Corte costituzionale

Sentenza n. 401/1991

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 12/11/1991 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma

secondo, del codice di procedura penale promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa l'11 dicembre 1990 dal Giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di Roma nel procedimento

penale a carico di Vagheggi Paolo, iscritta al n. 184 del registro

ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1991;

2) ordinanza emessa il 19 febbraio 1991 dal Giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di La Spezia nel

procedimento penale a carico di Nicora Caterina, iscritta al n. 287

del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1991;

3) ordinanza emessa il 5 marzo 1991 dalla Corte d'appello di

Brescia nel procedimento penale a carico di Olivari Claudio Evaristo

ed altro, iscritta al n. 315 del registro ordinanze 1991 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie

speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1991 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza dell'11 dicembre 1990, il Giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di Roma ha sollevato, su

eccezione della difesa, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, per

contrasto con la direttiva di cui al n. 67 dell'art. 2 della legge

delega n. 81 del 1987 e, perciò, con gli artt. 76 e 77 Cost., "nella

parte in cui detta disposizione non prevede che non possa partecipare

alla successiva udienza preliminare il giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale, che abbia ordinato al P.M., ai sensi

dell'art. 409, 5° co, del codice, di formulare l'imputazione".

L'ordinanza prende le mosse dalla sentenza di questa Corte n. 496

del 1990, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della

medesima norma nella parte in cui non prevede che non possa

partecipare al successivo giudizio abbreviato il giudice per le

indagini preliminari presso la Pretura che abbia emesso l'ordinanza

di cui all'art. 554, secondo comma, del medesimo codice. Sottolinea,

in particolare, che a tale decisione la Corte è pervenuta

considerando che "il regime delle incompatibilità indicato nella

delega risponde, invero, all'esigenza di evitare che la valutazione

di merito del giudice possa essere (o possa ritenersi che sia)

condizionata dallo svolgimento di determinate attività nelle

precedenti fasi del procedimento o dalla previa conoscenza dei

relativi atti processuali"; e che "respingendo la richiesta di

archiviazione ed ordinando, conseguentemente, di formulare

l'imputazione, il giudice per le indagini preliminari compie infatti

una valutazione non formale, ma di contenuto, dei risultati delle

indagini preliminari e della sussistenza delle condizioni necessarie

per l'assoggettare l'imputato al giudizio di merito".

Queste stesse ragioni, ad avviso del giudice rimettente, valgono a

far ritenere che non debba poter partecipare all'udienza preliminare

il giudice delle indagini preliminari presso il tribunale che abbia

in precedenza ordinato di formulare l'imputazione, dato che con ciò

egli ha già espresso la propria valutazione sui risultati acquisiti

nella fase delle indagini preliminari ed implicitamente, ma

inequivocabilmente, anche sulla sussistenza delle condizioni

necessarie per disporre il rinvio a giudizio dell'imputato.

1.1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la

questione sia dichiarata infondata.

L'Avvocatura rileva che, nella direttiva n. 67, l'incompatibilità

è riferita solo al giudice del dibattimento e sussiste solo per il

compimento di taluni atti tipici costituiti dalle decisioni "conclusive" che il giudice per le indagini preliminari assume dopo

l'esercizio dell'azione penale. L'art. 34, secondo comma, ha ampliato

l'ambito dell'incompatibilità considerato nella delega, riferendola

a qualsiasi "giudizio"; e la Corte, nella citata sentenza, si è

mantenuta in questo solco, estendendola al giudizio abbreviato ma

tenendo fermo che essa può venire in considerazione solo rispetto

alla funzione di "giudizio".

Il giudice remittente muove perciò, secondo l'Avvocatura, da una

premessa errata, in quanto non considera che l'udienza preliminare ha

una funzione squisitamente processuale e non può essere assimilata

ad una fase qualificabile come "giudizio", dato che in essa il

giudice non è chiamato a pronunciarsi sulla colpevolezza o meno

dell'imputato, ma solo a delibare la fondatezza dell'accusa secondo

un parametro rigorosamente circoscritto alla non manifesta

superfluità del dibattimento.

Perciò, l'ordine di formulare l'imputazione, se può essere

assimilato - come ha fatto la Corte - al provvedimento conclusivo

dell'udienza preliminare ai fini dell'incompatibilità riferita al

successivo giudizio, non può valere - invertendo l'ordine del

ragionamento - come atto idoneo a precludere al medesimo giudice la

celebrazione di una udienza destinata unicamente a vagliare la

necessità del giudizio. Non conta, ad avviso dell'Avvocatura, che

dopo l'imputazione "coatta" l'esito dell'udienza possa ritenersi

prevedibile; conta, invece, che rispetto al sistema della delega

sarebbe antinomica un'incompatibilità interna alla fase, per di più

fondata su un malinteso appello alla "terzietà" del giudice.

