Dopo il comma 2-bis dell'articolo 34 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente: "2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano al giudice che nel medesimo procedimento abbia adottato uno dei seguenti provvedimenti:

  • a)le autorizzazioni sanitarie previste dall'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354;
  • b)i provvedimenti relativi ai permessi di colloquio, alla corrispondenza telefonica e al visto di controllo sulla corrispondenza, previsti dall'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354;
  • c)i provvedimenti relativi ai permessi previsti dall'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354;
  • d)il provvedimento di restituzione nel termine di cui all'articolo 175;
  • e)il provvedimento che dichiara la latitanza a norma dell'articolo 296".

Testo vigente dal 18 dicembre 1999

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1999-12-16;479~art11 · fonte del testo

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