Corte costituzionale

Ordinanza n. 126/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/05/2001 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 461, comma 3,

e 460, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, promosso,

nell'ambito di un procedimento penale, dal giudice per le indagini

preliminari del tribunale di Trapani con ordinanza emessa il

29 maggio 2000, iscritta al n. 487 del registro ordinanze 2000 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, 1ª serie

speciale, dell'anno 2000.

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 2001 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con ordinanza del 29 maggio 2000 il giudice per le

indagini preliminari del tribunale di Trapani ha sollevato due

diverse questioni di legittimità costituzionale: a) dell'art. 461,

comma 3, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3,

24, 25, 76 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede

l'incompatibilità del giudice che ha emesso decreto penale di

condanna a deliberare, a seguito di opposizione al decreto stesso,

sulla richiesta di giudizio immediato o di giudizio abbreviato o di

applicazione della pena; b) dell'art. 460, comma 1, lettera b), del

codice di procedura penale, in relazione agli artt. 464, comma 3,

417, comma 1, lettera b), e 552, comma 1, lettera c), dello stesso

codice, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, terzo comma, della

Costituzione, nella parte in cui non prevede che il decreto penale di

condanna deve contenere l'enunciazione in forma chiara e precisa del

fatto e delle circostanze;

che circa la questione relativa all'art. 461, comma 3, cod.

proc. pen. il rimettente, premesso in fatto che l'imputato, nei cui

confronti aveva emesso decreto penale di condanna, ha formulato con

l'atto di opposizione richiesta di giudizio immediato, rileva che la

valutazione espressa dal giudice in sede di emissione del decreto

penale, in quanto concernente la configurabilità del reato e la

riferibilità dello stesso all'imputato, lo renderebbe incompatibile

a continuare a trattare del procedimento a seguito di opposizione,

soprattutto allorquando con l'atto di opposizione venga formulata

richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione della pena a norma

dell'art. 444 cod. proc. pen;

che, in particolare, la lesione degli artt. 3 e 24 della

Costituzione sarebbe conseguenza del "trattamento pregiudizievole

riservato all'imputato poiché la sua posizione ha già formato

oggetto di valutazione da parte [del] giudice investito della

richiesta di decreto penale di condanna", ora "chiamato a giudicarlo

sullo stesso fatto in sede di opposizione";

che sarebbero altresì violati il principio del giudice

naturale (art. 25 Cost.), l'art. 76 Cost., per contrasto con i

principi della terzietà e della imparzialità del giudice,

richiamati dall'art. 2 della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81,

nonché il principio del giusto processo (art. 111 Cost.), che impone

che il giudizio si formi in base al razionale apprezzamento delle

prove raccolte ed acquisite e non abbia a subire l'influenza di

valutazioni sul merito dell'imputazione già espresse in precedenza;

che, con riferimento alla seconda questione di legittimità

costituzionale, il rimettente rileva che la legge 16 dicembre 1999,

n. 479, ha introdotto negli artt. 417, comma 1, lettera b), e 552,

comma 1, lettera c), cod. proc. pen., fra i requisiti,

rispettivamente, della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto

di citazione a giudizio, l'enunciazione "in forma chiara e precisa"

del fatto e delle circostanze, allo scopo di vincolare l'organo della

pubblica accusa alla formulazione di un addebito il più possibile

specifico, dettagliato e comprensibile e consentire l'esercizio del

diritto di difesa della persona incolpata, come imposto

dall'art. 111, terzo comma, Cost.;

che, tuttavia, analoga previsione non è stata estesa al

decreto penale di condanna, con conseguente pregiudizievole

disparità di trattamento degli imputati nei confronti dei quali si

procede per decreto rispetto agli imputati per i quali si procede con

richiesta di rinvio a giudizio o con decreto di citazione a giudizio,

in quanto la chiarezza e la precisione dell'imputazione assicurano

una maggiore tutela dei diritti della difesa.