2. - L'art. 34, secondo comma, del codice è stato impugnato, in

riferimento allo stesso parametro, con ordinanza del 19 febbraio

1991, anche dal Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di La Spezia, nella parte in cui non prevede che non possa

partecipare al successivo giudizio abbreviato - cui si era nella specie dato ingresso - il giudice per le indagini preliminari che abbia

in precedenza ordinato di formulare l'imputazione ai sensi dell'art.

409, comma quinto, del codice.

Trattasi - rileva il giudice rimettente - di un caso analogo a

quello già deciso, in relazione al procedimento pretorile, con la

citata sentenza n. 496 del 1990, per il quale dovrebbero perciò

valere le medesime ragioni di incostituzionalità.

2.1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenendo nel

predetto giudizio, si è riportato alle conclusioni riassunte sub

1.1.-.

3. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Olivari

Claudio Evaristo ed altro, il Giudice per le indagini preliminari

presso il Tribunale di Brescia, dopo aver convalidato il fermo e

disposto la misura cautelare della custodia in carcere, ordinava, su

richiesta del pubblico ministero, che si procedesse con giudizio

immediato: indi, su richiesta dell'imputato e col consenso del

pubblico ministero, disponeva procedersi con rito abbreviato.

All'udienza, la difesa proponeva istanza di ricusazione, sostenendo

che detto giudice versava nella situazione d'incompatibilità di cui

all'art. 34, secondo comma, del codice di rito: ma l'istanza veniva

rigettata.

Avverso la successiva sentenza di condanna, gli imputati

proponevano appello, deducendone la nullità in forza della sentenza

di questa Corte n. 496 del 1990.

Con ordinanza del 5 marzo 1991, la Corte d'appello di Brescia, pur

premettendo che da quest'ultima pronuncia - fondata tra l'altro sulla

necessaria distinzione tra funzioni requirenti e giudicanti di cui

alla direttiva n. 103 della legge delega - non può inferirsi

l'incostituzionalità della diversa situazione qui considerata, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 25 e 101 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, cod. proc.

pen., "nella parte in cui non prevede che al giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale che ha disposto il giudizio immediato

sia inibito di partecipare al giudizio abbreviato successivamente

disposto, su richiesta dell'imputato e con il consenso del p.m.".

Nel disporre il giudizio immediato - osserva la Corte rimettente -

il giudice per le indagini preliminari opera una scelta tra le due

soluzioni offertegli dall'art. 455, che univocamente dimostra che

egli condivide la valutazione del pubblico ministero circa l'evidenza

della prova della responsabilità dell'imputato, presupposto di detto

giudizio. Perciò, il fatto che lo stesso giudice passi poi a

decidere con giudizio abbreviato - caratterizzato dal divieto di

acquisizione di ulteriori prove - menomerebbe la garanzia di

imparzialità ed indipendenza sottesa agli invocati disposti

costituzionali, i quali richiedono che il giudice sia assolutamente

libero da convincimenti formatisi prima o fuori dal processo e non

possa ritenersi condizionato, neppure presuntivamente, da una

pregressa valutazione del merito.

3.1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la

predetta questione sia dichiarata infondata.

Ad avviso dell'Avvocatura, la scelta tra rinvio a giudizio e

restituzione degli atti al pubblico ministero demandata al giudice

per le indagini preliminari, ai fini del promovimento o meno del

giudizio immediato, è di natura puramente procedimentale, dato che

il requisito dell'"evidenza" non riguarda la prova della

responsabilità dell'imputato (valutazione, questa, rimessa al

giudice competente a decidere nel merito), ma solo la concludenza

delle indagini compiute dal pubblico ministero, in mancanza della

quale il fumus di fondatezza dell'accusa va verificato nel

contraddittorio delle parti. Esula perciò, qualsiasi "pregiudizio"

in ordine alla responsabilità.

D'altra parte, l'incompatibilità a partecipare al giudizio

dibattimentale prevista dalla norma impugnata in capo al giudice che

ha disposto il giudizio immediato si ricollega, secondo l'Avvocatura,

non ad una pregressa valutazione del merito ma al fatto che il

giudice, avendo preso cognizione degli atti di indagine, non è in

grado di valutare le prove scaturenti dal dibattimento in assenza di

condizionamenti derivanti dalle suddette diverse fonti di conoscenza:

condizione, questa, che è invece irrilevante ai fini del giudizio

abbreviato, che è fondato sugli atti di indagine preliminare. Considerato in diritto

1. - I tre giudizi investono, pur se sotto profili diversi, la

medesima disposizione di legge. Essi vanno pertanto riuniti e decisi

con un'unica sentenza.

2. - Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di

Roma dubita che l'art. 34, secondo comma, del codice di procedura

penale contrasti con la direttiva di cui al n. 67 dell'art. 2 della

legge delega 16 febbraio 1987, n. 81 - e, perciò, con gli artt. 76 e

77 Cost. - nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a

partecipare all'udienza preliminare del giudice per le indagini

preliminari presso il tribunale che abbia ordinato al pubblico

ministero di formulare l'imputazione, ai sensi dell'art. 409, quinto

comma, dello stesso codice: incompatibilità che dovrebbe discendere

dall'avere egli già espresso, in tal modo, la propria valutazione

sui risultati delle indagini preliminari e quindi anche -

implicitamente, ma inequivocabilmente - sulla sussistenza delle

condizioni necessarie per disporre l'invio a giudizio.

La questione non è fondata.

3. - Con l'art. 34, secondo comma, del codice, il legislatore

delegato si è limitato a riprodurre i tre casi di incompatibilità a

partecipare al giudizio espressamente indicati nella citata direttiva

n. 67 (prima parte, secondo periodo), e cioè l'avere il giudice

emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare o

disposto il giudizio immediato o emesso il decreto penale di

condanna; aggiungendovi solo, "per identità di ratio" (Relazione al

progetto preliminare, pag. 19), quello della decisione

sull'impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere.

Tali casi presentano alcuni caratteri comuni, che valgono a

definire nel suo nucleo sostanziale la situazione in presenza della

quale il legislatore delegante ha ritenuto che la previsione

dell'incompatibilità fosse necessario presidio del valore

dell'imparzialità del giudice.

Innanzitutto, l'incompatibilità ha rilievo solo rispetto al

"giudizio", cioè rispetto alla decisione sul merito della

regiudicanda, e non anche a decisioni assunte ad altri fini.

Inoltre, occorre che il giudice abbia previamente compiuto, sulla

base dei risultati complessivi delle indagini preliminari

(eventualmente integrati da quelli acquisiti all'udienza

preliminare), una valutazione contenutistica della consistenza

dell'ipotesi accusatoria, finalizzata al controllo sulla legittimità

dell'esercizio dell'azione penale e del passaggio alla fase del

giudizio (eventuale, nel caso del decreto penale di condanna).

Nella fattispecie qui considerata, ricorre indubbiamente il

secondo di tali requisiti, dato che - come già si è rilevato nella

sentenza n. 496 del 1990 - ordinando di formulare l'imputazione il

giudice per le indagini preliminari compie "una valutazione non

formale, ma di contenuto, dei risultati" di queste "e della

sussistenza delle condizioni necessarie per assoggettare l'imputato

al giudizio di merito", ed anzi "dà ex officio l'impulso

determinante alla procedura che condurrà all'emanazione di una

sentenza"; non ricorre, invece, il primo, dato che il termine di

raffronto non è la decisione di merito ma un'ulteriore decisione

processuale, finalizzata ad accertare la legittimità della domanda

di giudizio (cfr. sentenza n. 64 del 1991).

L'eventualità che chi ha ordinato di formulare l'imputazione si

orienti per il rinvio a giudizio non esplica invece alcun rilievo,

dato che il legislatore delegante ha ritenuto - in accordo, del

resto, con la tradizionale configurazione dell'istituto in questione

- che il pericolo di prevenzione del giudice andasse considerato solo

rispetto al "giudizio" vero e proprio.

Ritenere che ciò basti a radicare l'incompatibilità sarebbe,

anzi, in contraddizione con la scelta - rispondente a razionali

motivi di economia processuale - della "concentrazione, ove

possibile, in capo allo stesso giudice .. di tutti i provvedimenti

relativi allo stesso procedimento" (direttiva n. 40, ultima parte,

dell'art. 2 della legge delega).

4. - Fondata è, invece, la censura che - sempre in riferimento

alla direttiva n. 67 e, quindi, agli artt. 76 e 77 Cost. - muove

all'art. 34, secondo comma, il Giudice per le indagini preliminari

presso il Tribunale di La Spezia (r.o. n. 287 del 1991), nella parte

in cui non prevede che il giudice per le indagini preliminari che

abbia ordinato di formulare l'imputazione ai sensi dell'art. 409,

quinto comma, del codice di rito non possa partecipare al successivo

giudizio abbreviato.

