Codice di giustizia contabile

Art. 16 c.g.c. — Regolamento preventivo

[1]1. Nel giudizio davanti alle sezioni giurisdizionali regionali e' ammesso il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall'articolo 41 del codice di procedura civile. Si applica il primo comma dell'articolo 367 dello stesso codice.

[2]2. Nel giudizio sospeso possono essere chieste dal pubblico ministero le misure cautelari di cui al Titolo II della Parte II.

Testo vigente dal 7 settembre 2016

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 16 c.g.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 17489/2025

    29 giugno 2025

    Nel giudizio per la resa del conto, il regolamento preventivo di giurisdizione è proponibile anche nel caso in cui, in mancanza dell'iniziativa del Pubblico ministero ex art. 141 d.lgs. n. 174 del 2016, il conto sia stato spontaneamente presentato dall'agente contabile, dal momento che, ai sensi dell'art. 140, comma 3, del d.lgs. citato, il deposito del conto produce di per sé l'effetto tipico di costituire in giudizio l'agente medesimo.

    Art. 16 c.g.c. · Art. 141 c.g.c. · Art. 140 c.g.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art16 · fonte del testo

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