Considerato che con la prima questione di legittimità

costituzionale il rimettente lamenta che l'art. 461, comma 3, del

codice di procedura penale attribuisca allo stesso giudice che ha

pronunciato il decreto penale di condanna la competenza ad emettere i

provvedimenti conseguenti alla richiesta di giudizio immediato o di

giudizio abbreviato o di applicazione della pena a norma

dell'art. 444 cod. proc. pen., formulata con l'atto di opposizione al

decreto;

che ad avviso del rimettente tale disciplina determinerebbe

una situazione di incompatibilità, in quanto il giudice chiamato ad

emettere i provvedimenti di cui all'art. 464, comma 1, cod. proc.

pen. sarebbe pregiudicato dal precedente esame sul merito della

medesima res judicanda;

che nell'ordinanza di rimessione il giudice a quo precisa che

con l'atto di opposizione è stata presentata richiesta di giudizio

immediato, per cui la questione è rilevante solo per la parte in cui

è riferita al decreto che dispone il giudizio immediato;

che, mentre la pronuncia con cui il giudice accoglie o

rigetta la richiesta di decreto penale di condanna ha effetti

pregiudicanti sulla funzione di giudizio (v. sentenza n. 502 del

1991, nonché il testo dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen.), il

decreto che dispone il giudizio immediato a seguito di opposizione a

decreto penale di condanna, in quanto atto che non contiene alcuna

valutazione di merito, non rientra tra le funzioni suscettibili di

essere pregiudicate nei termini precisati dalla giurisprudenza di

questa Corte in tema di incompatibilità (v., per tutte, sentenza

n. 131 del 1996);

che infatti, a differenza della decisione sull'ammissibilità

del giudizio immediato disciplinato dagli artt. 453 e seguenti cod.

proc. pen., che implica una valutazione sull'evidenza della prova e,

quindi, sulla "verosimile attribuibilità del fatto all'imputato",

idonea a radicare un pregiudizio nei confronti di successive

decisioni di merito (cfr. sentenze n. 261 del 1992 e n. 401 del

1991), il decreto con cui viene disposto il giudizio immediato a

seguito di opposizione a decreto penale deve essere adottato

indipendentemente da qualsiasi valutazione circa l'evidenza della

prova o da altre condizioni di ammissibilità;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente

infondata;

che il giudice rimettente lamenta anche che - a differenza di

quanto previsto dagli artt. 417, comma 1, lettera b), e 552, comma 1,

lettera c), cod. proc. pen., ove si stabilisce, con riferimento,

rispettivamente, alla richiesta di rinvio a giudizio e al decreto di

citazione a giudizio, che l'enunciazione del fatto e delle

circostanze venga effettuata "in forma chiara e precisa" -

l'art. 460, comma 1, lettera b), cod. proc. pen. non indichi tale

elemento tra i requisiti del decreto penale di condanna;

che l'omissione determinerebbe la violazione degli artt. 3,

24 e 111 della Costituzione a causa della irragionevole disparità di

trattamento in danno dell'imputato nei cui confronti si procede con

decreto penale di condanna, ostacolato nell'esercizio del diritto di

difesa da una contestazione imprecisa e generica;

che la censura è priva di fondamento, in quanto il decreto

penale ha valore di pronuncia di condanna, sicché i fatti per i

quali si afferma la responsabilità dell'imputato debbono

necessariamente essere descritti in forma chiara, precisa e

circostanziata, trattandosi non di capi di imputazione, ma, salva la

facoltà dell'imputato di proporre opposizione, di veri e propri capi

di condanna;

che l'introduzione nella lettera b) dell'art. 460 cod. proc.

pen. di una integrazione analoga a quella che ha interessato la

richiesta di rinvio a giudizio e il decreto di citazione a giudizio

(nonché il decreto che dispone il giudizio disciplinato

dall'art. 429, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.) non sarebbe

quindi conferente con la natura e con i possibili effetti di

pronuncia irrevocabile di condanna del decreto penale;

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 461, comma 3, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 76

e 111 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del

tribunale di Trapani, con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 460, comma 1, lettera b), del

codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111,

terzo comma, della Costituzione, come soprasollevata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 maggio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:126 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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