Corte costituzionale

Sentenza n. 293/1984

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/12/1984 · relatore Aldo Corasaniti

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 41 e 367

del codice di procedura civile promosso con l'ordinanza emessa il 25

gennaio 1979 dal Pretore di Roma sul ricorso proposto da Pucello

Giuliana ed altri contro istituto Poligrafico dello Stato, iscritta al

n. 252 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 154 dell'anno 1979.

Visti gli atti di costituzione di Pucello Giuliana ed altri nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 16 ottobre 1984 il Giudice relatore

Aldo Corasaniti;

uditi l'avvocato Roberto Muggia, per Pucello Giuliana ed altri e

l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio

dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento civile promosso da Pucello Giuliana e

da altri nei confronti dell'Istituto Poligrafico dello Stato per

ottenere sentenza di condanna dell'ente alla corresponsione di

differenze retributive, il Pretore di Roma, essendo stato proposto

dall'Istituto convenuto regolamento preventivo di giurisdizione, ha

sollevato su iniziativa dei ricorrenti, con ordinanza del 25 gennaio

1979 (reg. ord. n. 252 del 1979), questione di legittimità

costituzionale degli artt. 41 e 367 c.p.c., in riferimento agli artt. 3

e 24 Cost..

Il giudice a quo ha rilevato che la sospensione necessaria del

processo a seguito della proposizione di regolamento preventivo di

giurisdizione - verificatasi, nella specie, nel corso dell'istruttoria

disposta dallo stesso giudice proprio al fine di acquisire elementi di

fatto indispensabili per valutare la natura pubblicistica o

privatistica dell'istituto convenuto - si pone in contrasto con il

principio costituzionale della parità delle parti nel processo e con

la garanzia costituzionale del diritto di difesa.

Ha, al riguardo, considerato che l'istituto del regolamento

preventivo, nella sua attuale disciplina, consente alla parte, che

intende proporlo, di scegliere il momento processuale a lei più

favorevole sotto il profilo istruttorio; donde la violazione del

principio di parità e, quindi, dell'art. 3 Cost..

Con riferimento, poi, al profilo di incostituzionalità ex art. 24

Cost., il giudice a quo - premesso che con sentenza di questa Corte n.

73 del 1973 era stata dichiarata infondata analoga questione sul

duplice rilievo della possibilità per le parti di fornire prove

documentali nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione e della

natura non vincolante della decisione resa dalla stessa Corte in

relazione al merito della causa - ha osservato che la pronunzia sulla

giurisdizione può pregiudicare il merito e che non è possibile

distinguere, nell'ambito delle attività istruttorie, tra prove

documentali e altri tipi di prove, riferendo di fatto solo alle prime

la garanzia costituzionale di cui all'art. 24 Cost..

Nel giudizio si sono costituiti, chiedendo che la questione sia

dichiarata fondata, i ricorrenti, i quali hanno depositato memorie.

È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o,

comunque, infondata.

L'interventore ha sottolineato che la questione ha per oggetto

norme procedurali relative ai poteri giurisdizionali del giudice a quo

in pendenza del regolamento di giurisdizione, nello specifico ambito

dell'attività istruttoria esperibile ai fini (non già della decisione

del merito, bensì) proprio dell'accertamento della sussistenza o meno

della giurisdizione ordinaria, poteri giurisdizionali la cui

delimitazione è ormai devoluta alla Corte di Cassazione: donde

l'inammissibilità della proposta questione di costituzionalità.

L'interventore ha sostenuto che, comunque, tale questione è

infondata in considerazione, per un verso, della discrezionalità -

entro i limiti di ragionevolezza - da riconoscere al legislatore nella

regolamentazione dei modi della tutela giurisdizionale, per altro verso

del potere delle parti di fornire alla Corte di Cassazione - che

comunque è chiamata a valutare i presupposti di fatto della

giurisdizione - nuove prove documentali.

Con successiva memoria ha insistito pregiudizialmente nel chiedere

che sia dichiarata l'inammissibilità della questione, rilevando in

particolare che le Sezioni Unite hanno medio tempore, con la sentenza

n. 3826 del 1979, deciso irretrattabilmente sulla giurisdizione, alla

cui verifica la questione di legittimità costituzionale era

incidentale, negando la giurisdizione del giudice adito. Considerato in diritto :

1. - Come si desume dalla narrativa, il giudice a quo -

discutendosi se la giurisdizione spettasse al giudice ordinario o a

quello amministrativo, ed essendo stato proposto regolamento preventivo

- ha sospettato di illegittimità costituzionale il combinato disposto

degli artt. 41 e 367 c.p.c. sotto il particolare profilo dell'incidenza

che esso spiega sulla prova in tema di giurisdizione.

