e giudicanti; b)

con gli artt. 25 e 101 della Costituzione, per il nocumento ai

princìpi di imparzialità e terzietà del giudice, avendo questo

già preso cognizione del fascicolo del pubblico ministero nella fase

delle indagini preliminari; c) con l'art. 3 della Costituzione, per

la disparità di trattamento rispetto ad analoghe fattispecie, specie

a seguito "dell'allargamento delle ipotesi di incompatibilità"

derivante da numerose sentenze della Corte costituzionale.

Sottolinea il remittente che, con il decreto emesso ai sensi

dell'art. 414 cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari

non si limita a effettuare "una mera valutazione formale degli atti,

ma opera un vero e proprio esame di merito" (nel caso specifico,

essendosi apprezzata la potenzialità delle lesioni a produrre le

conseguenze invalidanti ostative all'applicazione dell'amnistia).

In definitiva, assume il pretore, la norma sottoposta a censura

consente al giudice del dibattimento non solo di conoscere

preventivamente, e fin dalla fase delle indagini preliminari, tutti

gli atti compiuti ai fini dell'accertamento del reato, ma anche di

dare impulso al procedimento di cui egli stesso sarà investito in

sede di giudizio.

4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per

l'infondatezza della questione.

Osserva l'Avvocatura che, come desumibile proprio dalla

giurisprudenza costituzionale in materia, il mero dato della previa

conoscenza degli atti del fascicolo del pubblico ministero da parte

del giudice, rimarcato dal remittente, non è ragione sufficiente a

radicare l'incompatibilità al giudizio, essendo a tal fine

necessario che il giudice abbia effettuato una valutazione sul merito

della res judicanda. Ora, contrariamente a quanto affermato dal

giudice a quo, un tale presupposto, secondo la difesa del Governo,

non ricorre nella specie, in quanto l'autorizzazione del giudice per

le indagini preliminari alla riapertura delle indagini si sostanzia

in una valutazione meramente processuale, avente ad oggetto

esclusivamente la sussistenza dell'esigenza di nuove investigazioni,

come si ricava dalla lettera dell'art. 414 del codice. Considerato in diritto

1. - Entrambe le ordinanze impugnano l'art. 34 del codice di

procedura penale in relazione alla mancata previsione di ulteriori

casi di incompatibilità rispetto a quanto in detta norma stabilito.

I relativi giudizi vanno pertanto riuniti per essere decisi con

un'unica sentenza.

2. - Il pretore di Padova ritiene che l'art. 34, comma 2, cod.

proc. pen., "nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del

giudice che ha pronunciato l'ordinanza di trasmissione degli atti al

pubblico ministero ai sensi dell'art. 521, comma 2, c.p.p. a

partecipare al giudizio", sia in contrasto con il "principio di

parità di trattamento normativo di situazioni simili, in assenza di

ragionevoli motivi che giustifichino la differenza di statuizioni" e

con il diritto di difesa.

3. - La questione è fondata.

Discende dalla giurisprudenza di questa Corte il principio secondo

cui deve affermarsi l'incompatibilità alla funzione di giudizio in

capo al giudice che abbia, in uno stadio anteriore del procedimento,

espresso una valutazione nel merito della stessa materia processuale

riguardante il medesimo incolpato; e ciò sia quando questo

apprezzamento sia stato compiuto nel momento conclusivo delle

indagini preliminari (sentenze nn. 496 del 1990; 401 e 502 del 1991;

453 del 1994) sia quando esso sia stato compiuto in un precedente

giudizio di cognizione, non potutosi definire con sentenza (sentenze

nn. 124, 186, 399 del 1992; 439 del 1993).

4. - Nel caso in esame, il precedente dibattimento, riguardante

una imputazione di furto, non si era potuto definire con sentenza

solo per la ritenuta diversità del fatto (ricettazione) apprezzata

dal giudice al termine dell'istruzione dibattimentale, valendo la

regola della correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza

espressa dall'art. 521 cod. proc. pen.

Non può esservi alcun dubbio, a prescindere dalla costruzione

teorica che si voglia dare all'istituto in esame, che il giudice,

quando accerta all'esito del dibattimento che "il fatto è diverso da

come descritto nel decreto che dispone il giudizio", abbia compiuto

una penetrante delibazione del merito della regiudicanda, non

dissimile da quella che, in mancanza di una valutazione della

diversità del fatto, conduce alla definizione con sentenza del

giudizio di merito.

Un dibattimento "bis" riguardante il medesimo fatto storico e il

medesimo imputato non può, pertanto, non essere attribuito alla

cognizione di altro giudice, trattandosi della stessa ratio di tutela

della imparzialità e serenità di giudizio che informa la regola

posta dall'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., affermativa della

incompatibilità del giudice che abbia pronunciato sentenza in un

precedente grado di giudizio relativamente al medesimo procedimento.

5. - Deve poi ritenersi non pertinente la considerazione, svolta

dall'Avvocatura generale dello Stato, per la quale, a seguire il

costante orientamento della Corte di cassazione, nella fattispecie

processuale in esame, trattandosi di modificazione dell'imputazione

da furto in ricettazione, si sarebbe concretata una valutazione non

della diversità del fatto ma della diversa definizione giuridica ad

esso riconducibile, sicché, essendo rispettato il canone della

corrispondenza tra l'imputazione e la decisione, il giudice avrebbe

dovuto pronunciare sentenza, dando semplicemente atto della

modificazione della rubrica (art. 521, comma 1, cod. proc. pen.).

