Corte costituzionale

Sentenza n. 346/1997

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 21/11/1997 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del

codice di procedura penale, promossi con n. 2 ordinanze emesse il 26

agosto 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura

di Frosinone, nei procedimenti penali a carico di Giudici Franco e di

Sassu Daniele, iscritte al n. 1291 del registro ordinanze 1996 e n.

52 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1996 e n. 9,

prima serie speciale, dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con due ordinanze di identico tenore, entrambe pronunciate il

26 agosto 1996 (r.o. nn. 1291 del 1996 e 52 del 1997), il giudice per

le indagini preliminari presso la pretura circondariale di Frosinone

ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art.

34, comma 2, codice di procedura penale "nella parte in cui non

prevede l'incompatibilità del giudice per le indagini preliminari

presso la pretura, che abbia rigettato la richiesta di archiviazione

con restituzione degli atti al pubblico ministero per formulare

l'imputazione, a valutare la richiesta di emissione di decreto penale

di condanna successivamente formulata dal pubblico ministero nei

confronti dell'imputato", assumendone il contrasto con gli artt. 76 e

77 della Costituzione, in riferimento alle direttive nn. 67 e 103

dell'art. 2 della legge 16 febbraio 1987, n. 81.

Premette in fatto il rimettente che, come "unico giudice

tabellarmente designato, quale giudice per le indagini preliminari,

alla trattazione, tra l'altro, delle richieste di archiviazione per

procedimenti a carico di indagati noti, e di quelle relative

all'emissione del decreto penale di condanna", aveva in precedenza

respinto due richieste di archiviazione presentate dal pubblico

ministero nell'ambito di due diversi procedimenti, disponendo con

ordinanza la formulazione dell'imputazione, e che il pubblico

ministero aveva successivamente presentato richiesta di emissione di

decreto penale di condanna in relazione agli stessi fatti indicati

nelle ordinanze emesse ai sensi dell'art. 554, comma 2, cod. proc.

pen.

Rilevato in via preliminare che tale richiesta deve considerarsi

legittima in quanto consentita, quale modalità di esercizio

dell'azione penale alternativa al dibattimento, dal disposto

dell'art. 554, comma 2, cod. proc. pen. - non ostandovi che per

effetto del rigetto della richiesta di archiviazione la stessa sia

stata formulata oltre i termini delle indagini - nelle due ordinanze

si afferma che la rilevanza della questione "è resa evidente dalla

potenziale applicabilità della norma" impugnata, con la conseguente

necessità, nel caso venissero ritenute fondate le censure di

illegittimità prospettate, di astensione ai sensi dell'art. 36,

comma 1, lett. g cod. proc. pen.

2. - Nel merito il rimettente osserva che fra i princìpi del

"giusto processo", cui si ispira il nuovo codice di rito, "un ruolo

cruciale" assume l'imparzialità del giudice, alla cui stregua, come

affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 155 del 1996,

la funzione giudicante deve essere svolta da un soggetto "terzo", non

condizionato, cioè, da convinzioni precostituite per effetto di

"funzioni decisorie" esercitate in precedenti fasi del giudizio,

essendo a tal scopo preordinate le incompatibilità endoprocessuali.

Con riferimento specifico al caso in esame, il giudice a quo rileva

che la Corte costituzionale è già intervenuta a dichiarare

l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc.

pen. nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al

giudizio abbreviato (sentenza n. 496 del 1990) e al giudizio

dibattimentale (sentenza n. 502 del 1991) il giudice per le indagini

preliminari presso la Pretura che abbia ordinato al pubblico

ministero di formulare l'imputazione, ritenendo tale situazione

idonea a configurare un atto "pregiudiziale" rispetto al "successivo

giudizio di merito".

Ciò considerato, il giudice a quo ritiene che rispetto al

procedimento per decreto ricorrono le medesime ragioni di

incompatibilità. Anche il procedimento per decreto rientra, ad

avviso del rimettente, nel concetto di "giudizio", da intendersi

riferito - secondo l'interpretazione datane dalla Corte

costituzionale nella sentenza n. 401 del 1991 - non solo al giudizio

dibattimentale, ma ad ogni "processo che in base ad un esame delle

prove pervenga ad una decisione di merito". Nel caso in esame

verrebbe così a determinarsi una situazione di pregiudizio identica

a quella censurata dalla Corte costituzionale nelle precedenti

occasioni; pregiudizio tanto più evidente nei casi in cui, come

nella specie, il rigetto della richiesta di archiviazione sia basato

sulla non concordanza del giudice in ordine alla asserita irrilevanza

penale del fatto.