Ha sottolineato al riguardo come la normativa denunciata imponga,

per il caso di intervenuta proposizione del regolamento preventivo di

giurisdizione, la sospensione di un'attività istruttoria in punto a

giurisdizione diretta, come quella del giudice a quo, all'accertamento

dei fatti rilevanti senza limitazione di mezzi di prova, e devolva

correlativamente il giudizio alle Sezioni Unite della Corte di

Cassazione, costrette dalla peculiarità del rito a valutare i soli

documenti già acquisiti (art. 372 c.p.c.) o al più (secondo

un'interpretazione meno rigorosa della detta disposizione) ad acquisire

soltanto nuovi documenti (con esclusione di altri mezzi di prova).

L'illegittimità del congelamento o della limitazione

dell'attività istruttoria che vengono in tal modo a determinarsi è

prospettata con riferimento a due parametri:

a) all'art. 3 Cost. in quanto, dandosi alla parte, alla cui tesi in

punto di giurisdizione siano favorevoli i risultati istruttori in un

dato momento, il potere di determinare unilateralmente, mediante la

proposizione del regolamento preventivo, gli effetti suindicati,

sarebbe violato il principio della parità delle parti nel processo (la

regola del combattimento ad armi pari);

b) all'art. 24 Cost. in quanto gli effetti suindicati

costituirebbero comunque violazione del diritto di difesa considerato

come diritto alla prova.

Va tuttavia rilevato che i due profili di illegittimità danno vita

a una questione sostanzialmente unica. Invero, a parte che la

violazione del principio del combattimento giudiziale ad armi pari

ferisce l'art. 24 Cost. non meno che l'art. 3 Cost., il vizio normativo

denunciato consiste, al di là della prospettazione, non già nella

possibilità che il congelamento o la limitazione della prova

intervengano su iniziativa della parte che in un dato momento la reputi

a sé più favorevole e malgrado l'altra parte, bensì nella

possibilità stessa che il congelamento o la limitazione in sé

considerati intervengano.

2. - L'eccezione di inammissibilità sollevata dall'interventore

nella memoria (sopravvenuta decisione del regolamento preventivo da

parte della Corte regolatrice nel senso della negazione della

giurisdizione del giudice a quo) - a parte ogni dubbio sulla sua

fondatezza in relazione al carattere del dedotto ostacolo preclusivo

(irrilevanza successiva) - rimane comunque assorbita da una diversa e

preliminare ragione di inammissibilità della questione stessa.

Si tratta di una ragione di inammissibilità, che (sia o no

adombrata, come potrebbe ritenersi, nell'atto di intervento) la Corte

ritiene di dovere rilevare d'ufficio.

L'illegittimità prospettata risiede non tanto nella inibizione

della attività istruttoria nei confronti del giudice a quo e nella

rimessione di tale attività ad altro giudice, quanto nelle

peculiarità probatorie del procedimento davanti al giudice ad quem,

cioè alla Corte di Cassazione, o meglio nella loro estensione al

giudizio della detta Corte sulla giurisdizione (solo indirettamente le

denunciate carenze del procedimento davanti alla Cassazione possono

riflettersi sulla legittimità dell'intero istituto del regolamento

preventivo). Sicché unicamente la Cassazione, - di fronte a cui quel

procedimento, con quelle peculiarità, si svolge, ed ai fini del cui

(solo) giudizio l'eliminazione del vizio è pertanto rilevante - può

postularla, e non anche il giudice a quo. Né, per giungere a

conclusione opposta, varrebbero gli argomenti adducibili a favore della

rilevanza per il giudice adito ex art. 700 c.p.c. delle questioni

relative alla legittimità della privazione nei suoi confronti di un

potere di decidere su richieste di provvedimenti di urgenza

anticipatori non devoluto medio tempore ad altro giudice.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di illegittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., degli artt. 41

e 367 c.p.c. sollevata dal Pretore di Roma con ordinanza del 25 gennaio

1979.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:293 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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