[1]La pubblica Amministrazione, oltre la facolta' ordinaria di opporre, in qualunque stato di causa, la incompetenza dell'autorita' giudiziaria, quando sia parte nel giudizio od abbia diritto d'intervenirvi, puo' anche in tutti i casi usare del mezzo straordinario di promuovere direttamente sopra tale incompetenza la decisione della Corte di cassazione, nel modo e cogli effetti determinati negli articoli seguenti.

[2]Se l'Amministrazione e' parte in giudizio, e' ammessa ad usare di quel mezzo straordinario finche' la causa non sia definitivamente decisa in primo grado di giurisdizione. Se non e' parte in causa, puo' usarne in ogni stato di essa, ma non mai dopo una dichiarazione di competenza dell'autorita' giudiziaria passata in cosa giudicata.

Testo vigente dal 7 aprile 1877

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urn:nir:stato:legge:1877-03-31;3761~art1 · fonte del testo

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