Codice di procedura penale

Art. 649 c.p.p. — Divieto di un secondo giudizio

L'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non puo' essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli 69 comma 2 e 345. Se cio' nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo. 238 287

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

238

La Corte Costituzionale con sentenza 31 maggio - 21 luglio 2016, n. 200 (in G.U. 1ª s.s. 27/07/2016 n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 649 del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato gia' giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui e' iniziato il nuovo procedimento penale".

Corte Costituzionale

287

La Corte Costituzionale con sentenza 10 maggio - 16 giugno 2022, n. 149 (in G.U. 1ª s.s. 22/06/2022 n. 25) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 649 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato per uno dei delitti previsti dall'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), che, in relazione al medesimo fatto, sia gia' stato sottoposto a procedimento, definitivamente conclusosi, per l'illecito amministrativo di cui all'art. 174-bis della medesima legge".

Testo vigente dal 23 giugno 2022

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 149/2022

    Ha colpito questo articolo
    16 giugno 2022

    Il diritto al ne bis in idem trova riconoscimento, a livello interno, negli artt. 24 e 111 Cost. e, a livello internazionale, negli artt. 4, par. 1, Prot. n. 7 CEDU e 50 CDFUE. ( Precedente: S. 200/16 - mass. 39029 ). La garanzia convenzionale del ne bis in idem mira a tutelare l'imputato non solo contro la prospettiva dell'inflizione di una seconda pena, ma ancor prima contro la prospettiva di subire un secondo processo per il medesimo fatto, a prescindere dall'esito del primo. La ratio primaria della garanzia - declinata quale diritto fondamentale della persona - è dunque quella di evitare l'ulteriore sofferenza, e i costi economici, determinati da un nuovo processo in relazione a fatti per i quali quella persona sia già stata giudicata. Il ne bis in idem non si oppone, invece, alla possibilità che l'imputato sia sottoposto, in esito a un medesimo procedimento, a due o più sanzioni distinte per il medesimo fatto (pene detentive, pecuniarie e interdittive), ferma la diversa garanzia rappresentata dalla proporzionalità della pena, fondata sugli artt. 3 e 27 Cost. e sull'art. 49, par. 3, CDFUE. (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 4 Prot. 7 CEDU - l'art. 649 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato per uno dei delitti previsti dall'art. 171- ter della legge n. 633 del 1941, che, in relazione al medesimo fatto, sia già stato sottoposto a procedimento, definitivamente conclusosi, per l'illecito amministrativo di cui all'art. 174- bis della medesima legge. Il sistema di doppio binario sanzionatorio previsto in materia di protezione del diritto d'autore dagli artt. 171- ter e 174- bis - che puniscono con la reclusione congiunta alla multa e con una sanzione amministrativa pecuniaria, di natura sostanzialmente penale, le medesime condotte illecite - viola il diritto al ne bis in idem, secondo i criteri enucleati dalla Corte EDU, in quanto tra il procedimento penale e quello amministrativo non è ravvisabile una connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta, in modo che essi possano ritenersi preordinati ad una risposta coerente e unitaria alla tipologia di illeciti in esame. I due procedimenti perseguono infatti una funzione dissuasiva sovrapponibile e, benché originino dalla medesima condotta, non sono in alcun modo coordinati sotto il profilo probatorio e temporale; né è consentito al giudice penale - ovvero all'autorità amministrativa ove sia già intervenuto il giudicato penale - di tenere conto della sanzione già irrogata, in modo da evitare un trattamento sanzionatorio sproporzionato. La declaratoria di illegittimità costituzionale - limitata, secondo il petitum del rimettente, all'eventualità in cui il processo penale segua quello amministrativo - non è tuttavia idonea ad evitare tutte le possibili violazioni del diritto al ne bis in idem create dalla legge n. 633 del 1941, in particolare nell'ipotesi inversa a quella considerata (in cui il procedimento amministrativo segua il processo penale), né a conferire razionalità complessiva al sistema. Spetta pertanto al legislatore rimodulare la disciplina in esame in modo da assicurare un adeguato coordinamento tra le previsioni procedimentali e sanzionatorie, nel quadro di un'auspicabile rimeditazione complessiva dei vigenti sistemi di doppio binario sanzionatorio alla luce dei principi enunciati dalla Corte EDU, dalla Corte di giustizia UE e dalla Corte costituzionale. ( Precedenti: S. 145/20 - mass. 43533; S. 222/19 - mass. 40891; S. 43/18 - mass. 39971 ).

