Corte costituzionale

Ordinanza n. 228/2000

Altra decisione · depositata il 22/06/2000 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 247d.lgs. 51/1998
  • art. 3legge 145/1999

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 247, comma 2-bis

del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di

istituzione del giudice unico di primo grado), come modificato

dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145

(Disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di

primo grado), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 21 luglio 1999 dal giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, nel procedimento

penale a carico di Domenico Papalia, iscritta al n. 637 del registro

ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1999;

2) ordinanza emessa il 14 settembre 1999 dal giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, nel procedimento

penale a carico di Marcello Buldrini e altra, iscritta al n. 1 del

registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 2000;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 aprile 2000 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Roma ha sollevato, con ordinanza del 21 luglio 1999

(r.o. n. 637/1999), questione di legittimità costituzionale

dell'art. 247, comma 2-bis del decreto legislativo 19 febbraio 1998,

n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo

grado), come modificato dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge 24

maggio 1999, n. 145 (Disposizioni urgenti in materia di istituzione

del giudice unico di primo grado), "nella parte in cui differisce il

termine di acquisto di efficacia dell'art. 34, comma 2-bis, cod.

proc. pen., interpolato dall'art. 171 del decreto legislativo 19

febbraio 1998, n. 51, dal 2 giugno 1999 al 2 gennaio 2000", in

riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che il rimettente riferisce di avere svolto nel giudizio

principale funzioni di giudice per le indagini preliminari nonché di

avere adottato provvedimenti cautelari nei confronti dell'imputato, e

di essere ora chiamato alla trattazione dell'udienza preliminare nel

medesimo procedimento; ciò, osserva il rimettente, integrerebbe una

ipotesi di incompatibilità del giudice, secondo l'art. 34, comma

2-bis cod. proc. pen. (quale introdotto dall'art. 171 del decreto

legislativo n. 51 del 1998), che per l'appunto stabilisce in generale

nel procedimento penale la relazione di incompatibilità tra la

funzione di giudice per le indagini preliminari e quella di giudice

dell'udienza preliminare;

che l'operatività, nel procedimento principale, della

suddetta ipotesi di incompatibilità è però esclusa dalla

disposizione dell'impugnato art. 247 del decreto legislativo n. 51

del 1998, nella sua versione risultante dalla modifica recata

dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 145 del 1999, che prevede

il differimento al 2 gennaio 2000 dell'efficacia del citato art. 34,

comma 2-bis;

che della mancata possibilità di far valere immediatamente

la causa di incompatibilità in parola il giudice rimettente si

duole, in riferimento ai principi di uguaglianza e di ragionevolezza

della legge di cui all'art. 3 della Costituzione: detti principi

sarebbero violati, nella specie, per la diversità di trattamento di

procedimenti penali che, sebbene non presentino tra loro altro

elemento di differenziazione se non quello di trovarsi nella fase di

trattazione dell'udienza preliminare prima o dopo la data del 2

gennaio 2000, vengono tuttavia regolati in modo difforme

relativamente alla possibilità di far valere l'incompatibilità,

possibilità in un caso esclusa e nell'altro riconosciuta;

che, ad avviso del rimettente, l'anzidetta differenziazione

non potrebbe giustificarsi neppure in vista dell'esigenza di evitare

disfunzioni processuali per effetto dell'immediata entrata in vigore

della normativa, sia perché tali conseguenze si potranno

ripresentare, immutate, allo scadere del termine posto dalla norma,

sia perché comunque non sarebbe ammissibile una soluzione che,

avendo di mira solo le esigenze pratiche dei processi, fosse in

contrasto con principi costituzionali fondamentali;

che nel giudizio così promosso è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della

questione, sia perché la differenza temporale che giustifica

l'adozione di una normativa transitoria renderebbe impropria

l'estensione della norma a vicende processuali legittimamente

formatesi secondo le regole anteriori, sia perché la nuova ipotesi

di incompatibilità si muove sul terreno delle scelte legislative e

non su quello del "costituzionalmente imposto", come si desumerebbe

dalla giurisprudenza costituzionale in materia;

che con successiva ordinanza del 14 settembre 1999 (r.o.

