Art. 170 c.p.c. — Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento

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[1]Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti.

[2]E' sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto, anche se il procuratore e' costituito per piu' parti.

[3]Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si e' costituita personalmente si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.

[4]Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante notificazione o mediante scambio documentato con l'apposizione sull'originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183)). ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183)). ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183)). 116

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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La L. 28 dicembre 2005, n. 263, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.

Testo in vigore dal 31 gennaio 2012 al 26 novembre 2024

Cognizione ordinariaVersione 0.1

Prima memoria integrativa

Memoria da depositare almeno quaranta giorni prima dell’udienza: svolgimento del processo, questioni indicate nel decreto dell’art. 171-bis, repliche, controeccezioni già scritte, domande conseguenti, precisazioni, chiamata del terzo e conclusioni.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Cognizione ordinariaVersione 0.1

Seconda memoria integrativa

Memoria da depositare almeno venti giorni prima dell’udienza: replica alle novità della prima memoria avversaria, eccezioni conseguenti, prova per testi, interrogatorio formale, esibizione, informazioni della PA, consulenza tecnica e documenti numerati in prosecuzione.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Cognizione ordinariaVersione 0.1

Terza memoria integrativa

Memoria da depositare almeno dieci giorni prima dell’udienza: replica alle eccezioni nuove, opposizione ai capitoli avversari già scritta sui limiti di legge, prova contraria con testimoni e documenti.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Cognizione ordinariaVersione 0.1

Comparsa conclusionale

Difese finali nel termine dell’art. 189: svolgimento del processo, fatti con le prove, diritto e onere della prova, fatti non contestati, valutazione di testimoni e CTU, contegno delle parti, quantificazione, spese e conclusioni trascritte dalle note.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Cognizione ordinariaVersione 0.1

Memoria di replica

Replica alla comparsa conclusionale avversaria nel termine dell’art. 189: argomenti confutati uno per uno, onere della prova, lettura delle prove, argomenti nuovi dichiarati inammissibili, conclusioni richiamate.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

ImpugnazioniVersione 0.1

Atto di citazione in appello

Appello contro la sentenza del tribunale o del giudice di pace: svolgimento del primo grado, motivi con capo impugnato, censure in fatto e violazioni di legge, istanza di sospensione, conclusioni di riforma, procura in calce e relata.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

CautelariRiferimenti da riesaminare · versione 0.1

Ricorso per sequestro conservativo

Ricorso ex art. 671 c.p.c. prima o durante la causa di merito, con il credito, il fondato timore di perdere la garanzia, i beni mobili, immobili e i crediti da sequestrare, e l’istanza di decreto senza contraddittorio.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Corte di cassazione

9 pronunce che riguardano l’art. 170 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario e dalle pronunce segnalate.

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 22199/2026

    28 giugno 2026

    Le Sezioni Unite civili, nell’ambito di un giudizio di impugnazione della decisione del CNF in tema di sanzioni disciplinari a carico dell’avvocato, hanno affermato il seguente principio di diritto: « Nel procedimento disciplinare forense, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione di cui all’art. 36, comma 6, della legge n. 247 del 2012, la notificazione della sentenza del CNF deve essere eseguita, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, commi 4 e 5, della legge n. 247 del 2012 e 16, comma 4, del decreto-legge n. 179 del 2012, come modificato dalla legge n. 70 del 2020, all’indirizzo PEC dell’incolpato, essendo quest’ultimo il solo destinatario individuato dalla disciplina speciale, in deroga al regime ordinario di cui agli artt. 170 e 285 c.p.c.».

    Art. 170 c.p.c. · Art. 285 c.p.c.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 29919/2025

    12 novembre 2025

    La notifica della sentenza su istanza della parte personalmente e nei confronti del procuratore a mezzo PEC - a differenza di quella eseguita in forma esecutiva, unitamente all'atto di precetto, alla controparte personalmente anziché al procuratore costituito an norma degli artt. 170, comma 1, e 285 c.p.c.- è idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione in danno del soccombente quantunque accompagnata da lettera di intimazione al pagamento, non potendo quest'ultima escluderne la valenza legale avendo piuttosto la concorrente finalità di minacciare il ricorso all'esecuzione forzata in caso di perdurante inadempimento all'obbligo risultante dalla medesima sentenza notificata.

    Art. 170 c.p.c. · Art. 285 c.p.c. · Art. 325 c.p.c. · Art. 326 c.p.c.

    Rassegna di novembre 2025, p. 50 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 27909/2025

    20 ottobre 2025

    In tema di giudizio di revocazione, alla parte contumace non si applica la disciplina dettata dagli artt. 170 e 285 c.p.c., bensì quella dell'art. 292, comma 4, c.p.c., cosicché, in mancanza di notifica e di comunicazione integrale del provvedimento alla parte personalmente, non opera il termine breve di cui all'art. 51, comma 13, c.c.i.i., ma quello c.d. "lungo" ex art 327 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tempestivo - sebbene infondato - il ricorso per cassazione proposto avverso la pronuncia con cui era stata revocata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, per non essersi avveduto il giudicante che dai documenti di causa risultava l'estinzione del debito su cui il ricorrente aveva fondato la propria legittimazione).

    Art. 170 c.p.c. · Art. 285 c.p.c. · Art. 292 c.p.c. · Art. 327 c.p.c.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 27 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 26357/2025

    29 settembre 2025

    In tema di giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione, la notificazione dell'atto di riassunzione, dovendo essere eseguita alla parte personalmente, ai sensi degli artt. 137 e ss. c.p.c. richiamati dall'art. 392, comma 2, c.p.c., è nulla ove effettuata impersonalmente agli eredi nell'ultimo domicilio del de cuius, anche se questi era costituito nel giudizio di legittimità.

    Art. 170 c.p.c. · Art. 137 c.p.c. · Art. 392 c.p.c.

    Rassegna di settembre 2025, p. 23 ↗

Tutte le 10 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, ottobre 2025 ↗ e novembre 2025 ↗; e pronunce segnalate sul suo sito.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 gennaio 2012

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2006 al 31 gennaio 2012. 106 parole tolte, 27 parole aggiunte.

… l'apposizione sull'originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore. tolto: Il giudice puo' autorizzare per singoli atti, in qualunque stato e grado del giudizio, che lo scambio o la comunicazione di cui al presente comma possano avvenire anche a mezzo telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. La parte che vi procede in relazione ad un atto di impugnazione deve darne comunicazione alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art170 · fonte del testo

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