Art. 170 c.p.c. — Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento
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[1]Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti.
[2]E' sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto, anche se il procuratore e' costituito per piu' parti.
[3]Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si e' costituita personalmente si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.
[4]Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante notificazione o mediante scambio documentato con l'apposizione sull'originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore. Il giudice puo' prescrivere per singoli atti che si segua una o altra di queste forme.
Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 2006
