Corte costituzionale

Sentenza n. 124/1992

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 25/03/1992 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo

comma, del codice di procedura penale, promossi con n. 5 ordinanze

emesse da varie autorità giudiziarie, iscritte ai nn. 604, 617, 637,

664 e 665 del registro ordinanze 1991 e pubblicate rispettivamente

nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica nn. 40, 41 e 44, prima

serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 febbraio 1992 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con due ordinanze analoghe del 3 maggio e 11 luglio 1991

(r.o. nn. 637 e 665/91), i Pretori di Cagliari (sez. distaccata di

Sinnai) e di Salerno (sez. distaccata di S. Cipriano Picentino),

chiamati a giudicare in sede dibattimentale di reati per i quali in

precedenza, quali giudici per le indagini preliminari, avevano -

sulla richiesta di archiviazione del pubblico ministero - ordinato di

formulare l'imputazione ai sensi dell'art. 554, secondo comma, del

codice di procedura penale, hanno sollevato, in riferimento all'art.

76 Cost., una questione di legittimità costituzionale dell'art. 34,

secondo comma, del medesimo codice, nella parte in cui non prevede

l'incompatibilità anche in tale ipotesi.

A sostegno della censura, i giudici a quibus richiamano le

motivazioni addotte da questa Corte nella sentenza n. 496 del 1990,

concernente l'analoga ipotesi di cui all'art. 409, quinto comma, cod.

proc. pen..

1.1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto nel primo

giudizio che la questione sia dichiarata non fondata, mentre nel

secondo ne ha sostenuto l'inammissibilità, in quanto

l'incostituzionalità sarebbe già desumibile dalla citata sentenza.

2. - Chiamato a celebrare l'udienza preliminare in un procedimento

nel quale in precedenza aveva ordinato al pubblico ministero di

formulare l'imputazione ai sensi dell'art. 409, quinto comma, cod.

proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Padova, ha sollevato, con ordinanza del 29 maggio 1991

(r.o. n. 604/1991), una questione di legittimità costituzionale

dell'art. 34, secondo comma, dello stesso codice, in quanto non

prevede l'incompatibilità in tale ipotesi.

Sarebbero violati, innanzitutto, i principi della legge delega n.

81 del 1987 in tema di separazione tra funzioni giudicanti e

requirenti - e, quindi, gli artt. 76 e 77 Cost. - per le ragioni

esposte da questa Corte nella citata sentenza n. 496 del 1990, che ad

avviso del giudice rimettente sono estensibili anche nel caso in

esame.

È prospettata, inoltre, la violazione degli artt. 25 e 101 Cost.,

perché "anche il solo sospetto d'una valutazione precostituita e

prefissata viene a ledere l'indipendenza del giudice intesa come

percepita sicurezza della sua imparzialità e terzietà, requisiti

anche della sua condizione di giudice naturale".

2.1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la

questione sia dichiarata non fondata, richiamandosi alle

argomentazioni svolte nel giudizio instaurato con l'ordinanza

iscritta al n. 184 del registro ordinanze 1991, già riassunte nella

sentenza n. 401 del 1991.

3. - Sul rilievo che membri del collegio giudicante avevano, quali

componenti del tribunale della libertà, già conosciuto gli atti

delle indagini preliminari in sede di riesame o di impugnazione, ex

art. 309 e 310 cod. proc. pen., di misure coercitive applicate agli

imputati, la Corte d'appello di Milano ha sollevato, con ordinanza

del 24 giugno 1991 (r.o. n. 617/1991), una questione di legittimità

costituzionale dell'art. 34, secondo comma, cod. proc. pen., nella

parte in cui non prevede in tali ipotesi l'incompatibilità a

partecipare al giudizio dibattimentale.

Ad avviso della Corte rimettente, dato che il controllo sulla

sussistenza o permanenza delle condizioni di applicabilità delle

misure coercitive e delle esigenze cautelari, che può spingersi

anche al merito, postula conoscenza degli atti delle indagini

preliminari, sia pure nei limiti di quelli che supportano i

provvedimenti oggetto di riesame o di altre impugnazioni, la mancata

previsione dell'incompatibilità comporterebbe un contrasto: a) con

gli artt. 76 e 77 Cost., per violazione delle direttive di cui ai nn.