    Art. 649 c.p.p. · Art. 171-ter Diritto d’autore

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  • Sentenza n. 200/2016

    Ha colpito questo articolo
    21 luglio 2016

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, l'art. 649 cod. proc. pen., nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale. Se è vero che appare ormai pacifico che la Convenzione recepisce, nell'interpretare il principio del ne bis in idem (che vieta di perseguire o giudicare per un secondo illecito una persona già condannata o sanzionata per gli stessi fatti), il più favorevole criterio dell' idem factum anziché la più restrittiva nozione di idem legale, il "fatto", di per sé, va definito secondo l'accezione che gli conferisce l'ordinamento, e non quella di un eventuale approccio epistemologico. In questa prospettiva, l' idem storico è l'accadimento materiale frutto di un'addizione di elementi, la cui selezione è condotta secondo criteri normativi. Da ciò non può inferirsi che esso vada ristretto alla sola azione od omissione senza comprendere anche l'oggetto fisico su cui cade il gesto, o l'evento naturalistico che ne è conseguito, o ancora la modificazione della realtà indotta dal comportamento dell'agente; ogni scelta tra le possibili soluzioni è infatti compatibile con la concezione dell' idem factum . Anche nell'ambito della CEDU, il difetto di una giurisprudenza univoca consente di affermare che, esclusa solo l'opzione per l' idem giuridico, non vi è ragione per cui il "fatto" sia da circoscrivere alla sola condotta dell'agente. L'opzione che favorisce la massima espansione della garanzia del divieto di bis in idem in materia penale (secondo cui il medesimo fatto è limitato alla medesima azione o omissione dell'imputato) non è suffragata neppure dal contesto normativo e logico entro cui si colloca l'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, dal momento che la tutela convenzionale patisce condizionamenti tali da rendere il principio del ne bis in idem recessivo rispetto a esigenze di carattere sostanziale - ad esempio se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni sono in grado di inficiare la sentenza già passata in giudicato - , o ancora in presenza di episodi estremamente gravi, quali i crimini contro l'umanità, che gli Stati aderenti hanno l'obbligo di perseguire. L'istituto del ne bis in idem - comunque espressione di un principio generale di civiltà giuridica, per cui il soddisfacimento di pretese punitive va contenuto nelle forme del giusto processo -, può dunque recedere, in una logica di bilanciamento; occorre pertanto accertare la sua compatibilità con il diritto vivente formatosi sulla norma impugnata. L'esame della giurisprudenza di legittimità evidenzia due orientamenti. Il primo è quello per cui, tranne sporadiche pronunce, si interpreta il medesimo fatto di cui all'artt. 649 cod. proc. pen. come corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona. Il secondo orientamento vieta di applicare il principio del ne bis in idem ove il reato già giudicato sia stato commesso in concorso formale con quello oggetto della nuova iniziativa del pubblico ministero, nonostante la medesimezza del fatto, per cui il rinnovato esercizio dell'azione penale è consentito, in presenza di un concorso formale di reati, anche quando il fatto, nel senso indicato, è il medesimo sul piano empirico, ma forma oggetto di una convergenza reale tra distinte norme incriminatrici, tale da generare una pluralità di illeciti penali. Qualora il giudice abbia escluso che tra le norme viga un rapporto di specialità (artt. 15 e 84 cod. pen.), ovvero che esse si pongano in concorso apparente, è incontestato che si debbano attribuire all'imputato tutti gli illeciti che sono stati consumati attraverso un'unica condotta commissiva o omissiva, per quanto il fatto sia il medesimo sul piano storico-naturalistico; tale opzione infatti in sé non viola la garanzia individuale del divieto di bis in idem , che si sviluppa in una dimensione esclusivamente processuale, precludendo non il simultaneus processus , ma una seconda iniziativa penale, laddove tale fatto sia già stato oggetto di una pronuncia di carattere definitivo. Occorre dunque prendere atto che il diritto vivente ha saldato il profilo sostanziale implicato dal concorso formale dei reati con quello processuale recato dal divieto di bis in idem , esonerando il giudice dall'indagare sulla identità empirica del fatto, ai fini dell'applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen. La garanzia espressa da questa norma, infatti, viene scavalcata per la sola circostanza che il reato già giudicato definitivamente concorre formalmente, ai sensi dell'art. 81 cod. pen., con il reato per il quale si procede. In tal modo il nesso di necessità predicato nel diritto