Art. 167 c.d.s. — Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi

I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione. ((1-bis. Nel rilevamento della massa dei veicoli effettuato con gli strumenti di cui al comma 12 si applica una riduzione pari al 5 per cento del valore misurato, mentre nel caso di utilizzo di strumenti di cui al comma 12-bis si applica una riduzione pari al 10 per cento del valore misurato)) ((2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore a quella indicata nella carta di circolazione, quando detta massa e' superiore a 10 t, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

  • a)da euro 42 a euro 173, se l'eccedenza non supera 1 t;
  • b)da euro 87 a euro 345, se l'eccedenza non supera le 2 t;
  • c)da euro 173 a euro 695, se l'eccedenza non supera le 3 t;
  • d)da euro 431 a euro 1.734, se l'eccedenza supera le 3 t)) ((2-bis. I veicoli di cui al comma 2, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilita', possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi quella indicata nella carta di circolazione piu' una tonnellata. Si applicano le sanzioni di cui al comma 2)) ((3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorche' l'eccedenza non superi rispettivamente il 5, il 15, il 25 per cento, oppure superi il 25 per cento della massa complessiva)) I veicoli di cui al comma 3, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilita', possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del ((10 per cento)) quella indicata nella carta di circolazione. Si applicano le sanzioni di cui al comma 3. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli di cui all'art. 10, comma 3, lettera d), possono circolare con il loro carico soltanto sulle autostrade o sulle strade con carreggiata non inferiore a 6,50 m e con altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 20 cm. I veicoli di cui all'art. 10, comma 3, lettera e) e g), possono circolare con il loro carico sulle strade che abbiano altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 30 cm. ((5. Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore a quella indicata nella carta di circolazione e' soggetto ad un'unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel comma 2. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui un autotreno o un articolato sia costituito da un veicolo trainante di cui al comma 2-bis; in tal caso l'eccedenza di massa e' calcolata separatamente tra i veicoli del complesso, applicando le tolleranze di cui al comma 2-bis per il veicolo trattore)) La sanzione di cui al comma 5 si applica anche nell'ipotesi di eccedenze di massa di uno solo dei veicoli, anche se non ci sia di eccedenza di massa nel complesso. Chiunque circola in violazione delle disposizioni di cui al comma 4 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694, ferma restando la responsabilita' civile di cui all'art. 2054 del codice civile. 19 29 43 52 64 80 89 101 114 124 133 145 163 Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonche' i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonche' al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo e' tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62. Quando e' accertata una eccedenza di massa superiore al ((5 per cento)) della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio e' subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti. Per i veicoli di cui al comma 2-bis l'eccedenza di massa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 10 e' pari al ((5 per cento)) piu' una tonnellata della massa complessiva a pieno carico indicata sulla carta di circolazione. ((11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'articolo 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione. La prosecuzione del viaggio e' subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione)) Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa ((di tipo statico)) in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonche' i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l' accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido. ((12-bis. Costituiscono altresi' fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa di tipo dinamico in dotazione agli organi di polizia, omologati o approvati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido)) Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo.
Gli interventi su questo articolo(13)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 20 dicembre 1996

19

con decorrenza dal 1 gennaio 1997

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

Decreto 22 dicembre 1998

29

con decorrenza dal 1 gennaio 1999

Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

Decreto 29 dicembre 2000

43

con decorrenza dal 1 gennaio 2001

Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.

Decreto 24 dicembre 2002

52

con decorrenza dal 1 gennaio 2003

Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.

Decreto 22 dicembre 2004

64

con decorrenza dal 1 gennaio 2005

Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005.

Decreto 29 dicembre 2006

80

con decorrenza dal 1 gennaio 2007

Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007.

Decreto 17 dicembre 2008

89

con decorrenza dal 1 gennaio 2009

Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009.

Decreto 22 dicembre 2010

101

con decorrenza dal 1 gennaio 2011

Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2011.

Decreto 19 dicembre 2012

114

con decorrenza dal 1 gennaio 2013

Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013.

Decreto 16 dicembre 2014

124

con decorrenza dal 1 gennaio 2015

Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2014, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015.

Decreto 20 dicembre 2016

133

con decorrenza dal 1 gennaio 2017

Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2017.