57 e 58 dell'art. 2 della legge delega n. 81 del 1987 concernenti il

"regime del doppio fascicolo", (attuato negli artt. 431 e 433 cod.

proc. pen.), le quali, "per evitare anche il solo sospetto di

possibile condizionamento", comportano la sottrazione alla conoscenza

del giudice dibattimentale di tutti gli atti delle indagini

preliminari; b) con gli artt. 25 e 101 Cost., perché "anche il solo

sospetto di un giudizio precostituito minerebbe l'indipendenza del

Giudice intesa come certezza di imparzialità e terzietà, con ciò

facendo venir meno un requisito del suo status essenziale ai fini del

rispetto del principio del Giudice naturale; c) con l'art. 3 Cost.,

in quanto l'incompatibilità è prevista per casi che sarebbero

analoghi.

3.1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la

questione sia dichiarata non fondata, richiamandosi alle

argomentazioni svolte nel giudizio instaurato con l'ordinanza

iscritta al n. 184 del registro ordinanze 1991, già riassunte nella

sentenza n. 401 del 1991.

4. - Chiamato a giudicare in sede dibattimentale di un reato

(emissione di assegni a vuoto) per il quale già in precedenza, quale

giudice per le indagini preliminari, aveva respinto la richiesta di

applicazione di pena concordata (art. 444) ritenendo erronea, in

ragione dei numerosi precedenti specifici del prevenuto, la

concessione delle attenuanti generiche prospettata dalle parti, con

conseguente restituzione degli atti al pubblico ministero (artt. 563,

terzo comma e 562, primo comma, in relazione all'art. 444 cod. proc.

pen.), il Pretore di Salerno - sez. distaccata di San Cipriano

Picentino, ha sollevato, con ordinanza dell'11 luglio 1991 (r.o. n.

664/1991), una questione di legittimità costituzionale dell'art. 34,

secondo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede in tal

caso l'incompatibilità a partecipare all'udienza dibattimentale.

Ad avviso del giudice rimettente, sarebbe violato l'art. 76 Cost.,

in riferimento al principio di rigorosa tutela della terzietà del

giudice desumibile, per il giudizio pretorile, dalla direttiva n. 103

della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, in quanto

sussisterebbero, nella suddetta fattispecie, le ragioni di

incompatibilità considerate da questa Corte nella sentenza n. 496

del 1990, e cioè la già operata valutazione non formale, ma di

contenuto, dei risultati delle indagini preliminari.

4.1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto innanzitutto

che la questione sia dichiarata inammissibile, in quanto

l'incompatibilità dovrebbe ritenersi solo se vi sia, in astratto, il

pericolo che il controllo sugli atti processuali "abbia generato

implicazioni psicologiche a carico di chi è stato chiamato ad

esprimere un giudizio".

Essa sarebbe, comunque, infondata, dato che il principio di

terzietà deve ritenersi violato solo quando lo stesso giudice è

chiamato a pronunziarsi due volte sul medesimo oggetto partendo da

atti già da lui conosciuti in sede di pregressa decisione. Ciò

invece non accade, osserva l'Avvocatura, nel raffronto tra il

giudizio dibattimentale e quello ex art. 444 cod. proc. pen., dato

che in quest'ultimo i poteri cognitivi del giudice sono molto più

limitati, i suoi compiti sono determinati in modo tassativo e la

sentenza di condanna non promana da un vero e proprio "giudizio"

sulla colpevolezza dell'imputato e non può quindi considerarsi una

vera e propria anticipazione del giudizio sulla responsabilità, tale

da minare l'imparzialità del giudice. Considerato in diritto

1. - I cinque giudizi investono, pur se sotto diversi profili, la

medesima disposizione di legge. È perciò opportuno che siano

riuniti e decisi con un'unica sentenza.