vivente tra concorso formale di reati e superamento del ne bis in idem inevitabilmente reintroduce nel corpo dell'art. 649 cod. proc. pen. profili di apprezzamento sulla dimensione giuridica del fatto. Questa operazione deve reputarsi sbarrata dall'art. 4 del Protocollo n. 7, perché segna l'abbandono dell' idem factum , quale unico fattore per stabilire se sia applicabile o no il divieto di bis in idem , mentre, al contrario, l'esercizio di una nuova azione penale dopo la formazione del giudicato deve dipendere esclusivamente dal raffronto tra la prima contestazione, per come si è sviluppata nel processo, e il fatto posto a base della nuova iniziativa del pubblico ministero, ed è perciò permessa in caso di diversità, ma sempre vietata nell'ipotesi di medesimezza del fatto storico (salve le deroghe, nel sistema convenzionale, previste dal secondo paragrafo dell'art. 4 del Protocollo n. 7). Tale conclusione non impone di applicare il divieto di bis in idem per la esclusiva ragione che i reati concorrono formalmente e sono perciò stati commessi con un'unica azione o omissione. È infatti facilmente immaginabile che all'unicità della condotta non corrisponda la medesimezza del fatto, una volta che si sia precisato che essa può discendere dall'identità storico-naturalistica di elementi ulteriori rispetto all'azione o all'omissione dell'agente, siano essi costituiti dall'oggetto fisico di quest'ultima, ovvero anche dal nesso causale e dall'evento. L'esistenza o no di un concorso formale tra i reati oggetto della res iudicata e della res iudicanda è un fattore ininfluente ai fini dell'applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen., una volta che questa disposizione sia stata ricondotta a conformità costituzionale. Pertanto, l'autorità giudiziaria sarà tenuta a porre a raffronto il fatto storico, secondo la conformazione identitaria che esso abbia acquisito all'esito del processo concluso con una pronuncia definitiva, con il fatto storico posto dal pubblico ministero a base della nuova imputazione. Sulla base della triade condotta-nesso causale-evento naturalistico, il giudice può affermare che il fatto oggetto del nuovo giudizio è il medesimo solo se riscontra la coincidenza di tutti questi elementi, sicché non dovrebbe esservi dubbio, ad esempio, sulla diversità dei fatti, qualora da un'unica condotta scaturisca la morte o la lesione dell'integrità fisica di una persona non considerata nel precedente giudizio, e dunque un nuovo evento in senso storico. Sulla facoltà del giudice a quo di assumere l'interpretazione censurata in termini di diritto vivente e di richiederne su tale presupposto il controllo di compatibilità con parametri costituzionali, v. la citata sentenza n. 242/2014. Sul trarre dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, purché consolidata, il significato delle disposizioni della CEDU e dei suoi Protocolli, v. le citate sentenze nn. 49/2015, 348/2007 e 349/2007. In particolare, sulla natura definitiva di una decisione giudiziale, al fine di stabilire se essa possa precludere una nuova azione penale per lo stesso fatto, secondo l'interpretazione della Corte EDU, v. la citata sentenza n. 184/2015. Sul potere in capo al solo giudice rimettente e non anche alle parti di delimitare il thema decidendum , v. la citata sentenza n. 56/2015. Sull'essere la giurisprudenza europea legata alla concretezza della situazione che l'ha originata, v. la citata sentenza n. 236/2011. Sui casi consentiti nell'ordinamento giuridico italiano di revisione della sola sentenza di condanna, v. la citata sentenza n. 28/1969. Sull'essere il divieto di bis in idem un principio di civiltà giuridica, oltre che di generalissima applicazione, pena, in caso contrario, la precarietà nel godimento delle libertà connesse allo sviluppo della personalità individuale, v., rispettivamente, la citata ordinanza n. 150/1995, e le citate sentenze nn. 219/2008, 284/2003, 115/1987 e 1/1969. Sul collegamento tra il principio del ne bis in idem e gli artt. 24 e 111 Cost., con una particolare pregnanza nella materia penale, v., rispettivamente, la citata ordinanza n. 501/2000 e la citata sentenza n. 284/2003. Sull'applicazione del principio del ne bis in idem nel diritto penale, v. le citate sentenze nn. 381/2006, 230/2004, 6/1976, 69/1976, 1/1973 e 48/1967. Sulla nozione giuridica di identità del "fatto", v. la citata sentenza n. 129/2008. Sui limiti al sindacato di legittimità degli istituti di diritto penale sostanziale limitato ai casi in cui trasmodino in un assetto sanzionatorio manifestamente irragionevole, arbitrario o sproporzionato, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 56/2016 e 185/2015. Sul rapporto tra divieto di bis in idem e l'istituto del concorso formale di reati, v. le citate sentenze nn. 69/1976 e 6/1976.

