Dopo il comma 2-bis dell'articolo 34 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente: "2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano al giudice che nel medesimo procedimento abbia adottato uno dei seguenti provvedimenti:
- a)le autorizzazioni sanitarie previste dall'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354;
- b)i provvedimenti relativi ai permessi di colloquio, alla corrispondenza telefonica e al visto di controllo sulla corrispondenza, previsti dall'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354;
- c)i provvedimenti relativi ai permessi previsti dall'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354;
- d)il provvedimento di restituzione nel termine di cui all'articolo 175;
- e)il provvedimento che dichiara la latitanza a norma dell'articolo 296".
Testo vigente dal 18 dicembre 1999