2. - I Pretori di Cagliari (sez. distaccata di Sinnai) e di

Salerno (sez. distaccata di S. Cipriano Picentino) dubitano, con le

ordinanze in epigrafe (r.o. nn. 637 e 665 del 1991), in riferimento

all'art. 76 Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 34,

secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non

prevede l'incompatibilità a partecipare all'udienza dibattimentale

del giudice per le indagini preliminari presso la pretura che abbia

ordinato di formulare l'imputazione ai sensi dell'art. 554, secondo

comma, cod. proc. pen.

Per questa parte, la disposizione impugnata è stata già

dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 502 del

1991. La questione va perciò dichiarata manifestamente

inammissibile.

3. - Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di

Padova dubita, con l'ordinanza indicata in epigrafe (r.o. n. 604 del

1991), in riferimento agli artt. 76, 77, 25 e 101 Cost., della

legittimità costituzionale del medesimo art. 34, secondo comma, cod.

proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a

partecipare all'udienza preliminare del giudice per le indagini

preliminari presso il tribunale che abbia ordinato di formulare

l'imputazione ai sensi dell'art. 409, quinto comma, cod. proc. pen..

In riferimento alla dedotta violazione della legge delega (artt.

76 e 77 Cost.), tale questione è stata già dichiarata non fondata

con la sentenza n. 401 del 1991, e manifestamente infondata con la

sentenza n. 502 del 1991. Tale giudizio va qui ribadito, dato che

l'ordinanza in esame non prospetta argomentazioni nuove.

Quanto alla dedotta violazione degli artt. 25 e 101 Cost., il

giudice a quo la motiva con il rilievo che "anche il solo sospetto

d'una valutazione precostituita e prefissata viene a ledere

l'indipendenza del giudice intesa come percepita sicurezza della sua

imparzialità e terzietà, requisiti anche della sua condizione di

giudice naturale".

Ma anche sotto questo profilo la questione non è fondata.

Nella disciplina dell'art. 34 dell'attuale codice di rito, così

come nella corrispondente disciplina del codice abrogato (art. 61),

l'incompatibilità - oltre alla ipotesi di esercizio nello stesso

procedimento di funzioni diverse (ad es., requirenti) da quelle di

giudice - ha come esclusivo termine di riferimento il "giudizio" vero

e proprio, cioè l'accertamento di merito sulla responsabilità

dell'imputato.

Nell'ipotesi in esame, invece, termine di riferimento rispetto

alla valutazione compiuta con l'ordine di formulare l'imputazione non

è la decisione di merito, ma la valutazione conclusiva dell'udienza

preliminare, e cioè un'ulteriore decisione processuale, finalizzata

ad accertare la legittimità della domanda di giudizio (cfr. sentenze

nn. 64 e 101 del 1991).

Ciò premesso, va precisato, in riferimento ai parametri

costituzionali qui invocati, che i principi della soggezione del

giudice soltanto alla legge (art. 101) e della sua precostituzione

rispetto all'oggetto del giudizio (art. 25), garantendo

l'indipendenza del giudice e la sua necessaria estraneità rispetto

agli interessi ed ai soggetti coinvolti nel processo ed escludendo

che la sua designazione e la determinazione delle sue competenze

possano essere condizionate da fattori esterni, rappresentano i

presidi fondamentali dell'imparzialità e ne definiscono il contenuto

ineliminabile di connotato intrinseco dell'attività del giudice in

quanto non finalizzata al perseguimento di alcun interesse

precostituito. Da essi deriva che l'imparzialità non può dirsi, in

via generale, intaccata da una qualsiasi valutazione già compiuta

nello stesso o in altri procedimenti. Del resto, a ritenere

altrimenti, ne risulterebbe una radicale negazione del concetto

stesso di procedimento, inteso quale ordinata sequenza di atti,

ciascuno dei quali legittima, prepara e condiziona quello successivo;

e di conseguenza, poiché ogni provvedimento ordinatorio o

istruttorio implica o può implicare una delibazione del merito, ne

deriverebbe un'assurda frammentazione del procedimento, con

l'attribuzione di ciascun segmento di esso ad un giudice diverso.

