Cognizione ordinaria
Atto di riassunzione del processo
ex artt. 50, 297, 302 e 303 c.p.c.
Comparsa di riassunzione davanti al giudice indicato come competente (art. 50) e ricorso per fissare l’udienza dopo la sospensione (art. 297) o l’interruzione (artt. 302 e 303), anche contro gli eredi collettivamente e impersonalmente, con il richiamo delle conclusioni già prese.
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Termini, forma e notificazione della riassunzione
- Art. 125 disp. att.: salvo che dalla legge sia disposto altrimenti, la riassunzione della causa è fatta con comparsa, che indica il giudice, le parti e i loro difensori con procura, richiama l’atto introduttivo, indica l’udienza osservati i termini dell’art. 163-bis, invita a costituirsi nei termini dell’art. 166 e indica il provvedimento del giudice in base al quale è fatta la riassunzione; la comparsa è notificata a norma dell’art. 170, e alle parti non costituite deve essere notificata personalmente. L’art. 125 disp. att. chiede l’invito a costituirsi, non gli avvertimenti dell’art. 163, n. 7 (decadenze, difesa tecnica, patrocinio a spese dello Stato): il modello non li scrive. Dopo la sospensione (art. 297) e dopo l’interruzione (artt. 302 e 303) la legge vuole invece un ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale, e il modello scrive il ricorso.
- Art. 50: se la riassunzione davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nell’ordinanza dal giudice e, in mancanza, in quello di tre mesi dalla comunicazione dell’ordinanza di regolamento o dell’ordinanza che dichiara l’incompetenza, il processo continua davanti al nuovo giudice; se non avviene nei termini, il processo si estingue. La norma non dice se la riassunzione avvenga con la notificazione della comparsa o con il suo deposito, né da quando corra il termine se l’ordinanza è stata pronunciata in udienza: il cancelliere comunica solo l’ordinanza pronunciata fuori dell’udienza (art. 134, secondo comma), e quelle pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi (art. 176, secondo comma). Il modello non lo stabilisce. Art. 44: l’ordinanza che dichiara l’incompetenza, se non è impugnata con l’istanza di regolamento, rende incontestabile l’incompetenza dichiarata e la competenza del giudice indicato se la causa è riassunta nei termini, salvo che si tratti di incompetenza per materia o per territorio nei casi dell’art. 28. Art. 45: in questi ultimi casi il giudice davanti al quale la causa è riassunta, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d’ufficio il regolamento di competenza. Art. 42: l’ordinanza che pronuncia sulla competenza senza decidere il merito si impugna soltanto con l’istanza di regolamento.
- Art. 38, secondo comma: fuori dei casi dell’art. 28, quando le parti costituite aderiscono all’indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo. La norma non dice che cosa accada se il termine non è rispettato: l’art. 307, primo comma, collega l’estinzione alla causa cancellata dal ruolo «nei casi previsti dalla legge» e non riassunta entro tre mesi, ma «davanti allo stesso giudice»; il terzo comma alle parti che non riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge. Se l’una o l’altro valgano per la cancellazione dell’art. 38, la legge non lo dice: il modello non lo stabilisce.
- Art. 125, secondo comma, disp. att.: se, prima della riassunzione, il giudice istruttore aveva tenuto l’udienza di prima comparizione e la causa torna davanti allo stesso giudice (per esempio dopo un regolamento che conferma la sua competenza), le parti vanno citate a un’udienza d’istruzione: l’atto va adattato. Se il giudice istruttore già designato non fa più parte del tribunale o della sezione, chi riassume deve prima chiederne la sostituzione con ricorso al presidente del tribunale o della sezione. Art. 126 disp. att.: il cancelliere del giudice davanti al quale la causa è riassunta richiede il fascicolo d’ufficio al cancelliere del giudice che ne ha conosciuto prima.