Ai fini del presente giudizio di costituzionalità, ciò che conta

è, infatti, che il giudice chiamato al nuovo dibattimento sia lo

stesso che abbia già presieduto al primo giudizio, di talché, a

prescindere dall'eventuale errore di diritto dallo stesso commesso

nell'applicare la regola del comma 2 dell'art. 521 anziché quella

del comma 1 del medesimo articolo, egli si è comunque formato un

convincimento sul merito dell'azione penale, evenienza idonea, per

quello che si è detto, a configurare una sua incompatibilità a

nuovamente giudicare sul medesimo fatto.

6. - Poiché la norma impugnata non contempla fra i casi di

incompatibilità quello qui preso in esame, ed essendo applicabile

alla fattispecie, come detto, la medesima ratio che ha condotto

questa Corte all'accoglimento di precedenti questioni di

costituzionalità concernenti l'istituto, consegue che tale mancata

previsione determina una ingiustificata disparità di trattamento di

situazioni tra loro assimilabili, dovendosi ritenere in ciò

assorbito l'ulteriore profilo di costituzionalità evocato dal

giudice a quo.

L'art. 34 comma 2 cod. proc. pen. va pertanto dichiarato

costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede

l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che abbia,

all'esito di precedente dibattimento, riguardante il medesimo fatto

storico a carico del medesimo imputato, ordinato la trasmissione

degli atti al pubblico ministero a norma dell'art. 521, comma 2, cod.

proc. pen.

7. - Il medesimo art. 34, nella sua interezza, è stato poi

sottoposto a scrutinio di costituzionalità dal Pretore di Modica,

nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di

giudizio del giudice che abbia in precedenza emesso il decreto di

riapertura delle indagini di cui all'art. 414 cod. proc. pen.

Ad avviso del giudice a quo tale mancata previsione

contrasterebbe: con gli artt. 76 e 77 della Costituzione, in quanto,

in violazione della direttiva n. 81 (recte, n. 67) della legge-delega, si verrebbe a determinare una commistione tra funzioni

requirenti e giudicanti; con gli artt. 25 e 101 della Costituzione,

per il nocumento ai princìpi di imparzialità e terzietà del

giudice, derivante dal fatto che questo ha già preso cognizione del

fascicolo del pubblico ministero nella fase delle indagini

preliminari; con l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di

trattamento rispetto ad analoghe fattispecie, specie a seguito

"dell'allargamento delle ipotesi di incompatibilità" derivante da

numerose sentenze della Corte costituzionale.

8. - La questione è infondata.

L'autorità remittente muove innanzi tutto dall'assunto secondo

cui, autorizzando la riapertura delle indagini dopo il decreto di

archiviazione, il giudice non si limita ad effettuare "una mera

valutazione formale degli atti, ma opera un vero e proprio esame di

merito".

Senonché il "merito" esaminabile dal giudice in sede di decisione

sulla richiesta di autorizzazione alla riapertura delle indagini non

può che essere confinato nell'ambito delineato dall'art. 414 cod.

proc. pen., vale a dire quello dell'effettiva "esigenza di nuove

investigazioni", il che è lungi dal corrispondere al "merito"

dell'azione penale, che è il solo posto a base delle varie decisioni

di questa Corte dalle quali è conseguito un ampliamento delle

ipotesi di incompatibilità ex art. 34.

Autorizzando la riapertura delle indagini, sulla base del

presupposto sopra precisato, il giudice, come nel caso dell'invito ad

espletare ulteriori indagini, già preso in esame da questa Corte

sempre in riferimento alla tematica della incompatibilità (ordinanza

n. 157 del 1993), si limita ad adottare una decisione di natura

meramente processuale, avente l'effetto di legittimare il pubblico

ministero ad una nuova fase investigativa, alla cui conclusione può

seguire sia l'esercizio dell'azione penale sia una nuova richiesta di

archiviazione.

9. - Né può avere rilievo la circostanza che il giudice per le

indagini preliminari chiamato poi alla funzione dibattimentale abbia

preso già cognizione degli atti del procedimento, in quanto, come

affermato dalla Corte sin dalla sentenza n. 502 del 1991, questa

conoscenza, qualora non sia accompagnata da una valutazione

contenutistica dei risultati delle indagini, non implica il

sostanziale "pregiudizio" su cui si fonda l'istituto della

incompatibilità.

10. - Le considerazioni sopra svolte conducono anche ad escludere

la fondatezza dell'ulteriore rilievo prospettato dal giudice

remittente, secondo cui, autorizzando la riapertura delle indagini,

il giudice per le indagini preliminari svolgerebbe nella sostanza una

funzione surrogatoria del pubblico ministero. Risulta infatti

evidente come il provvedimento autorizzatorio di cui si discute abbia

contenuto neutro rispetto all'esercizio dell'azione penale, che, come

si è accennato, è questione che può porsi solo in relazione alle

determinazioni che il pubblico ministero dovrà assumere al

compimento della nuova attività di indagine.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2,

del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede

l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che abbia,

all'esito di precedente dibattimento, riguardante il medesimo fatto

storico a carico del medesimo imputato, ordinato la trasmissione

degli atti al pubblico ministero a norma dell'art. 521, comma 2, del

codice di procedura penale;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 34 del codice di procedura penale, sollevata, in

riferimento agli artt. 76, 77, 25, 101 e 3 della Costituzione, dal

pretore di Modica, sezione distaccata di Ispica, con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:455 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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