Ne consegue che la disciplina delle incompatibilità qui in esame,

che è volta ad assicurare la genuinità e la correttezza del

processo formativo del convincimento del giudice e si ricollega alla

garanzia costituzionale del giusto processo, è ragionevolmente

circoscritta ai casi di duplicità del giudizio di merito sullo

stesso oggetto.

In essi, infatti, il rischio che la valutazione conclusiva di

responsabilità sia, o possa apparire, condizionata dalla propensione

del giudice a confermare una propria precedente decisione è così

pregnante da poter concretamente incidere sulla garanzia di un

giudizio che sia il frutto genuino ed esclusivo degli elementi di

valutazione e di prova assunti nel processo e del dispiegarsi della

difesa delle parti.

4. - La Corte d'appello di Milano dubita, con l'ordinanza indicata

in epigrafe (r.o. n. 617 del 1991), in riferimento agli artt. 76, 77,

25, 101 e 3 Cost., della legittimità costituzionale del citato art.

34, secondo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede

l'incompatibilità a partecipare all'udienza dibattimentale del

giudice che abbia conosciuto gli atti delle indagini preliminari in

sede di riesame (art. 309) o di impugnazione (art. 310) di

provvedimenti che dispongono misure coercitive.

Le medesime censure, motivate in termini analoghi, sono state

ritenute non fondate - in riferimento alla dedotta violazione dei

principi della legge delega e della garanzia di imparzialità del

giudice (art. 25 Cost.) - con la sentenza n. 502 del 1991, e

manifestamente infondate con l'ordinanza n. 516 del 1991.

Quanto all'ulteriore censura di violazione dell'art. 101 Cost.,

essa non ha motivazione autonoma rispetto a quella riferita all'art.

25 e si radica anch'essa sulla natura del controllo sui provvedimenti

restrittivi della libertà personale e sulla conoscenza degli atti

delle indagini preliminari che esso comporta. Per respingerla, è

perciò sufficiente ribadire che a minare l'imparzialità del

giudizio sulla responsabilità dell'imputato non vale né la mera

conoscenza dei suddetti atti, né l'assunzione di provvedimenti sulla

libertà personale - ivi compresi quelli concernenti il riesame (art.

309) o l'appello (art. 310) avverso misure coercitive - dato che

questi comportano, non "un giudizio sul merito della res iudicanda",

ma una "valutazione, puramente indiziaria" che "mira alla (e si

esaurisce nella) verifica delle condizioni che .. legittimano la

provvisoria restrizione" di tale libertà (sentenza n. 502 del 1991

cit.).

Per questa stessa ragione, la situazione qui considerata è

diversa da quelle che comportano l'incompatibilità in base

all'impugnato art. 34, secondo comma. Di conseguenza, anche la

censura riferita all'art. 3 Cost. deve ritenersi manifestamente

infondata.

5. - Con l'ulteriore ordinanza iscritta al n. 664 del registro

ordinanze 1991, il Pretore di Salerno, sez. distaccata di S. Cipriano

Picentino, ha sollevato, in riferimento all'art. 76 Cost., una

questione di legittimità costituzionale del più volte citato art.

34, secondo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede

l'incompatibilità a partecipare all'udienza dibattimentale del

giudice per le indagini preliminari presso la pretura che abbia

respinto la richiesta di applicazione di pena concordata per la

ritenuta non concedibilità di circostanze attenuanti: ciò perché,

essendosi in tal modo compiuta una valutazione non formale, ma di

contenuto, dei risultati delle indagini preliminari, ricorrerebbero

in tal caso le ragioni di incompatibilità considerate da questa

Corte nella sentenza n. 496 del 1990.

5.1. - La questione è fondata.

Questa Corte ha già chiarito, nella sentenza n. 313 del 1990, che

l'applicazione della pena concordata dalle parti ai sensi dell'art.