A sostegno della natura di "giudizio sul merito dell'imputazione"

del procedimento per decreto, il rimettente richiama, in primo luogo,

la possibilità per il giudice, investito di una richiesta di

emissione del decreto penale, di pronunciare sentenza di

proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e, in secondo

luogo, l'efficacia di cosa giudicata attribuita al decreto penale in

caso di mancata opposizione del condannato. A giudizio del

rimettente, tali elementi inducono a ritenere che il giudice eserciti

un controllo sul merito della richiesta (così come affermato nella

sentenza n. 502 del 1991) e qualificano il decreto penale come un

"provvedimento decisorio, adottato dal giudice terzo, all'esito di un

giudizio di merito - sia pure allo stato degli atti delle indagini

preliminari, ed inaudita altera parte - e potenzialmente idoneo a

definire il processo penale". Tale natura non sarebbe contraddetta

dalla possibilità di opposizione e dal conseguente giudizio di

merito, rappresentando l'una e l'altro "mere eventualità, rimesse

all'esclusiva decisione dell'imputato".

Per i motivi indicati il rimettente ritiene, dunque, che la mancata

previsione fra le cause di incompatibilità della situazione in cui

il giudice per le indagini preliminari venga investito della

richiesta di emissione del decreto penale dopo aver già proceduto

alla delibazione della richiesta di archiviazione e ordinato la

formulazione dell'imputazione è tale da incidere, in senso negativo,

sui princìpi della terzietà del giudice e della distinzione tra

funzioni requirenti e giudicanti, affermati nelle direttive nn. 67 e

103 dell'art. 2 della legge n. 81 del 1987, con conseguente

violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione. Considerato in diritto

1. - Le due ordinanze del giudice rimettente sono di identico

contenuto; deve pertanto disporsi la riunione dei relativi giudizi

per essere decisi con un'unica pronuncia.

La questione sottoposta all'esame della Corte ha per oggetto l'art.

34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non

prevede l'incompatibilità del giudice per le indagini preliminari

presso la pretura, che abbia in precedenza respinto la richiesta di

archiviazione e disposto con ordinanza la formulazione

dell'imputazione, a valutare la richiesta di emissione del decreto

penale di condanna formulata dal pubblico ministero nei confronti del

medesimo imputato.

Ad avviso del giudice rimettente, la disciplina denunciata

violerebbe gli artt. 76 e 77 della Costituzione, con riferimento alle

direttive nn. 67 e 103 dell'art. 2, comma 1, della legge-delega 16

febbraio 1987, n. 81, in quanto in contrasto con il principio

dell'imparzialità del giudice, compromesso dalla valutazione in

ordine alla configurabilità del reato e alla sua riconducibilità

all'indagato, già espressa nel momento in cui è stata respinta la

richiesta di archiviazione, nonché con il principio della

separazione tra funzioni requirenti e giudicanti, previsto dalla

legge-delega anche per il procedimento avanti al pretore, perché il

giudizio è demandato allo stesso soggetto processuale che vi ha dato

impulso mediante l'ordinanza con cui ha disposto la formulazione

dell'imputazione a norma dell'art. 554, comma 2, cod. proc. pen.

Al riguardo, è opportuno precisare che, pur non essendo contenuti

nelle ordinanze di rimessione espliciti richiami ai parametri

costituzionali di cui agli artt. 3 e 24 della Costituzione, i

princìpi affermati in tali norme costituiscono il perno e il filo

conduttore delle argomentazioni del giudice rimettente, la cui

motivazione deve pertanto intendersi riferita ai parametri sopra

indicati.

2. - Al di là del caso prospettato dal rimettente con specifico

riferimento al giudice per le indagini preliminari presso la pretura,

la questione in realtà riguarda in via generale la funzione del

giudice, sia nel procedimento avanti al pretore, sia in quello avanti

al tribunale, investito della richiesta di emissione del decreto

penale di condanna.

La questione è fondata.

