Codice di procedura penale

Art. 37 c.p.p. — Ricusazione

Il giudice puo' essere ricusato dalle parti:

  • a)nei casi previsti dall'articolo 36 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g);
  • b)se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione. 113 Il giudice ricusato non puo' pronunciare ne' concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione. 81 345
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

81

La Corte Costituzionale con sentenza 9-23 gennaio 1997, n. 10 (in G.U. 1a s.s. 29/01/1995, n. 5) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 37, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui, qualora sia riproposta la dichiarazione di ricusazione, fondata sui medesimi motivi, fa divieto al giudice di pronunciare o concorrere a pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione."

Corte Costituzionale

113

La Corte Costituzionale con sentenza 6-14 luglio 2000, n. 283 (in G.U. 1a s.s. 19/07/2000, n. 30) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 37, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilita' di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto."

Corte Costituzionale

345

La Corte Costituzionale con sentenza 20 maggio - 21 luglio 2026, n. 132 (in G.U. 1ª s.s. 22/07/2026, n. 29) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 37 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice dell'udienza di cui all'art. 409, comma 2, cod. proc. pen., puo' essere ricusato dalla persona offesa che ha proposto opposizione alla richiesta di archiviazione".

Testo vigente dal 23 luglio 2026

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 132/2026

    Ha colpito questo articolo
    21 luglio 2026

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 111, secondo comma, Cost., l’art. 37 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice dell’udienza di cui all’art. 409, comma 2, cod. proc. pen. può essere ricusato dalla persona offesa che ha proposto opposizione alla richiesta di archiviazione. La disciplina censurata dalla Corte di cassazione, sez. prima pen., che nell’interpretazione del diritto vivente esclude la persona offesa, che non è parte processuale, dal novero dei soggetti legittimati a proporre la dichiarazione di ricusazione, viola il principio del giusto processo, che impone che ogni processo si svolga davanti a un giudice terzo e imparziale. Tale principio deve trovare applicazione anche nei confronti della persona offesa, in quanto soggetto del procedimento al quale è affidato – anche in ossequio alla particolare tutela accordata dall’ordinamento europeo alla vittima del reato – un ruolo fondamentale di supporto e di controllo dell’operato del pubblico ministero, di cui l’opposizione alla richiesta di archiviazione è uno dei principali strumenti, quale meccanismo finalizzato ad assicurare la completezza delle indagini. Negare alla persona offesa che abbia proposto opposizione la facoltà di contestare la terzietà e imparzialità del giudice determinerebbe un sostanziale svuotamento del diritto ad essa riconosciuto di interloquire sull’archiviazione. Né la mancata qualità di parte può essere di ostacolo al riconoscimento della sua legittimazione, sia perché il termine “parti” è in più occasioni utilizzato dal legislatore in senso atecnico anche in riferimento alla fase delle indagini preliminari, coperta anch’essa dalla garanzia del giusto processo; sia perché ogni soggetto del procedimento – e a maggior ragione, come nella specie, proprio quello che lo ha attivato – deve potersi avvalere delle norme poste a garanzia della terzietà del giudice. (Precedente: S. 559/1990 - mass. 16750).

    Art. 37 c.p.p. · Art. 409 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 412/1996

    Questione inammissibile
    24 dicembre 1996

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, avente ad oggetto una norma il cui presupposto sia costituito da una norma dichiarata costituzionalmente illegittima (nella specie, l'art. 37, comma 1, cod. proc. pen., censurato nella parte in cui non prevede come ipotesi di ricusazione quella del giudice del dibattimento che abbia concorso a pronunciare l'ordinanza di conferma, in sede di riesame, di un provvedimento applicativo di una misura cautelare personale, fa rinvio alla disciplina dell'incompatibilità di cui all'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., dichiarato incostituzionale proprio nella parte in cui non prevede tale ipotesi di incompatibilità). - V. sent. n. 131/1996 e, in particolare, ord. n. 213/1996. red.: F. Mangano

    Art. 37 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 213/1996

    Questione inammissibile
    21 giugno 1996

    Manifesta inammissibilità delle questioni, concernenti norma già dichiarata costituzionalmente illegittima 'in parte qua'. - Sent. n. 131/1996. red.: G. Leo

    Art. 37 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (14)

Se ne mostrano 13 su 14, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 luglio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 20 luglio 2000 al 23 luglio 2026.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 20 maggio - 21 luglio 2026, n. 132 (in G.U. 1ª s.s. 22/07/2026, n. 29) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 37 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice dell'udienza di cui all'art. 409, comma 2, cod. proc. pen., puo' essere ricusato dalla persona offesa che ha proposto opposizione alla richiesta di archiviazione".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art37 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari