Codice di procedura civile

Art. 136 c.p.c. — Comunicazioni

[1]Il cancelliere ((...)) fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e da' notizia di quei provvedimenti per i quali e' disposta dalla legge tale forma ((...)) di comunicazione. 178.

[2]((La comunicazione e' effettuata dal cancelliere a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dai pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale eletto ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.)) 178.

[3]((Salvo che la legge disponga diversamente, quando la comunicazione non puo' essere eseguita o non ha esito positivo per causa non imputabile al destinatario, essa e' trasmessa all'ufficiale giudiziario per la notifica. Se non puo' essere eseguita o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il cancelliere la esegue mediante inserimento dell'atto nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, con le modalita' previste dall'articolo 149-bis.)) 178

[4]COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

178

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Testo vigente dal 26 novembre 2024

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 136 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 19608/2025

    16 luglio 2025

    La notifica o comunicazione integrale del provvedimento fatta dall'organo concorsuale al soggetto interessato a norma dell'art. 26, comma 3, secondo periodo, l.fall., ancorché non esplicitamente disposta dal giudice, è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione di dieci giorni.

    Art. 136 c.p.c. · Art. 137 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 88/1977

    Questione infondata
    30 maggio 1977

    Secondo la giurisprudenza, ribadita e consolidata, della Cassazione, nel processo civile, quando dalla data della comunicazione (quale che sia il modo in cui questa si effettui) decorre il termine per una impugnazione, è sempre necessario che si conosca il giorno in cui la notifica è pervenuta al destinatario. Onde il principio per cui, ove il biglietto di comunicazione sia stato rimesso per posta a mezzo raccomandata, non basta a dimostrazione del suo perfezionamento la sola inserzione in fascicolo della raccomandata, ma è necessaria l'attestazione del ricevimento. Cosicché, non potendo la Corte, pur nella sua piena autonomia di giudizio, non tener conto di questa interpretazione, che alle disposizioni legislative in materia (artt. 136 cod. proc. civ. e 45 disp. att.) conferisce il loro effettivo valore, ne consegue che le disposizioni stesse non violano il diritto di difesa (art. 24 Cost.) poiché se rettamente intese non danno luogo, nelle ipotesi suddette, ove manchi la prova del ricevimento della comunicazione, a decadenza di diritti. Cfr. sent. n. 3 del 1957.

    Art. 136 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 26 novembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2023 al 26 novembre 2024. 36 parole tolte, 99 parole aggiunte in 3 capoversi.

Il cancellieretolto: , con biglietto di cancelleria,aggiunto: ... fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico … da' notizia di quei provvedimenti per i quali e' disposta dalla legge tale forma tolto: abbreviataaggiunto: ... di comunicazione.aggiunto: .

tolto: Il biglietto e' consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmessoaggiunto: La comunicazione e' effettuata dal cancelliere a mezzo posta elettronica certificatatolto: , aggiunto: all'indirizzo risultante dai pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale eletto ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.tolto: (134)aggiunto: .

Salvo che la legge disponga diversamente, tolto: se non e' possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto e' rimesso aggiunto: quando la comunicazione non puo' essere eseguita o non ha esito positivo per causa non imputabile al destinatario, essa e' trasmessa all'ufficiale giudiziario per la notifica. tolto: (134) aggiunto: Se non puo' essere eseguita o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il cancelliere la esegue mediante inserimento dell'atto nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, con le modalita' previste dall'articolo 149-bis.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

    Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art136 · fonte del testo

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