Si tratta, infatti, di una fattispecie del tutto analoga a quella

considerata nella citata sentenza n. 496 del 1990; e la circostanza

che nel procedimento davanti al Tribunale (art. 409) - a differenza

che in quello davanti al Pretore (art. 554) - l'ordine di formulare

l'imputazione segua ad una procedura camerale è, all'evidenza,

irrilevante ai fini del riconoscimento dell'incompatibilità.

Di conseguenza poiché con l'ordine di cui all'art. 409, quinto

comma, il giudice per le indagini preliminari compie una valutazione

contenutistica dei risultati di queste e dà anzi ex officio

l'impulso determinante alla procedura che condurrà all'emanazione di

una sentenza, l'art. 34, secondo comma, deve essere dichiarato

costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il

giudice che ha emanato tale ordine non possa partecipare al

successivo giudizio abbreviato.

5. - L'art. 34, secondo comma è, altresì, impugnato dalla Corte

d'appello di Brescia (r.o. n. 315 del 1991) nella parte in cui non

prevede che sia inibita la partecipazione al giudizio abbreviato del

giudice per le indagini preliminari che ha disposto il giudizio

immediato (artt. 455 e 458 cod. proc. pen.): ciò che, a suo avviso,

contrasta con le garanzie di imparzialità e di indipendenza sottese

ai disposti degli artt. 25 e 101 della Costituzione, dato che il

giudizio reso nel rito abbreviato potrebbe ritenersi condizionato

dalla valutazione circa l'"evidenza" della prova già effettuata ai

fini dell'introduzione del giudizio immediato.

Poiché la norma impugnata già prevede che non possa "partecipare

al giudizio il giudice che .. ha disposto il giudizio immediato", la

questione muove, evidentemente, dall'implicito presupposto che per

"giudizio" debba intendersi il solo giudizio che si estrinseca nel

dibattimento.

Tale interpretazione non può però essere condivisa, in quanto

contraddetta sia dalla lettera che dalla ratio della disposizione.

Sotto il primo profilo, è da rilevare che la locuzione "giudizio"

è di per sé tale da ricomprendere qualsiasi tipo di giudizio, cioè

ogni processo che in base ad un esame delle prove pervenga ad una

decisione di merito, compreso quello che si svolge con il rito

abbreviato. Anzi, la circostanza che tale ampia locuzione sia stata

adottata in luogo di quella restrittiva ("divieto di esercitare le

funzioni di giudice del dibattimento ..") contenuta nella citata

direttiva n. 67 è indice univoco di una precisa determinazione in

tal senso del legislatore delegato.

Sotto il secondo profilo, sarebbe evidentemente illogico ritenere

che la ragione dell'incompatibilità stabilita dalla norma ricorra

solo per il dibattimento e non anche per il giudizio abbreviato,

quando entrambi seguono alla richiesta di giudizio immediato.

Il già effettuato giudizio sull'"evidenza" della prova - e cioè

sulla verosimile attribuibilità del fatto all'imputato - è infatti

suscettibile di influire sulla decisione di merito in entrambi i

casi; ed anzi, il fatto che il giudizio abbreviato sia reso sulla

base degli stessi atti valutati al momento di disporre il giudizio

immediato rende ancor più consistente il pericolo di "pregiudizio"

che ha indotto il legislatore a prevedere l'incompatibilità,

coerentemente con la garanzia costituzionale d'imparzialità del

giudice.

In tali sensi, la questione deve ritenersi non fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo

comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede

che non possa partecipare al successivo giudizio abbreviato il

giudice per le indagini preliminari presso il tribunale che abbia

emesso l'ordinanza di cui all'art. 409, quinto comma, del medesimo

codice;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità

costituzionale del medesimo art. 34, secondo comma, nella parte in

cui non prevede l'incompatibilità del giudice per le indagini

preliminari presso il tribunale che ha emesso l'ordinanza di cui al

predetto art. 409, quinto comma, a partecipare all'udienza

preliminare, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 della

Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Roma con ordinanza dell'11 dicembre 1990 (r.o. n.

184/1991);

3) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la

questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 34,

secondo comma, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del

giudice per le indagini preliminari presso il tribunale che abbia

disposto il giudizio immediato a partecipare al giudizio abbreviato,

sollevata, in riferimento agli artt. 25 e 101 della Costituzione,

dalla Corte d'appello di Brescia con ordinanza del 5 marzo 1991 (r.o.

n. 315/1991).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 novembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:401 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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