- Art. 297: se il provvedimento di sospensione non ha fissato l’udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il termine perentorio di tre mesi dalla cessazione della causa di sospensione o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia pregiudiziale; nell’ipotesi dell’art. 296 l’istanza va proposta dieci giorni prima della scadenza del termine di sospensione; il ricorso, col decreto che fissa l’udienza, è notificato a cura dell’istante alle altre parti nel termine stabilito dal giudice. Entro i tre mesi va quindi chiesta la fissazione; per la notificazione vale il termine dato dal giudice. Quando sospende su istanza di tutte le parti, il giudice fissa l’udienza per la prosecuzione (art. 296): il ricorso serve solo se non l’ha fatto. Sotto l’art. 297 il testo vigente annota la dichiarazione di illegittimità costituzionale (sentenza n. 34 del 1970) del primo comma, nella parte in cui dispone la decorrenza del termine dalla cessazione della causa di sospensione anziché dalla conoscenza che ne abbiano le parti del processo sospeso. La sentenza non nomina il passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa, che stava già nel testo: se anche quel termine decorra dalla conoscenza, la legge non lo dice, e il modello cita la sentenza solo per il processo penale. Il rinvio all’«art. 3 del Codice di procedura penale» è quello del testo vigente: il modello lo riporta e non lo interpreta.
- Art. 298, richiamato dall’art. 304 per l’interruzione: durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento; i termini in corso ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto.
- Artt. 299, 300 e 301: il processo si interrompe per la morte o la perdita della capacità di stare in giudizio della parte o del suo rappresentante legale, o per la cessazione della rappresentanza; se la parte è costituita a mezzo di procuratore, dal momento in cui questi dichiara l’evento in udienza o lo notifica alle altre parti; se è costituita personalmente, al momento dell’evento; se è contumace, da quando il fatto è documentato, notificato o certificato; per la morte, la radiazione o la sospensione del procuratore, dal giorno dell’evento. Non sono cause d’interruzione la revoca della procura o la rinuncia ad essa (art. 301, terzo comma). Se l’evento si avvera o è notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, non produce effetto se non nel caso di riapertura dell’istruzione (art. 300, quinto comma).
- Art. 302: chi prosegue il processo può costituirsi all’udienza o a norma dell’art. 166; solo se non è fissata alcuna udienza chiede con ricorso la fissazione dell’udienza, e il ricorso e il decreto sono notificati alle altre parti a cura dell’istante. Il modello scrive il ricorso: se un’udienza è già fissata, basta costituirsi. Art. 303: se la prosecuzione non avviene, l’altra parte può chiedere la fissazione dell’udienza e notificare il ricorso e il decreto a coloro che debbono costituirsi per proseguirlo; in caso di morte della parte il ricorso deve contenere gli estremi della domanda, e la notificazione entro un anno dalla morte può essere fatta collettivamente e impersonalmente agli eredi, nell’ultimo domicilio del defunto; il decreto si notifica anche alle altre parti in causa; se la parte che ha ricevuto la notificazione non comparisce all’udienza fissata, si procede in sua contumacia. Gli artt. 297, 302 e 303 vogliono la notificazione «alle altre parti» senza distinguere quelle non costituite, mentre l’art. 292 elenca gli atti da notificare al contumace e non nomina questi ricorsi: la legge non lo dice espressamente, e il modello li fa notificare a tutte le altre parti, personalmente a quelle non costituite. Art. 299: se l’evento precede la costituzione, l’altra parte può anche citare in riassunzione chi deve proseguire, osservati i termini dell’art. 163-bis: il modello non scrive quella citazione.
- Art. 305: il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall’interruzione, altrimenti si estingue. Sotto l’art. 305 il testo vigente annota due dichiarazioni di illegittimità costituzionale: per i casi dell’art. 301 il termine non decorre dalla data dell’interruzione (sentenza n. 139 del 1967); per i casi dell’art. 299 e dell’art. 300, terzo comma, decorre dalla data in cui le parti ne hanno avuto conoscenza (sentenza n. 159 del 1971). La legge non dice se nel termine basti il deposito del ricorso o occorra anche la notificazione di ricorso e decreto: il modello non lo stabilisce.
