Corte costituzionale

Sentenza n. 40/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/02/1974 · relatore Ercole Rocchetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 489 del

codice di procedura penale, in relazione all'art. 2054 del codice

civile ed agli artt. 282, 283 e 373 del codice di procedura civile,

promosso con ordinanza emessa il 13 luglio 1971 dal tribunale di

Rovereto nel procedimento penale a carico di Fait Orlando, iscritta al

n. 335 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 290 del 17 novembre 1971.

Udito nella camera di consiglio del 22 novembre 1973 il Giudice

relatore Ercole Rocchetti.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza emessa il 13 luglio 1971 nel procedimento penale a

carico di Fait Orlando, il tribunale di Rovereto ha proposto, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, due distinte questioni di

legittimità costituzionale sull'art. 489 del codice di procedura

penale, che concerne le disposizioni della sentenza penale di condanna

relative agli interessi civili.

La prima questione investe il citato art. 489, in correlazione con

l'art. 2054 del codice civile, nella parte in cui non consente

l'applicazione in sede penale, benché ai soli effetti civili, delle

presunzioni previste dalla legge in tema di responsabilità civile

derivante dalla circolazione di veicoli. Osserva il giudice a quo che

il danneggiato, mentre può fruire, in sede civile, a seconda della

particolarità del caso concreto, della presunzione di colpa esclusiva

a carico del danneggiante, ovvero della presunzione di pari colpa

concorrente, in sede penale deve praticamente soggiacere alla regola

generale per cui l'onus probandi incombe sull'accusa. La stessa

situazione giuridica, a seconda che la parte lesa eserciti l'azione

riparatoria nel giudizio penale o in sede civile, sarebbe secondo il

tribunale di Rovereto arbitrariamente regolata in modo difforme, in

contrasto con il principio di uguaglianza tutelato dall'art. 3 della

Costituzione.

La seconda questione riguarda l'art. 489 c.p.p., in correlazione

con gli artt. 282, 283 e 373 del codice di procedura civile, i quali

stabiliscono, di regola, l'esecutività della sentenza, benché

ricorribile in Cassazione, e l'eseguibilità provvisoria della sentenza

appellabile. La diversa disciplina normativa dei provvedimenti civili

pronunciati dal giudice penale, i quali diventano esecutivi solo col

passaggio in giudicato della sentenza, sarebbe in contrasto con l'art.

3 della Costituzione perché, secondo il giudice a quo, la disparità

non risulterebbe giustificata da una razionale motivazione.

L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e

pubblicata.

Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di

parti, né intervento della Presidenza del Consiglio dei ministri e,

pertanto, la causa viene decisa in camera di consiglio ai sensi

dell'art. 9 delle Norme integrative. Considerato in diritto :

1. - Il tribunale di Rovereto ha deferito alla Corte l'esame di due

questioni di costituzionalità afferenti l'art. 489 del codice di

procedura penale che regola la materia della liquidazione dei danni a

favore della parte lesa che si è costituita parte civile e ne ha fatto

richiesta.

2. - La prima questione è posta in riferimento all'art. 3 della

Costituzione ed investe l'art. 489 nella parte in cui questo darebbe

luogo a una differenza di trattamento in tema di liquidazione dei danni

derivanti dalla circolazione dei veicoli senza guida di rotaie, a

seconda che la liquidazione stessa avvenga in sede penale ovvero in

successivo e separato giudizio civile. Cio, perché, mentre nella prima

ipotesi la liquidazione sarebbe operata sulla base dell'accertamento

penale, in cui l'onere della prova incombe all'accusa, nella seconda

essa verrebbe invece effettuata in base ai principi civilistici

dell'onere della prova a carico di chi propone la domanda o l'eccezione

e - nel caso de quo - con l'ausilio delle presunzioni di cui al primo e

al secondo comma dell'art. 2054 del codice civile. Il detto articolo

pone a carico del conducente, autore dell'evento dannoso, la prova di

aver fatto tutto il possibile per evitarlo e, nel caso di scontro di

veicoli, presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti

abbia concorso in modo eguale a produrre il danno subito dai singoli

veicoli.

3. - Secondo il giudice a quo, la difformità della valutazione

apparirebbe particolarmente evidente quando si verta in tema di scontro

tra veicoli.

In tal caso, allorché si procede alla liquidazione del danno e la

colpa della parte lesa non risulti sufficientemente provata, si

dovrebbe, in sede penale, escludere il concorso e condannare l'imputato

all'intero risarcimento, mentre, in sede civile, applicandosi la

presunzione di cui all'art. 2054 c.c., si dovrebbe ritenere il concorso

e limitare l'ammontare del risarcimento alla metà.