Decreto 27 dicembre 2018

145

con decorrenza dal 1 gennaio 2019

Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Decreto 31 dicembre 2020

163

con decorrenza dal 1 gennaio 2021

Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Testo vigente dal 6 agosto 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

21 versioni dal 1992

1992oggi
  1. 6 agosto 2022 — oggiin vigoreper 4 anni
  2. 15 gennaio 2021 — 6 agosto 2022per un anno
  3. 13 gennaio 2019 — 15 gennaio 2021per 2 anni
  4. 14 gennaio 2017 — 13 gennaio 2019per un anno
  5. 15 gennaio 2015 — 14 gennaio 2017per 2 anni
  6. 15 gennaio 2013 — 15 gennaio 2015per 2 anni
  7. 25 marzo 2012 — 15 gennaio 2013per 10 mesi
  8. 15 gennaio 2011 — 25 marzo 2012per un anno
  9. 14 gennaio 2009 — 15 gennaio 2011per 2 anni
  10. 14 gennaio 2007 — 14 gennaio 2009per 2 anni
  11. 14 gennaio 2005 — 14 gennaio 2007per 2 anni
  12. 14 gennaio 2003 — 14 gennaio 2005per 2 anni
  13. 14 gennaio 2001 — 14 gennaio 2003per 2 anni
  14. 31 dicembre 1999 — 14 gennaio 2001per un anno
  15. 12 gennaio 1999 — 31 dicembre 1999per 12 mesi
  16. 12 gennaio 1997 — 12 gennaio 1999per 2 anni
  17. 24 gennaio 1995 — 12 gennaio 1997per un anno
  18. 1 ottobre 1993 — 24 gennaio 1995per un anno
  19. 13 febbraio 1993 — 1 ottobre 1993per 8 mesi
  20. 9 febbraio 1993 — 13 febbraio 1993per 4 giorni
  21. 18 maggio 1992 — 9 febbraio 1993testo originarioper 9 mesi

Che cosa è cambiato dal 6 agosto 2022

Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 2021 al 6 agosto 2022. 124 parole tolte, 150 parole aggiunte in 5 capoversi.

I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione. aggiunto: 1-bis. Nel rilevamento della massa dei veicoli effettuato con gli strumenti di cui al comma 12 si applica una riduzione pari al 5 per cento del valore misurato, mentre nel caso di utilizzo di strumenti di cui al comma 12-bis si applica una riduzione pari al 10 per cento del valore misurato 2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore tolto: di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione, quando detta massa e' superiore a 10 taggiunto: , e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

a) da tolto: € 42 a € aggiunto: euro 42 a euro 173, se l'eccedenza non supera 1 t;

b) da tolto: € 87 a € 344 aggiunto: euro 87 a euro 345, se l'eccedenza non supera le 2 t;

c) da tolto: € 173 a € 694 aggiunto: euro 173 a euro 695, se l'eccedenza non supera le 3 t;

d) da tolto: € 430 a € 1.731 aggiunto: euro 431 a euro 1.734, se l'eccedenza supera le 3 t aggiunto: 2-bis. I veicoli di cui al comma 2, se ad alimentazione esclusiva o doppia … della stabilita', possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi tolto: del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazionetolto: , purche' tale eccedenza non superi il limite del 5 per cento della predetta massa indicata nella carta di circolazione piu' una tonnellata. Si applicano le sanzioni di cui al comma 2 aggiunto: 3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorche' tolto: la eccedenza, superiore al cinque per cento, aggiunto: l'eccedenza non superi rispettivamente il tolto: dieci, venti, trenta aggiunto: 5, il 15, il 25 per cento, oppure superi il tolto: trenta aggiunto: 25 per cento della massa complessivatolto: . I veicoli di cui al comma 3, se ad alimentazione esclusiva o doppia … stabilita', possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del tolto: 15 aggiunto: 10 per cento quella indicata nella carta di circolazione. Si applicano le sanzioni di … garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 30 cm. aggiunto: 5. Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore tolto: di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione e' soggetto ad un'unica sanzione amministrativa … o un articolato sia costituito da un veicolo trainante di cui al comma 2-bistolto: :aggiunto: ; in tal caso l'eccedenza di massa e' calcolata separatamente tra i veicoli del complessoaggiunto: , applicando le tolleranze di cui al comma 2-bis per il veicolo trattore tolto: e il 5 per cento per il veicolo rimorchiato. La sanzione di cui al comma 5 si applica anche nell'ipotesi di eccedenze … massa di cui all'art. 62. Quando e' accertata una eccedenza di massa superiore al tolto: dieci aggiunto: 5 per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, … massa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 10 e' pari al tolto: valore minimo fra il 20 per cento e 10 per cento aggiunto: 5 per cento piu' una tonnellata della massa complessiva a pieno carico indicata sulla carta di circolazione. aggiunto: 11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti tolto: all'art. aggiunto: all'articolo 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazionetolto: , limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'art. 62.aggiunto: . La prosecuzione del viaggio e' subordinata al rilascio di una nuova autorizzazionetolto: . La franchigia del cinque per cento e' prevista anche per i trasporti eccezionali e in tale caso non decade la validita' dell'autorizzazione. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa aggiunto: di tipo statico in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli … l' accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido. aggiunto: 12-bis. Costituiscono altresi' fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa di tipo dinamico in dotazione agli organi di polizia, omologati o approvati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art167 · fonte del testo

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