Corte costituzionale

Ordinanza n. 355/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/07/1999 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 61 del codice

di procedura penale del 1930, promosso con ordinanza emessa il 14

novembre 1997 dal Tribunale di Nola, iscritta al n. 557 del registro

ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1999 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che con ordinanza in data 14 novembre 1997 il Tribunale di

Nola ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma,

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 61 del codice di procedura penale del 1930, nella parte in

cui non prevede l'incompatibilità del giudice che abbia pronunciato

o concorso a pronunciare sentenza nei confronti di alcuni imputati,

nella quale abbia incidentalmente valutato le posizioni di altri

coimputati attualmente sottoposti al suo giudizio;

che il remittente, in un procedimento che prosegue, ex art. 241

del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), con

l'applicazione delle norme anteriormente vigenti, riferisce di avere

già giudicato, previa separazione dei processi, con il rito

abbreviato, ai sensi dell'art. 247 delle citate disposizioni

transitorie, alcuni soggetti "imputati degli stessi reati dei quali

sono chiamati a rispondere gli imputati del presente procedimento", e

di avere già incidentalmente valutato la responsabilità penale di

questi ultimi per i fatti loro ascritti;

che il giudice a quo richiama la sentenza n. 371 del 1996, con la

quale questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale

dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in

cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti

di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a

pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti,

nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua

responsabilità penale sia già stata comunque valutata;

che, ad avviso del remittente, l'art. 34 cod. proc. pen., nel

testo risultante a seguito della citata sentenza di questa Corte, non

potrebbe trovare applicazione nel caso di specie, poiché l'art. 245

disp. trans. non lo menziona tra le disposizioni del nuovo codice di

procedura penale applicabili ai procedimenti che proseguono secondo

le norme del vecchio rito;

che il Tribunale di Nola ritiene pertanto di dover sollevare

questione di legittimità costituzionale dell'art. 61 cod. proc.

pen. del 1930, concernente le incompatibilità determinate da atti

compiuti nello stesso procedimento, sollecitando una sentenza

additiva nei termini sopra precisati;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata, non

essendo comparabili le discipline dell'incompatibilità previste dal

vecchio e dal nuovo codice di procedura penale, attese le differenze

di impianto complessivo dei due codici e i diversi principi che

rispettivamente li ispirano.

Considerato che il remittente muove dal presupposto che nel caso di

specie non sia applicabile l'art. 34 cod. proc. pen., nel testo

risultante dalla sentenza n. 371 del 1996, in quanto questa

disposizione non è espressamente inclusa, dall'art. 245, disp.

trans., tra quelle del nuovo codice applicabili ai procedimenti che

proseguono con le norme del codice del 1930;

che tale presupposto è erroneo poiché l'indicazione degli

articoli di immediata applicazione contenuta nell'art. 245 delle

disposizioni transitorie non esaurisce tutti gli aspetti conseguenti,

presupposti o comunque connessi all'anticipazione del nuovo istituto

del giudizio abbreviato;

che, in particolare, l'art. 247 disp. trans., nel prevedere

l'applicabilità del giudizio abbreviato nei procedimenti che

proseguono con le norme del rito previgente, non si è limitato ad

operare un innesto del nuovo istituto nel vecchio sistema

processuale, ma ha dato corso ad una parziale anticipazione del nuovo

codice, con gli adattamenti resi necessari dalle diverse

caratteristiche di quello del 1930, ma anche con l'inevitabile

effetto di trascinamento delle garanzie dotate di cogenza

costituzionale - come le incompatibilità che riguardano la terzietà

del giudice - le quali, sebbene abbiano nel nuovo ordinamento

processuale carattere generale, non sono scorporabili dai singoli

particolari istituti che concorrono a definire come indefettibile

tratto caratterizzante;

che tra le disposizioni che l'anticipazione del nuovo codice reca

con sé nel giudizio abbreviato vi è indubbiamente anche l'art. 34

cod. proc. pen., nel testo che risulta dalla giurisprudenza di questa

Corte, espressiva della garanzia costituzionale del giusto processo e

che comprende i principi affermati dalla sentenza n. 371 del 1996;

che la questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente

inammissibile per difetto di rilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 61 del codice di procedura

penale del 1930, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo

comma, della Costituzione, dal Tribunale di Nola con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:355 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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