3. - Questa Corte ha già ripetutamente affermato (sentenze n. 496

del 1990, n. 401 del 1991 e n. 502 del 1991) che l'ordinanza con cui

il giudice dispone di formulare l'imputazione ha effetti

pregiudicanti nei confronti della funzione di giudizio; in

particolare, la Corte ha rilevato che, "respingendo la richiesta di

archiviazione ed ordinando, conseguentemente, di formulare

l'imputazione, il giudice per le indagini preliminari compie una

valutazione non formale, ma di contenuto, dei risultati delle

indagini preliminari e della sussistenza delle condizioni necessarie

per assoggettare l'imputato al giudizio di merito" (sentenza n. 496

del 1990) e che, pertanto, "non può essere lo stesso giudice che ha

già compiuto una così incisiva valutazione di merito ad adottare la

decisione conclusiva in ordine alla responsabilità dell'imputato"

(sentenza n. 502 del 1991).

Pacifica essendo la funzione pregiudicante del primo dei due

termini della relazione suscettibile di determinare una situazione di

incompatibilità, l'elemento di novità della questione oggetto del

presente giudizio è rappresentato dal secondo termine della

relazione di incompatibilità, nel caso di specie la pronuncia sulla

richiesta di emissione del decreto penale di condanna.

Al riguardo, la Corte ha chiarito, nella già menzionata sentenza

n. 401 del 1991, che il significato dell'espressione "giudizio"

rilevante ai fini delle situazioni di incompatibilità deve

considerarsi comprensivo di "qualsiasi tipo di giudizio, cioè ogni

processo che in base ad un esame delle prove pervenga ad una

decisione di merito". Questo orientamento ha trovato conferma in

successive pronunce (cfr., tra le altre, sentenza n. 131 del 1996),

sino alla sentenza n. 155 del 1996, nella quale la locuzione

"giudizio" è stata estesa sino a comprendere il procedimento che

sfocia nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle

parti.

4. - Ciò premesso in via generale circa il secondo termine della

relazione di incompatibilità, non vi è dubbio che il procedimento

per decreto penale di condanna integra gli estremi di un vero e

proprio giudizio di merito, in quanto presuppone l'accertamento

giudiziale del fatto storico e della responsabilità dell'imputato.

Tali caratteri sono presenti anche nell'attività decisoria con cui

il giudice valuta la richiesta motivata di decreto penale formulata

dal pubblico ministero; valutazione che, sia in caso di accoglimento

che di rigetto della richiesta, si sostanzia in un esame di merito

sulla responsabilità penale dell'imputato. Che il controllo del

giudice attenga non solo ai presupposti del rito, ma anche al merito

della richiesta (v., in tale senso, sentenza n. 502 del 1991), si

ricava in primo luogo dall'art. 459, comma 3, cod. proc. pen., da cui

emerge che la valutazione del giudice può sfociare nell'emissione di

una sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc.

pen. Inoltre, la valutazione di merito è estesa alla congruità

della misura della pena indicata dal pubblico ministero, in quanto,

alla stregua degli artt. 459, comma 3, e 460, comma 2, cod. proc.

pen., il giudice, ove non ritenga di applicare la pena nella misura

indicata dal pubblico ministero, deve rigettare la richiesta e

restituirgli gli atti (v. sentenza n. 447 del 1990). Infine, il

giudice deve egualmente restituire gli atti ove ritenga che, per

qualsiasi altra ragione, la richiesta del pubblico ministero non

possa essere accolta, ad esempio, per erronea qualificazione

giuridica del fatto o per insufficienza degli elementi probatori.

Si deve pertanto concludere che anche la pronuncia del giudice

sulla richiesta di decreto penale di condanna integra gli estremi di

una valutazione di merito sulla sussistenza del fatto e sulla

responsabilità dell'imputato e, in quanto tale, è pregiudicata, con

violazione dei princìpi del giusto processo e dell'imparzialità del

giudice, dalla precedente ordinanza con cui il giudice ha respinto la

richiesta di archiviazione e disposto che il pubblico ministero

formuli l'imputazione.

L'art. 34, comma 2, cod. proc. pen. va dunque dichiarato

illegittimo nella parte in cui non prevede che non possa pronunciarsi

sulla richiesta di emissione del decreto penale di condanna il

giudice per le indagini preliminari che abbia emesso l'ordinanza di

cui agli artt. 409, comma 5, e 554, comma 2, cod. proc. pen.

Rimane così assorbita qualsiasi altra censura.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale

dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte

in cui non prevede che non possa pronunciarsi sulla richiesta di

emissione del decreto penale di condanna il giudice per le indagini

preliminari che abbia emesso l'ordinanza di cui agli artt. 409, comma

5, e 554, comma 2, cod. proc. pen.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 novembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:346 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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