    Art. 649 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 118/2026

    Questione infondata
    2 luglio 2026

    Le sanzioni disciplinari irrogate nei confronti dei detenuti, in linea con la giurisprudenza della Corte EDU, sono qualificabili come sanzioni “punitive”, con l’effetto di attivare la tutela del diritto al ne bis in idem, soltanto quando incidono sull’estensione della pena e non già sulla mera intensità delle limitazioni dei diritti fondamentali che la sua esecuzione comporta.Alla sanzione disciplinare dell’esclusione dalle attività in comune, di cui all’art. 39, primo comma, n. 5, ordin. penit., non può essere riconosciuta la natura di sanzione “punitiva” secondo i criteri Engel. La stessa, infatti, non è configurabile come “pena autonoma”, essendo applicata dall’autorità penitenziaria in conseguenza di un’infrazione disciplinare e non dal giudice della cognizione in sede di commisurazione della pena; al di là delle similarità strutturali tra responsabilità disciplinare e penale, nonché dell’estensione alla prima di talune garanzie tipiche della seconda, sussiste, poi, una distinzione funzionale tra le sanzioni disciplinari previste per i detenuti e le pene, in quanto le prime, anche per la durata limitata, svolgono la funzione di “raffreddamento” di una transitoria situazione di tensione, consentendo una rapida reazione a condotte contrarie alle regole di convivenza all’interno del carcere e il mantenimento della sicurezza, che è condizione per la realizzazione delle finalità del trattamento; la misura, infine, limitandosi a rendere temporaneamente più gravose le modalità di esecuzione della pena, comporta, un surplus di afflittività ben delimitato nel tempo e nei contenuti.(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Firenze, prima sez. pen., in composizione monocratica, in riferimento complessivamente agli artt. 3, 24, 27, primo e terzo comma, 111 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 4 Prot. n. 7 CEDU, dell’art. 649 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato del delitto di danneggiamento quando lo stesso, in relazione al medesimo fatto, sia già stato sottoposto a procedimento disciplinare, definitivamente conclusosi, per l’infrazione di appropriazione o danneggiamento di beni dell’amministrazione, per la quale sia stata già applicata la sanzione disciplinare dell’esclusione dalle attività in comune nonché, in via subordinata, dell’art. 635, secondo comma, n. 1, cod. pen. nella parte in cui non consente al giudice di infliggere una pena inferiore al minimo edittale, nel caso in cui all’imputato, per il medesimo fatto, sia stata già applicata la detta sanzione disciplinare. Con riferimento alla questione in via principale, diversamente da quanto ritenuto dal rimettente, non viene in rilievo la garanzia, costituzionale e convenzionale, del ne bis in idem dal momento che alla sanzione disciplinare dell’esclusione dalle attività in comune, in linea con la giurisprudenza della Corte EDU, non può essere riconosciuta natura “sostanzialmente punitiva”; né rileva l’effetto indiretto ed eventuale che l’applicazione di tale sanzione potrebbe avere sulla fruibilità dei permessi premio e della liberazione anticipata, dovendosi, al riguardo, escludere ogni automatismo. Né la sanzione disciplinare in esame può essere considerata una parziale anticipazione della pena che dovrà essere inflitta all’imputato per il reato di danneggiamento, ma una conseguenza dell’illecito disciplinare, che offende specificamente gli interessi della comunità carceraria; ben può, pertanto, cumularsi alla pena per il delitto commesso che trova la sua causa in una condotta offensiva dell’interesse patrimoniale dell’amministrazione carceraria). (Precedenti: S. 201/2025 - mass. 47179; S. 153/2025 - mass. 47001; S. 18/2022 - mass. 44600; S. 143/2013 - mass. 37157).

    Art. 13 cost. · Art. 649 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (6)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 23 giugno 2022

Confronto con la versione in vigore dal 28 luglio 2016 al 23 giugno 2022.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 10 maggio - 16 giugno 2022, n. 149 (in G.U. 1ª s.s. 22/06/2022 n. 25) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 649 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato per uno dei delitti previsti dall'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), che, in relazione al medesimo fatto, sia gia' stato sottoposto a procedimento, definitivamente conclusosi, per l'illecito amministrativo di cui all'art. 174-bis della medesima legge".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art649 · fonte del testo

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