- Art. 307, terzo e quarto comma: il processo si estingue anche quando le parti alle quali spetta di proseguire o riassumere il giudizio non vi hanno provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice autorizzato a fissarlo; l’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio. Art. 310: l’estinzione non estingue l’azione; rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e le pronunce che regolano la competenza; le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
- Art. 83: chi sta in giudizio col ministero di un difensore deve conferirgli procura; la procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell’atto non è espressa volontà diversa. Gli eredi, il tutore, il nuovo rappresentante e la parte che cambia difensore devono costituirsi con una procura; il modello la genera in calce se la casella è spuntata. L’art. 83, terzo comma, elenca gli atti in calce o a margine dei quali la procura speciale può essere apposta (fra gli altri il ricorso e la memoria di nomina del nuovo difensore): la comparsa di riassunzione non è nominata. Dopo l’incompetenza la causa resta nello stesso grado, e la procura speciale già rilasciata si presume conferita per quel grado (art. 83, quarto comma).
- Art. 196-quater disp. att.: il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Art. 137: le notificazioni, quando non è disposto altrimenti, sono eseguite dall’ufficiale giudiziario; l’avvocato esegue le notificazioni nei casi e con le modalità previste dalla legge.
- D.P.R. 115/2002, art. 9: il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto per ciascun grado di giudizio. Il testo non nomina la riassunzione: il modello non contiene la dichiarazione di valore e non stabilisce se, per la riassunzione davanti al giudice dichiarato competente, sia dovuto un nuovo contributo.
- Restano fuori dal modello: la riassunzione davanti al giudice di rinvio dopo la sentenza della Corte di cassazione (artt. 392-394: si fa con citazione, notificata personalmente a norma degli artt. 137 e seguenti, non oltre tre mesi dalla pubblicazione della sentenza); la riassunzione dopo la sentenza d’appello che rimette la causa al primo giudice (art. 354: nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza); la riassunzione dopo la cancellazione dal ruolo davanti allo stesso giudice (art. 307, primo comma; nei casi dell’art. 181 il giudice, cancellata la causa, dichiara l’estinzione del processo) e dopo la sospensione dell’art. 279 (art. 125-bis disp. att.); la riassunzione davanti al giudice di pace e nei riti speciali.
- Il modello non calcola termini, non verifica la qualità di erede né la regolarità delle notificazioni e non attesta notificazioni eseguite.
Ambito e revisione
Riassunzione davanti al tribunale: dopo l’incompetenza (ordinanza del giudice adito, regolamento della Cassazione, adesione al giudice indicato per territorio) con la comparsa dell’art. 125 disp. att.; dopo la sospensione o l’interruzione con il ricorso per fissare l’udienza, di chi prosegue o dell’altra parte, anche verso gli eredi collettivamente e impersonalmente. Non copre il giudizio di rinvio (artt. 392-394), la rimessione al primo giudice (art. 354), la cancellazione dal ruolo, il giudice di pace e i riti speciali. Non calcola termini.
Ossatura ricavata dal testo vigente delle norme collegate, con il riferimento indicato per ogni campo. Nessun revisore professionale è ancora associato al modello: i file esportati restano contrassegnati come bozza.
Altre fonti consultate
- Codice di procedura civile, art. 50 (riassunzione della causa) ↗
- Codice di procedura civile, art. 38 (incompetenza) ↗
- Codice di procedura civile, art. 297 (fissazione della nuova udienza dopo la sospensione) ↗
- Codice di procedura civile, art. 302 (prosecuzione del processo) ↗
- Codice di procedura civile, art. 303 (riassunzione del processo) ↗
- Codice di procedura civile, art. 305 (mancata prosecuzione o riassunzione) ↗
- Disposizioni di attuazione del c.p.c., art. 125 (riassunzione della causa) ↗
- Disposizioni di attuazione del c.p.c., art. 126 (fascicolo della causa riassunta) ↗
- Disposizioni di attuazione del c.p.c., art. 124 (certificato di passaggio in giudicato della sentenza) ↗
- Disposizioni di attuazione del c.p.c., art. 196-quater (deposito telematico) ↗
- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 9 (contributo unificato) ↗