[1]Responsabilita' del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonche' anche del progettista per le opere subordinate a ((segnalazione certificata di inizio attivita')) (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 6; decreto-legge 23 aprile 1985, n.146, art. 5-bis, convertito con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 12, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)

[2]1. Il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformita' delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonche', unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalita' esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresi', tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso. 2. Il direttore dei lavori non e' responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformita' o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui e' incorso il direttore dei lavori, che e' passibile di sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni. 3. Per le opere realizzate dietro presentazione di ((segnalazione certificata di inizio attivita')), il progettista assume la qualita' di persona esercente un servizio di pubblica necessita' ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui all'articolo 23, comma 1, l'amministrazione ne da' comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

Testo vigente dal 12 novembre 2014

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 29, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 9442/2025

    10 aprile 2025
    • Urbanistica

    Il potere di demolizione di un manufatto abusivo spetta in maniera autonoma e concorrente al giudice penale e all'amministrazione comunale, di modo che, ove il relativo provvedimento sia stato emesso dalla P.A. in esecuzione di una statuizione del giudice penale, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda volta a contestare le valutazioni da quest'ultimo effettuate in sede di individuazione del colpevole dell'abuso edilizio, e non già i vizi del suddetto provvedimento o del procedimento amministrativo ad esso prodromico.

    Art. 29 · Art. 41 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 12 novembre 2014

Confronto con la versione in vigore dal 20 ottobre 2001 al 12 novembre 2014. 1 parola tolta, 95 parole aggiunte in 2 capoversi.

aggiunto: Responsabilita' del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonche' anche del progettista per le opere subordinate a segnalazione certificata di inizio attivita' (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 6; decreto-legge 23 aprile 1985, n.146, art. 5-bis, convertito con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 12, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)

aggiunto: 1. Il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili, … di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso. aggiunto: 2. Il direttore dei lavori non e' responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti … lavori, che e' passibile di sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni. aggiunto: 3. Per le opere realizzate dietro presentazione di tolto: denuncia aggiunto: segnalazione certificata di inizio attivita', il progettista assume la qualita' di persona esercente un servizio …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380~art29 · fonte del testo

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