444 cod. proc. pen. presuppone un giudizio di insussistenza delle

condizioni legittimanti il proscioglimento nel merito ai sensi

dell'art. 129; comporta una valutazione non di mera legittimità, ma

anche di merito, fondata sulle risultanze degli atti, circa la

correttezza della definizione giuridica del fatto, la sussistenza di

circostanze aggravanti o attenuanti ed il loro bilanciamento;

implica, secondo il decisum di tale sentenza, che "il giudice possa

valutare la congruità della pena indicata dalle parti, rigettando la

richiesta in ipotesi di sfavorevole valutazione"; sfocia, ove la

richiesta sia, invece, accolta, in un provvedimento giurisdizionale

motivato "che spazia dal merito alla legittimità" e che "non può

prescindere dalle prove della responsabilità".

Anche nel caso, qui esaminato, in cui la richiesta di applicazione

di pena sia rigettata per la ritenuta insussistenza di circostanze

attenuanti incluse nell'accordo delle parti, presupposto del

provvedimento è una valutazione di merito concernente sia

l'inesistenza delle condizioni legittimanti il proscioglimento ex

art. 129 cod. proc. pen., sia la congruenza del reato oggetto della

richiesta alle risultanze delle indagini preliminari. A tali

valutazioni si aggiunge quella, pure di merito, sull'insussistenza

delle circostanze attenuanti ipotizzate. Si tratta, perciò, di una

valutazione "non formale, ma di contenuto" circa l'idoneità delle

risultanze delle indagini preliminari a fondare un giudizio di

responsabilità dell'imputato, per di più accompagnata da una

valutazione di applicabilità di una pena superiore a quella

richiesta dal pubblico ministero: sicché deve riconoscersi che

sussistono in tal caso ragioni di incompatibilità rispetto al

giudizio dibattimentale omologhe a quelle già considerate da questa

Corte nelle sentenze nn. 496 del 1990 e 502 del 1991 (par. 3.1.).

Va perciò dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.

34, secondo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede

l'incompatibilità a partecipare all'udienza dibattimentale del

giudice per le indagini preliminari presso la pretura che abbia

respinto la richiesta di applicazione di pena concordata per la

ritenuta non concedibilità di circostanze attenuanti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo

comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede

l'incompatibilità a partecipare all'udienza dibattimentale del

giudice per le indagini preliminari presso la pretura che abbia

respinto la richiesta di applicazione di pena concordata per la

ritenuta non concedibilità di circostanze attenuanti;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

del medesimo art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale,

nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare

all'udienza preliminare del giudice per le indagini preliminari

presso il tribunale che abbia ordinato di formulare l'imputazione ai

sensi dell'art. 409, quinto comma, codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento agli artt. 76, 77, 25 e 101 della

Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Padova con ordinanza del 29 maggio 1991 (r.o. n.

604/1991);

dichiara la manifesta infondatezza della medesima questione sub

2, sollevata con la predetta ordinanza in riferimento agli artt. 76 e

77 della Costituzione;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dello stesso art. 34, secondo comma, del

codice di procedura penale - già dichiarato costituzionalmente

illegittimo nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a

partecipare all'udienza dibattimentale del giudice per le indagini

preliminari presso la pretura che abbia ordinato di formulare

l'imputazione ai sensi dell'art. 554, secondo comma, del codice di

procedura penale - sollevata in riferimento all'art. 76 della

Costituzione dai Pretori di Cagliari (sez. distaccata di Sinnai) e di

Salerno (sez. distaccata di San Cipriano Picentino) con ordinanze del

3 maggio e 11 luglio 1991 (r.o. nn. 637 e 665/1991);

dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale del citato art. 34, secondo comma, del

codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non

possa partecipare al giudizio il giudice che abbia partecipato al

riesame od all'appello avverso provvedimenti che dispongono una

misura coercitiva ai sensi degli artt. 309 e 310 dello stesso codice,

sollevata, in riferimento agli artt. 76, 77, 25, 101 e 3 della

Costituzione, dalla Corte d'appello di Milano con ordinanza del 24

giugno 1991 (r.o. n. 617/1991).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 25 marzo 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1992:124 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari