Corte costituzionale

Ordinanza n. 180/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/04/1990 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 245 del decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso

con ordinanza emessa il 16 novembre 1989 dal Tribunale di Biella nel

procedimento penale a carico di Leardi Paolo, iscritta al n. 697 del

registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che, con ordinanza 16 novembre 1989, il Tribunale di

Biella sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art.

245 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale del 1988, testo approvato

con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione e all'art. 6 della Convenzione per la

salvaguardia dei diritti dell'uomo, firmata a Roma il 4 novembre

1950, e ratificata dal Presidente della Repubblica in seguito ad

autorizzazione conferitagli dalla legge 4 agosto 1955, n. 848;

che il Tribunale riferiva nell'ordinanza di un procedimento

instaurato dal Pretore nei confronti del segretario di un sindacato

bancario per il delitto di appropriazione indebita aggravata e

continuata, durante il quale, e prima del dibattimento, il Pretore

aveva disposto perizia contabile, e sequestro conservativo sui beni

dell'imputato fino alla concorrenza di Lit. Centomilioni;

che nel provvedimento di sequestro il Pretore - secondo

l'assunto dell'imputato - avrebbe usato espressioni anticipatrici del

giudizio di merito, quali "l'accertata veridicità di quanto assunto

dalla costituita parte civile" e il "mancato attivarsi (dell'imputato

stesso) per il risarcimento del danno";

che il sequestro veniva annullato dal Tribunale, a seguito di

reclamo dell'imputato, per insussistenza del pericolo di pregiudizio

nel ritardo, mentre poi, in vista dell'udienza dibattimentale fissata

per il 10 novembre 1989, l'imputato depositava l'8 precedente

dichiarazione di formale ricusazione del Pretore che avrebbe dovuto

giudicarlo al dibattimento, trattandosi della stessa persona fisica

che aveva condotto la sommaria istruttoria e disposto il sequestro

revocato dal Tribunale;

che il Tribunale, dichiarata inammissibile la ricusazione, e

mentre il procedimento principale veniva sospeso dallo stesso Pretore

ricusato, riteneva tuttavia di dovere pregiudizialmente sollevare

d'ufficio la già enunciata questione di legittimità costituzionale

a causa della rilevanza che essa avrebbe ai fini della procedura di

ricusazione, sulla quale lo stesso imputato avrebbe implicitamente

sollevato la questione di legittimità;

che, in proposito, il Tribunale richiama la sentenza n. 268 del

1986 di questa Corte, con la quale sarebbe già stata sostanzialmente

considerata l'illegittimità della denunziata situazione, anche se

poi la Corte, per motivi di opportunità, si sarebbe astenuta dal

dichiararla in vista dell'ormai imminente riforma processuale;

che, difatti, il legislatore del nuovo codice ha espressamente

escluso la concentrazione, nella stessa persona fisica del pretore,

della fase istruttoria e di quella del giudizio, e l'art. 34 prevede

espressamente l'incompatibilità del giudice che abbia esercitato

nello stesso processo funzioni di pubblico ministero (comma 3);

che, però, l'art. 245 delle citate Disposizioni transitorie non

include, fra le norme d'immediata operatività, per i procedimenti

pretorili pervenuti alla fase del dibattimento, la norma di cui al

detto art. 34;

che una siffatta situazione, oltre a porsi in contrasto con il

pure citato art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti

dell'uomo, che esige un processo affidato ad un giudice imparziale,

violerebbe altresì apertamente l'art. 3 della Costituzione per il

quale situazioni identiche debbono essere regolate nello stesso modo

mentre, a causa dell'esclusione dell'art. 34 del codice di procedura

penale dalle norme immediatamente applicabili, per mesi, e forse per

anni, gli imputati nei processi pretorili in corso al momento

dell'entrata in vigore del nuovo codice, si vedranno negato il

riconoscimento del diritto ad essere giudicati al dibattimento da un

magistrato diverso da quello che è intervenuto nell'istruttoria e

che attualmente è una vera e propria "parte" processuale;

che è intervenuto, nel giudizio innanzi a questa Corte, il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura

Generale dello Stato, la quale ha chiesto che la questione sia

dichiarata non fondata;

Considerato che il Tribunale dichiara di sollevare d'ufficio la

questione che l'imputato avrebbe implicitamente eccepito, e ciò in

quanto essa sarebbe rilevante "ai fini della decisione sulla

questione di ricusazione";

che, in realtà, però, la ricusazione, per gli stessi motivi

indicati dall'imputato, è prevista anche dall'art. 64, primo comma,

n. 6 del codice di procedura penale del 1930, che rimanda appunto ai

casi d'incompatibilità previsti dagli artt. 61 e 62, il primo dei

quali, al comma 3, prevede espressamente che non possa esercitarvi

ufficio di giudice chi, in un procedimento, ha esercitato, fra

l'altro, la funzione di pubblico ministero, esattamente come previsto

dall'art. 34, terzo comma, del codice attualmente in vigore, di cui

si lamenta la mancata inclusione nell'art. 245 delle Disposizioni

transitorie;

che, conseguentemente, non è propriamente a causa di tale

mancata inclusione che l'imputato dovrebbe sottostare allo stesso

giudice Pretore che ha compiuto atti dell'istruttoria, perché la

sostanza dell'art. 34 del codice di procedura penale vigente invocato

dall'imputato e dall'ordinanza, è tuttora presente nell'ordinamento

applicabile alla fattispecie, ma bensì in quanto l'art. 389, ultimo

comma, del codice di procedura penale del 1930 prevede che "il

Pretore, per i reati di sua competenza, procede con istruzione

sommaria, quando non procede a giudizio direttissimo o con decreto";

che, peraltro, quest'ultima disposizione è fatta salva, e il

procedimento in corso alla data di entrata in vigore del codice

prosegue con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti, e

quindi con la competenza dibattimentale dello stesso Pretore che ha

condotto l'istruzione sommaria, in virtù della disposizione

transitoria di cui all'art. 241, di guisa che la situazione lamentata

dall'imputato e dall'ordinanza di rimessione si verifica in forza del

combinato disposto degli artt.389, ultimo comma, codice di procedura

penale del 1930, e 241 delle Disposizioni transitorie approvate con

decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271;

che, però, così precisati sul piano formale i termini delle

censure presentate dal Tribunale, la sostanza della questione

sollevata risulta, tuttavia, sempre la stessa, giacché ciò che si

denunzia, in definitiva, è che -a causa delle disposizioni

transitorie- si perpetui per i vecchi processi la presenza nel

giudizio dibattimentale di quello stesso Pretore che ha compiuto atti

d'istruttoria, e che si ritiene non possa essere imparziale, specie

quando ha già compiuto atti significativi, mentre il nuovo codice di

procedura penale ha eliminato per il regime ordinario siffatta

anomalia istituendo presso le Preture l'ufficio della Procura della

Repubblica;

che, pertanto, la questione può essere decisa nel merito;

che la doglianza, però, non può essere accolta in quanto

rientra nella discrezionalità del legislatore valutare la sorte dei

processi in corso al momento dell'entrata in vigore di nuove norme

processuali e i limiti della loro applicabilità attraverso

l'emanazione di disposizioni che si chiamano "transitorie" appunto

per la loro temporanea applicazione (vedi, per tutte, sentenze n. 322

del 1985; n. 301 del 1986);

che, proprio nei processi in corso viene a riscontrarsi quella

situazione di provvisorietà che aveva giustificato, nelle ricordate

sentenze di questa Corte, la temporanea sopravvivenza di un sistema,

peraltro destinato a cessare per tutti i nuovi processi, sicché la

questione dev'essere dichiarata manifestamente infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Visti ed applicati gli artt.26, secondo comma, della legge 11 marzo

1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i

giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 245 delle norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo

approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271), in

riferimento agli artt. 3 della Costituzione e 6 della Convenzione per

la salvaguardia dei diritti dell'uomo, firmata a Roma il 4 novembre

1950, e ratificata dal Presidente della Repubblica in seguito ad

autorizzazione conferitagli dalla legge 4 agosto 1955 n. 848;

questione sollevata dal Tribunale di Biella con ordinanza 16 novembre

1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:180 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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