Art. 7 — Criteri di decisione e riferimento alle risultanze giudiziarie

I competenti organi amministrativi decidono sul conferimento dei benefici previsti dalla presente legge sulla base di quanto attestato in sede giurisdizionale con sentenza, ancorche' non definitiva, ovvero, ove la decisione amministrativa intervenga in assenza di riferimento a sentenza, sulla base delle informazioni acquisite e delle indagini esperite. A tali fini, i competenti organi si pronunciano sulla natura delle azioni criminose lesive, sul nesso di causalita' tra queste e le lesioni prodotte, sui singoli presupposti positivi e negativi stabiliti dalla presente legge per il conferimento dei benefici. Ove si giunga a decisione positiva per il conferimento di benefici, in assenza di sentenza, ancorche' non definitiva, i competenti organi possono disporre, su istanza degli interessati, esclusivamente la corresponsione dell'assegno vitalizio, nei casi previsti dalla presente legge e previa espressa opzione, ovvero, nei casi di elargizione in unica soluzione, una provvisionale (( pari al 90 per cento)) dell'ammontare complessivo dell'elargizione stessa. Nei casi di cui al comma 3, all'esito della sentenza di primo grado gli organi competenti delibano le risultanze in essa contenute e verificano nuovamente la sussistenza dei presupposti per la concessione dei benefici, disponendo o negando la definitiva erogazione dell'assegno vitalizio o del residuo dell'elargizione in unica soluzione. Non si da' comunque luogo a ripetizione di quanto gia' erogato. 8 Ove si giunga a decisione negativa sul conferimento di benefici, in assenza di sentenza, ancorche' non definitiva, i competenti organi, all'atto della disponibilita' della sentenza di primo grado, delibano quanto in essa stabilito, disponendo la conferma o la riforma della precedente decisione. La decisione, nel rispetto di quanto fissato nei precedenti commi, fatto salvo il ricorso giurisdizionale, e' definitiva. L'eventuale contrasto tra gli assunti posti a base della stessa, alla stregua di sentenza di primo grado, e quelli contenuti nella sentenza passata in giudicato, e' irrilevante ai fini dei benefici gia' corrisposti.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 4 febbraio 2003, n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 2 aprile 2003, n. 56

8

Il D.L. 4 febbraio 2003, n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 2 aprile 2003, n. 56 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che al comma 4 del presente articolo "dopo le parole: "Non si da' luogo a ripetizione di quanto gia' erogato" sono aggiunte le seguenti: "limitatamente ad una quota pari al 20 per cento."."

Testo vigente dal 6 aprile 2003

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 7, dalle Rassegne del Massimario.

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 6 aprile 2003

Confronto con la versione in vigore dal 25 ottobre 1990 al 6 aprile 2003. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… espressa opzione, ovvero, nei casi di elargizione in unica soluzione, una provvisionale pari al tolto: 20 aggiunto: 90 per cento dell'ammontare complessivo dell'elargizione stessa. Nei casi di cui al comma 3, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 4 febbraio 2003, n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 2 aprile 2003, n. 56

    Il D.L. 4 febbraio 2003, n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 2 aprile 2003, n. 56 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che al comma 4 del presente articolo "dopo le parole: "Non si da' luogo a ripetizione di quanto gia' erogato" sono aggiunte le seguenti: "limitatamente ad una quota pari al 20 per cento."."

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urn:nir:stato:legge:1990-10-20;302~art7 · fonte del testo

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