n. 1/2000) il medesimo giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, altra questione di costituzionalità sull'art. 247,

comma 2-bis del decreto legislativo n. 51 del 1998, "interpolato"

dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 145 del 1999 nonché

dall'art. 3-bis del medesimo decreto-legge, quale convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 luglio 1999, n. 234, nella parte in cui

tali norme dispongono che fino al 2 gennaio 2000 l'art. 34, comma

2-bis cod. proc. pen. non si applica ai procedimenti nei quali

l'udienza preliminare è in corso alla data di entrata in vigore

della richiamata legge n. 234 di conversione del decreto-legge n. 145

del 1999;

che, premesso di avere sollevato la questione (di cui al r.o.

n. 637/1999) precedentemente sintetizzata, e rilevato che in sede di

definitiva conversione del decreto-legge n. 145 del 1999 il

legislatore ha stabilito che "fino alla data del 2 gennaio 2000,

l'art. 34, comma 2-bis del codice di procedura penale, inserito

dall'art. 171 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, non si

applica ai procedimenti nei quali l'udienza preliminare è in corso

alla data di entrata in vigore della [medesima] legge di

conversione", il giudice rimettente osserva che anche alla luce della

formulazione legislativa anzidetta il dubbio di costituzionalità

già devoluto all'esame della Corte mantiene la propria consistenza e

rilevanza;

che pertanto, riprendendo i contenuti della precedente

ordinanza di rimessione, il giudice a quo chiamato a trattare

un'udienza preliminare dopo avere esercitato nello stesso

procedimento funzioni di giudice per le indagini preliminari,

ripropone questione di legittimità costituzionale relativa al

differimento temporale della applicabilità della disposizione che

prevede l'incompatibilità tra le due funzioni anzidette, svolgendo

le medesime argomentazioni della precedente ordinanza quanto alla

violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza;

che anche nel giudizio così instaurato è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite l'Avvocatura generale

dello Stato che, richiamando a sua volta l'atto di intervento

depositato nel giudizio di cui al r.o. n. 637/1999, ha nuovamente

concluso nel senso dell'infondatezza della questione.

Considerato che le ordinanze di rimessione propongono, in termini

e secondo profili tra loro corrispondenti, questioni di

costituzionalità convergenti quanto al risultato cui esse mirano e

che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e definiti con

unica decisione;

che, pur nella parziale diversità del tenore letterale delle

disposizioni oggetto delle due questioni - in particolare,

relativamente alla differente formulazione della norma denunciata da

ciascuna delle due ordinanze di rimessione, nel passaggio dal testo

originario dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 145 del 1999,

modificativo dell'art. 247 del decreto legislativo n. 51 del 1998, a

quello risultante dalla legge di conversione n. 234 del 1999, che ha

soppresso l'anzidetta norma, sostituita contestualmente nel suo

contenuto prescrittivo dall'art. 3-bis dello stesso decreto-legge,

come disposizione di carattere transitorio esterna al decreto

legislativo n. 51 - l'elemento comune a esse è il differimento alla

data del 2 gennaio 2000 dell'efficacia della regola in materia di

incompatibilità stabilita dall'art. 34, comma 2-bis cod. proc. pen.,

circa il rapporto tra la funzione di giudice per le indagini

preliminari e la trattazione dell'udienza preliminare da parte del

medesimo giudice, differimento che costituisce l'oggetto del dubbio

di costituzionalità sollevato;

che peraltro, proprio in conseguenza della citata successione

normativa, la disposizione dell'art. 34, comma 2-bis cod. proc.

pen. è divenuta, appunto a partire dal 2 gennaio 2000, efficace e

applicabile anche nei procedimenti penali nei quali l'udienza

preliminare fosse in corso alla data dell'entrata in vigore della

legge n. 234 del 1999 di conversione del decreto-legge n. 145 del

1999, cioè alla data del 24 luglio 1999;

che la sopravvenuta generale previsione di incompatibilità

del giudice anche relativamente ai giudizi principali (entrambi con

l'udienza preliminare "in corso" nel tempo e nei termini anzidetti),

conformemente al tenore delle richieste formulate dal rimettente

attraverso la proposizione delle questioni, rende necessaria la

restituzione degli atti al medesimo giudice perché valuti, alla luce

del mutato quadro della disciplina processuale, la persistente

rilevanza delle questioni medesime, nei termini in cui esse sono

state proposte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Ordina la restituzione degli atti al giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Roma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:228 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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