Codice delle assicurazioni private

Art. 146 — Diritto di accesso agli atti

Fermo restando quanto previsto per l'accesso ai singoli dati personali dal codice in materia di protezione dei dati personali, le imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a consentire ai contraenti ed ai danneggiati il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. L'esercizio del diritto di accesso non e' consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti. E' invece sospeso in pendenza di controversia giudiziaria tra l'impresa e il richiedente, fermi restando i poteri attribuiti dalla legge all'autorita' giudiziaria. Se, entro sessanta giorni dalla richiesta scritta, l'assicurato o il danneggiato non e' messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese, puo' inoltrare reclamo all'((IVASS)) anche al fine di veder garantito il proprio diritto. Il ((Ministro dello sviluppo economico)), di concerto con il Ministro della giustizia, con regolamento adottato su proposta dell'((IVASS)), individua la tipologia degli atti soggetti e di quelli esclusi dall'accesso e determina gli obblighi delle imprese, gli oneri a carico dei richiedenti, nonche' i termini e le altre condizioni per l'esercizio del diritto di cui al comma 1.

Testo vigente dal 30 giugno 2015

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 146, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 13608/2025

    21 maggio 2025

    In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, mentre la specifica disciplina relativa alla sola procedura di indennizzo diretto, di cui all'art. 9 del d.P.R. n. 254 del 2006, impone alla compagnia assicuratrice ampi obblighi di assistenza del danneggiato al fine di garantire la piena realizzazione del suo diritto al risarcimento del danno, la disciplina generale, di cui agli artt. 146, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005 e 2 del d.m. n. 191 del 2008, prevede un più limitato diritto del danneggiato di accesso agli atti che la compagnia abbia ritenuto necessari e sufficienti al fine di accogliere o negare, in sede stragiudiziale, l'indennizzo e che, dunque, siano già presenti nel fascicolo del sinistro, non configurando alcun obbligo di eseguire nuove perizie ed accertamenti tecnici né di acquisire ulteriore documentazione nei confronti di soggetti terzi.

    Art. 146 · Art. 149 Codice delle assicurazioni private · Art. 144 Codice delle assicurazioni private · Art. 2054 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 12605/2025

    12 maggio 2025

    Il diritto di accesso di cui agli artt. 146 c.ass. e 2 d.m. n. 191 del 2008 ha ad oggetto gli atti istruttori già presenti nel fascicolo del sinistro, esperiti al fine di accogliere o di negare l'indennizzo al danneggiato in sede stragiudiziale, e, quindi, già in possesso della compagnia di assicurazione, la quale non è obbligata né ad eseguire nuove perizie ed accertamenti tecnici, né ad acquisire ulteriore documentazione.

    Art. 146 · Art. 3 Codice delle assicurazioni private · Art. 144 Codice delle assicurazioni private · Art. 148 Codice delle assicurazioni private

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2015

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 2005 al 30 giugno 2015. 5 parole tolte, 5 parole aggiunte.

… prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese, puo' inoltrare reclamo tolto: all'ISVAP aggiunto: all'IVASS anche al fine di veder garantito il proprio diritto. Il Ministro tolto: delle attivita' produttive aggiunto: dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, con regolamento adottato su proposta tolto: dell'ISVAP aggiunto: dell'IVASS, individua la tipologia degli atti soggetti e di quelli esclusi dall'accesso e determina …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art146 · fonte del testo

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