4. - La questione non è fondata.

Non è dubbio che l'azione che la parte civile propone nel giudizio

penale è l'azione che ad essa spetta in base alle leggi civili. Ciò

è detto espressamente nell'art. 185 c.p.p. a proposito della

restituzione cui l'autore del reato è obbligato, secondo ivi si

precisa, "a norma delle leggi civili". E non c'è alcuna ragione per

dubitare che il principio della derivazione da quelle stesse leggi

valga anche per quanto concerne il risarcimento del danno prodotto dal

reato (2043 c.c.).

L'azione civile che, ai sensi dell'art. 91 c.p.p., si inserisce nel

processo penale, collocandosi in esso in via accessoria e, in qualche

modo, subordinata, non può perdere, per effetto di quella inserzione,

né le sue caratteristiche sostanziali, quale ad esempio, la

disponibilità, né quelle attinenti alla sfera processuale che le è

propria, quali il principio della domanda, il limite del petitum e il

suo stesso sistema probatorio.

Ne discende che il giudice penale, allorché, applicati i principi

propri del processo penale e pervenuto, a seguito dell'accertamento dei

fatti, alla condanna dell'imputato, passa a decidere delle domande

civili di restituzione e di risarcimento, è tenuto a fare applicazione

dei principi che regolano l'azione civile. E come non si dubita che

egli debba decidere solo se vi è la domanda della parte e non oltre i

limiti di questa, così non può nemmeno dubitarsi che egli debba

rispettare i principi relativi all'onere della prova e debba tra gli

altri applicare l'art. 2054 del codice civile.

Egli fonderà quindi gli accertamenti da compiere ai fini

dell'esame dell'azione civile su quelli compiuti in sede penale, ma

quando, per il differente regime probatorio, dovesse pervenire a

risultati diversi, se ne discosterà, senza che da ciò derivi alcun

contrasto logico che possa rendere perplesso il contenuto della

decisione, in rapporto alla quale, se discordanza c'è, essa deriva

dalla legge che risponde a principi della cui razionalità non si

discute e non si dubita.

L'eventuale discordanza che ne derivasse tra le due parti di una

stessa sentenza non implicherebbe perciò contraddittorietà di

giudicati e non sarebbe comunque più rilevante di quanto non lo sia se

le decisioni, relative a una stessa fattispecie costituente reato e

produttiva di danni, vengano assunte in due diversi giudizi, quello

penale e quello civile instaurati separatamente e successivamente.

Dato quanto sopra, e che cioè alle due azioni, la penale e la

civile, anche se congiuntamente esercitate, vadano applicati principi

propri a ciascuna di esse, la sollevata questione di costituzionalità,

basata su premesse diverse, deve essere dichiarata non fondata.

5. - Anche la seconda questione di legittimità costituzionale

investe la disciplina disposta dall'art. 489, sotto il diverso aspetto

del regime concernente l'esecutività della sentenza. La ordinanza di

rimessione osserva che, mentre nel processo civile è consentito al

giudice di dichiarare provvisoriamente esecutiva la decisione di primo

grado (art. 282 c.p.c.) ed il ricorso per Cassazione non sospende

quella pronunziata in grado di appello (art. 373 c.p.c.), le

disposizioni della sentenza di condanna relativa ai danni, emessa in un

processo penale, acquistano forza esecutiva solo dopo il passaggio in

giudicato. Questa difformità di regime darebbe luogo, secondo il

giudice a quo, alla violazione dell'art. 3 della Costituzione.

La questione non è fondata, giacché rientra nella

discrezionalità del legislatore statuire i casi ed il momento in cui

la sentenza diventa titolo esecutivo e non può ritenersi irrazionale

la scelta del legislatore di assoggettare ad unicità di regime la

sentenza emessa in un processo penale, senza distinguere le sue

disposizioni, secondo che cadano sull'azione penale ovvero su quella

civile. Giova peraltro osservare che la recente legge 15 dicembre 1972,

n. 773, introducendo in materia una notevole innovazione per quanto

riguarda l'assegnazione di una provvisionale, ha attenuato la rigidità

di siffatta disciplina.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 489 del codice di procedura penale, in relazione all'art.

2054 del codice civile, proposta dal tribunale di Rovereto, con

l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 489 del codice di procedura penale, in relazione agli artt.

282, 283 e 373 del codice di procedura civile, proposta con la stessa

ordinanza, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:40 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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